Il 22/12/2023 15:10, Dot. Com. ha scritto:
> non ho capito cosa intendi.
> nella sua risposta quello dell'Esperto risponde dice che secondo lui il concetto di "strumentale per destinazione" è diverso tra imprenditore e lavoratore autonomo, mentre mi sembra che non ci sia questa distinzione.
> Inoltre quello dell'esperto risponde dice che secondo lui all'art. 43 TUIR distingue tra professionista e imprenditore affermando che per il primo debba esserci l'utilizzo esclusivo, mentre a quanto mi risulta l'art. 43 pone questa condizione sia per l'uno che per l'altro e non solo per il primo
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Perdona ma a me pare che tu abbia interpretato a modo tuo quanto
affermato dall'autore.
Questa è la premessa fatta:
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È utile sottolineare, in premessa, che per il professionista il concetto
di immobile strumentale fa
riferimento alla nozione di “destinazione” del fabbricato, non a quella
secondo cui la strumentalità
dipende dalla “natura” del bene e quindi dal suo accatastamento. Questa
è una differenza che il
Tuir, Dpr 917/1986, pone all’articolo 43, comma 2, tra il professionista
e l’imprenditore,
richiedendo al professionista, ai fini della qualificazione
dell’immobile quale strumentale, il mero
fatto che esso sia utilizzato esclusivamente nell’esercizio di arte e
professione.
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Non vedo dove l'autore dica che il concetto di strumentale per
destinazione sia differente tra imprendotre e professionista.
L'autore fa notare come la differenza sia data dal fatto che per il
professionista non valga il riferimento alla "strumentalità per natura",
che, invece, vale per l'imprenditore, ma solo il riferimento alla
"destinazione".
E, giustamente, afferma che è richiesto, per il professionista, il fatto
che esso sia utilizzato esclusivamente nell'esercizio di arte o
professione (a prescindere dalla "natura" dell'immobile).
Ma non dice che questo non valga anche per l'imprenditore.
Afferma che c'è una differenza, ma ha ragione.
Questo il comma 2 dell'art. 43
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2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli
immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. ***Gli
immobili relativi ad imprese commerciali*** che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto
dall'art. 77, comma 1 (1). Si considerano, altresì, strumentali gli
immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 (2)
per il medesimo periodo temporale ivi indicato.
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È del tutto evidente come solo per gli immobili relativi ad imprese
commerciali vi sia il riferimento alla strumentalità per natura.
Ergo per gli esercenti arti e professioni il concetto di bene
strumentale per natura non è applicabile.
È richiamato solo il primo periodo "immobili utilizzati esclusivamente
nell'esercizio di arte o professione o dell'impresa commerciale", che fa
riferimento alla strumentalità per destinazione.
Ed è quello che ha affermato anche l'autore.