L'articolista ritiene che vadano indicate in VP3 ma dando una lettura del testo delle istruzioni "a logica" non per il tenore letterale:
---
Nell’ambito della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, le operazioni passive di cui trattasi dovrebbero richiedere l’esposizione dell’imponibile nel rigo VP3 (“Totale operazioni passive”) relativo al mese di effettuazione dell’operazione e l’esposizione dell’imposta nel rigo VP5 (“IVA detratta”) relativo allo stesso mese vale a dire il periodo in cui l’imposta è computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche.
La soluzione appena indicata è coerente con la logica sottesa all’adempimento comunicativo ossia quella di riepilogare i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche per un determinato periodo infrannuale (mese o trimestre), nell’ottica di confrontare le risultanze della comunicazione rispetto ai versamenti effettuati e alla dichiarazione annuale.
Le istruzioni alla compilazione del quadro VP, tuttavia, essendo state approvate prima della modifica legislativa, non contengono espresse indicazioni in merito alla facoltà di “retro-imputare” la detrazione IVA al mese precedente (nel quale l’operazione si considera effettuata) per le fatture ricevute tardivamente, in ossequio al nuovo disposto dell’art. 1 del DPR 100/98.
In particolare, le istruzioni richiedono che nel rigo VP3 del modello si debba “indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25”.
In assenza di una precisazione delle istruzioni sul punto, la locuzione “annotate nel periodo di riferimento” dovrebbe essere letta intendendo che tale periodo non sia quello nel quale viene materialmente effettuata la registrazione della fattura di acquisto bensì il periodo nel quale, ai sensi del DPR 100/98, “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
---
Tutto al condizionale ovviamente.
Ma se guardiamo al tenore letterale, sia del VP3 che del VP5 è evidente la differenza.