Integrativa anni precedenti.
Posizione Agenzia. Nel caso la dichiarazione integrativa a favore per
l’anno 2011 non fosse presentata entro il termine del 30 settembre 2013
si dovrà procedere mediante istanza di rimborso, in carta libera, e
restare in attesa che la stessa Agenzia provveda. Decorsi inutilmente i
90 giorni, formandosi il silenzio-rifiuto, per il contribuente non resta
che la via del reclamo/mediazione anticamera del contenzioso. Pertanto,
secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, che si attiene a
quanto dettato dall’art. l’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998,
non sarà possibile presentare la dichiarazione integrativa oltre il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale l’errore o l’omissione si è verificata (nell’esempio in esame
30 settembre 2013).
La posizione della Giurisprudenza. Di tutt’altro tenore la posizione
della Giurisprudenza, che in diverse occasioni ha legittimato la
presentazione della dichiarazione integrativa a favore anche oltre la
scadenza della presentazione della dichiarazioni dei redditi per l’anno
successivo con utilizzo del credito da utilizzarsi esclusivamente a
rimborso o in compensazione. Secondo la Cassazione “la dichiarazione dei
redditi del contribuente affetta da errore, sia di fatto che di diritto,
è in linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima
possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi
diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono
restare a suo carico.” (cfr. Cass. 2226/2011, Cass. N. 5399/2012, CTP di
Milano, n. 21/2011, CTR Puglia n. 116/9/10).
Dunque, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il contribuente
potrebbe integrare a proprio favore entro il 30 settembre 2013 anche una
dichiarazione presentata per l’anno 2009.