"l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni
singolo codice tributo è pari a euro 1,03" recitano, ad es., le
istruzioni di unico p.f. 2009.
Ciò deriva dalla circolare 125 del 13/5/1998 in applicazione della L.
935 del 23/12/1977, Artt. 1,2 e 3 (Arrotondamento degli importi
ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto).
Lo stesso nel caso tali importi derivino da accertamenti, rettifiche e
liquidazioni degli uffici.
Concludendo, se il singolo tributo, sanzione, e interesse
(identificati dagli specifici codici) non supera il minimo di €1,03
"non si fa luogo a versamento" (fatte salve le particolari previsioni
relative a specifici tributi, perciò deroga esplicita).
Salute!
A.