Riporti il margine negativo per il 2008.
Perchè dovresti "scorporare" l'iva da un margine(globale) negativo?
Il margine "viaggia" su di un binario "parallelo" a quello dell'iva
"tradizionale".
i due binari si "uniscono" solo quando c'è margine positivo e quindi
iva a debito da versare.
Ciao!
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Paolo from BS
E' il solito dubbio dell'ultimo minuto. Tant'e' che avevo pure stampato la
liquidazione e zucchetti mi confermava. Solo che avevo qualche strano
ricordo dall'anno scorso in cui avevo patito non poco per venirne a capo, ma
ora non mi ricordo + qual'era il problema... Strani scherzi dell'alzheimer
Veicoli usati, stop al margine.
Sui veicoli usati, stop al regime sul margine
Con al definitiva consacrazione della detrazione forfetaria del 40% dell'imposta
assolta per l'acquisizione dei veicoli stradali a motore, da parte della
Finanziaria, gli operatori che lavorano nel mercato dei veicoli usati
dovranno avere ben presente che per la loro rivendita non è più possibile
applicare il cosiddetto regime sul margine. Questo regime si basa sull'assunto
che i beni acquistati da un operatore economico presso un privato o più in
generale presso un soggetto che non si è detratto l'Iva se
ricommercializzati non devono scontare l'imposta sull'intero prezzo di
vendita poiché si ricadrebbe in una duplicazione del tributo. Per evitare
questa doppia imposizione, l'Iva deve essere applicata soltanto sul margine
della transazione, calcolato facendo la differenza tra il prezzo di vendita
e quello d'acquisto maggiorato delle spese di riparazione e di quelle
accessorie che siano comunque inerenti all'acquisto.
Credo che l'articolo sia scritto malissimo, in quanto non mi risulta che il
regime del margine sia stato soppresso.
Probabilmente, gli autori volevano dire che si e' ridotta la portata in
quanto chi ha acquistato un'auto e si e' detratto l'iva nella misura del 40%
all'atto della rivendita dovra' assoggettare interamente il corrispettivo ad
iva e, quindi, per il rivenditore non rientrera' nel regime del margine ma
bensi' al regime iva ordinario.
Ma nulla cambia, pero', in termini di guadagno.
Sbaglio qualcosa?
Luciana Vega
> Probabilmente, gli autori volevano dire che si e' ridotta la portata in
> quanto chi ha acquistato un'auto e si e' detratto l'iva nella misura del 40%
> all'atto della rivendita dovra' assoggettare interamente il corrispettivo ad
> iva e, quindi, per il rivenditore non rientrera' nel regime del margine ma
> bensi' al regime iva ordinario.
si ,confermo
>
> Ma nulla cambia, pero', in termini di guadagno.
beh...l'esempio di Portale (che per me è sbagliato, ma dovrei rivedere
i conti) ti dimostra proprio che il guadagno è diminuito, se non perso
del tutto.
PRIMA: acquisto a 20.000 senza iva e vendo a 22.000, margine 2.000,
quindi guadagno 1.666
ORA: acquisto a 20.000 da uno che ha detratto il 40% dell'iva, quindi
imponibile 18.600 ed iva 1.400 (arrotondato), ora se vendo a 22.000 iva
compresa, ho 18.000 di imponibile e 4.000 di iva.
Costo vettura = 18.600, vendita = 18.000.
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Paolo from BS
Anche secondo me è sbagliato. Un professionista mi vende una vettura con iva
al 20% sul 40% (l'altro 60% è esente o non imponibile che dir si voglia)
Quindi se un concessionario acquista ad IVA, quando rivende non deve fare lo
stesso ragionamento e vendere con IVA solo sul 40%?
no, questo no.
Il professionista (o società, ovviamente) emette fattura con iva sul
40% perchè si è detratto il 40% dell'iva, il concessionario invece si
detrae il 100% dell'iva (ovviamente dell'iva esposta), quindi vende al
100% con iva al 20%.
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Paolo from BS
No categorico?
In quel 60% di parte non imponibile è conglobato anche il 60% dell'IVA che
il professionista non si è potuto detrarre.
Se fosse come dice il Portale ci sarebbe una duplicazione del 60% dell'IVA.
> In quel 60% di parte non imponibile è conglobato anche il 60% dell'IVA che il
> professionista non si è potuto detrarre.
> Se fosse come dice il Portale ci sarebbe una duplicazione del 60% dell'IVA.
Che ti devo dire ?
La legge 388 del 2000 (finanziaria 2001) all'articolo 30 commi 5 e 6
spiega chiaramente:
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore
aggiunto e'stata detratta dal cedente solo in parte a norma
del comma 4, la base imponibile e' assunta per il 15 per cento
ovvero per il 50 per cento del relative ammontare nel caso di
veicoli con propulsioni non a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni
usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per
l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al
comma 5 del presente articolo.
Non mi sembra di aver visto nulla per quanto riguarda la detrazione
dell'iva al 40%.
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Paolo from BS
Dici???
