Il giorno martedì 11 dicembre 2018 10:41:32 UTC+1, casanmaner ha scritto:
> Il giorno martedì 11 dicembre 2018 09:38:04 UTC+1, Alfonso ha scritto:
> > > Se ne potrebbe discutere :)
> >
> > Ne avevamo già parlato vero? Per me la "fattura" senza p. Iva è equiparabile a una semplice ricevuta, ovviamente deducibile ai fini delle dirette se e per la percentuale di sua inerenza.
> Inoltre la corte di giustizia CEE ha più volte affermato che gli aspetti formali legati alla fattura (documento) non può impedire la detrazione nel caso di acquisti utilizzati, anche in parte, per l'attività
Concordo con te, ma purtroppo l'AdE la pensa diversamente:
"L’attuale formulazione, dunque, introduce l’obbligo generalizzato in capo al cessionario o committente di comunicare al cedente o prestatore la partita IVA (...), ovvero il codice fiscale in caso contrario. Peraltro, ove l’acquisto riguardi beni o servizi ad uso promiscuo, in ossequio alle finalità della disposizione, si è dell’avviso che il destinatario che agisce anche in veste di soggetto passivo debba essere comunque identificato mediante l’indicazione del numero di partita Iva senza, ovviamente, dover indicare il codice fiscale del medesimo" (circolare 12 del 2013, paragrafo 6.3).