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Perdita inferiore a 1/3 ma sotto il minimo

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shailendra

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May 27, 2016, 4:22:23 AM5/27/16
to
Non mi è chiara cosa comporta una situazione di questo tipo di una srl:
a) capitale sociale 10.000 €uro
b) perdita di esercizio 3.000 euro
c) nessun altra riserva
Perchè siamo in una situazione in cui la perdita non supera 1/3 del
capitale sociale, quindi teoricamente non si dovrebbe fare niente, ma
nello stesso tempo il capitale si riduce sotto il minimo legale, quindi
si dovrebbe applicare l'art. 2447 c.c. "per la riduzione del capitale
sociale e in conseguente reintegro".
Se bisogna apllicare il disposto dell'art. 2447, bisogna per forza
recarsi dal notaio? O ci può essere una assemblea ordinaria dei soci in
cui essi deliberano una riserva straordianria per copertura delle perdite?

Alfonso

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May 27, 2016, 5:24:41 AM5/27/16
to
Il giorno venerdì 27 maggio 2016 10:22:23 UTC+2, shailendra ha scritto:
> Non mi è chiara cosa comporta una situazione di questo tipo di una srl:
cut

Gurada che ora il capitale sociale di una Srl può essere anche pari ad un solo euro ex art 2463 cc quindi il capitale non si riduce al di sotto del minimo legale.

Alfonso

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May 27, 2016, 10:01:04 AM5/27/16
to
Aggiungo è vero che il dettato dell'art. 2482 ter non è stata coordinato con la modifica normativa del 2463 cc e continua a far riferimento a al valore previsto dal solo n 4 dell'art. 2463 cc (che è 10.000 euro). Ma secondo me la mancanza di coordinamento va risolta nel senso che la modifica successiva prevale su tale dimenticanza. In tal caso mi sembra illuminante anche la rubrica dell'art. 2482 ter che è appunto "Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale". Minimo che oggi è di 1 euro e non già 10.000. Ovviamente i notai dicono che ci vuole comunque la delibera di riduzione (studio 892-2013 consiglio nazionale notariato) ma io non sono per nulla d'accordo. Sarei curioso di sentire il parere di altri del newsgroup (casanmaner sei in ascolto?).

casanmaner

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May 27, 2016, 10:25:22 AM5/27/16
to
Premesso che se la perdita, al di sotto del minimo, non è almeno di 1/3 non si ricade nel 2482ter, perché le condizioni debbono coesistere (cioé riduzione di oltre 1/3 da cui consegue anche la riduzione al di sotto del minimo legale) c'è da dire che se l'atto costitutivo dispone che il capitale sia almeno quello indicato nello stesso, allora occorre, a meno di patrimonializzazioni "ufficiose", ridurre il capitale e poi ricostituirlo andando a modificare l'atto costitutivo.
D'altra parte anche nel caso in cui non si vada al di sotto del minimo ma le perdite siano oltre 1/3, del capitale risultanto dall'atto costitutivo, e ci si trovi nel secondo esercizio occorre prendere provvedimenti, cioè ridurre quanto meno il capitale sociale e quindi modificare l'atto costitutivo.
Quello che io penso è che non il problema non è tanto nel mancato coordinamento tra le norme, ma una norma che cosenta un capitali pari a 1 euro!!!! :D

Alfonso

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May 27, 2016, 12:41:21 PM5/27/16
to
Che nel secondo esercizio vada ridotto è ovvio, ma se siamo concordi che, nel caso di specie, non si applica il 2482 ter allora potrei semplicemente rinviare la perdita a nuovo e coprirla nell'anno successivo con eventuali utili.

casanmaner

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May 27, 2016, 2:45:32 PM5/27/16
to
Aspetta, nel caso di specie, siamo di fronte ad una società "tradizionale" con capitale minimo di 10.000 euro e quindi fuori dall'art. 2463bis.
Quindi per questa società valgono le regole ordinarie, cioé capitale minimo legale di 10.000 euro e conseguente obbligo di immediata riduzione e ricapitalizzazione a meno di non decidere esclusivemnte di ridurre il capitale, diventando così una srl semplificata, allora ci si potra porre, come fanno i notai stessi, il problema di quando attivare il 2482-ter, cioé nel caso in cui perdite oltre il terzo portino il capitale al di sotto di 1euro.
Ma quando una Srl si costituisce non in "forma semplificata" DEVE seguire tutte le regole per le previste perché non opera ancora ex art. 2463bis.
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