IPOTESI A:
Venditore acquista auto nel regime del margine ad E.20.000,00
Venditore vende la stessa auto ad E.22.000,00
RISULTATO: margine E.22.000,00 - E.20.000,00 = E.2.000,00 cui corrisponde un
guadagno di E.1.666,66.
IPOTESI B:
Venditore acquista auto nel regime iva ordinario ad E.20.000,00 di cui
E.16.666,66 imponibile ed E.3.333,34 di iva
Venditore vende la stessa auto ad E.22.000,00 di cui E.18.333,33 imponibile
ed E.3.666,67 di iva
RISULTATO: guadagno E.18.333,33 - E.16.666,66 = E.1.666,67
Praticamente inalterato.
Sto' dando per scontato che chi il rivenditore che acquista l'auto da un
soggetto che applica l'iva sul 40% dell'imponibile mentre per il 60%
effettua cessione esente art.10 c.27 quinques, possa applicare il regime del
margine.
Il c.6 dell'art. 30 della Legge 23/12/2000 n. 388 prevedeva che il regime
del margine si applicava anche alle
cessioni dei veicoli per l'acquisto dei veicoli per i quali l'imposta sul
valore aggiunto e'stata detratta dal cedente solo in parte (15 per cento).
Tale norma non č stata soppressa.
Per analogia si dovrebbe applicare alla limitazione del 40%.
Luciana Vega
Luciana Vega
"Paolo" <Paolo@from BS.it> ha scritto nel messaggio
news:mn.74687d825...@fromBS.it...
> Scriveva dr. LizaŽd (il fu M.R.) giovedě, 14/02/2008:
>
>> In quel 60% di parte non imponibile č conglobato anche il 60% dell'IVA
>> che il professionista non si č potuto detrarre.
--
Paolo from BS
Ok
> IPOTESI B:
> Venditore acquista auto nel regime iva ordinario ad E.20.000,00 di cui
> E.16.666,66 imponibile ed E.3.333,34 di iva
> Venditore vende la stessa auto ad E.22.000,00 di cui E.18.333,33
> imponibile ed E.3.666,67 di iva
> Praticamente inalterato.
Ok se chi vende al concessionario assoggetta ad IVA il 100% dell'imponibile
> Sto' dando per scontato che chi il rivenditore che acquista l'auto da un
> soggetto che applica l'iva sul 40% dell'imponibile mentre per il 60%
> effettua cessione esente art.10 c.27 quinques, possa applicare il regime
> del margine.
> Il c.6 dell'art. 30 della Legge 23/12/2000 n. 388 prevedeva che il regime
> del margine si applicava anche alle
> cessioni dei veicoli per l'acquisto dei veicoli per i quali l'imposta sul
> valore aggiunto e'stata detratta dal cedente solo in parte (15 per cento).
> Tale norma non è stata soppressa.
> Per analogia si dovrebbe applicare alla limitazione del 40%.
Sono d'accordo con te, ma il Portale dice l'esatto contrario.
Dice che il concessionario deve detrarre quel 40% di Iva acquisti e
assoggettare la vendita ad IVA sul 100%. C'e' una chiara doppia imposizione.
Secondo me un procedimento non iniquo sarebbe quello di rendere indetraibile
il 40% di IVA acquisti e inserire la transazione nel regime del margine.
Spero proprio che uscirà qualche spiegazione. Altrimenti sta novità delle
procure è proprio una menata!
A mio avviso l'articolo uscito sul Sole 24 ore è totalmente sbagliato e
i calcoli sono errate fuorvianti.
Se il regime del margine non è più applicabile alle vendite di usato
acquistato da soggetti passivi di imposta che si sono detratti l'Iva al
40%, è chiaro che anche il prezzo totale di vendita di 20.000 comprende
l'Iva sul 40%. Quindi la fattura d'acquisto dovrebbe essere fatta in
questo modo:
imponibile 18.518,52 pari a 20.000/1,08% (8% è pari al 20% del 40%)
iva 1481,48 (iva al 20% sul 40% della base imponibile)
totale 20.000,00
Chi emette la fattura di vendita dovrà indicare chiaramente che ha
applicato l'Iva sul 40% della base imponibile.
Il costo sull'acquisto per il rivenditore è pertanto pari a 18.518,52
Il rivenditore si detrarrà il 100% dell'Iva esposta in fattura
Analogamente gli altri 1.000 euro complessivi di costo (spese di
ricondizionamento) comprendono anche il 20% di Iva (perché nel regime
del margine l'iva sulle spese di ricondizionamento non viene scaricata
nei modi ordinari ma compresa nel costo). Quindi su 1.000 devo
scorporare 166,67 di Iva e rimangono 833,33 di costo.
Totale costi quindi: 18518,52+833,33=19.351,85
Ora se 22.000 è il prezzo totale di vendita è chiaro che comprende
anche l'Iva al 20% perciò:
imponibile 18.333,33
Iva 3.666,67 (e non 4.000 come sul giornale)
La perdita netta quindi sarebbe: 19.351,85-18.333,33=1.018,52
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Non rispondo di eventuali inesattezze!!!!!
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