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Cessazione SNC e regime forfettario individuale

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Ispett.Gadget

unread,
Jun 23, 2017, 6:27:05 AM6/23/17
to
Socio di SNC entro il 31/7 procederà allo scioglimento della società.
Può aprire la partita IVA individuale in regime forfettario prima dello
scioglimento ?
grazie
paolo


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K..

unread,
Jun 23, 2017, 12:06:07 PM6/23/17
to
No, deve aspettare (vedi circolare 10/2016).
Ciao

Ispett.Gadget

unread,
Jun 29, 2017, 6:54:47 AM6/29/17
to
K.. <studiocomme...@gmail.com> ha scritto:

> Il giorno venerdì 23 giugno 2017 12:27:05 UTC+2, Ispett.Gadget ha
scritto:
> > Socio di SNC entro il 31/7 procederà allo scioglimento della
società.
> > Può aprire la partita IVA individuale in regime forfettario prima
dello
> > scioglimento ?
> > grazie
> > paolo
>
> No, deve aspettare (vedi circolare 10/2016).
> Ciao


A pagina 15 riporta:
In altre parole, l’esclusione non opera nelle ipotesi in cui il
contribuente, in regime forfetario:
 dismetta, in corso d’anno, la partecipazione a causa dello scioglimento
della società,


K..

unread,
Jun 29, 2017, 2:29:26 PM6/29/17
to
La relazione illustrativa riportata nella stessa circolare poche righe sopra il passaggio da te citato afferma altro: "Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che da diritto all’accesso al regime forfetario"
Tanto è vero, che un articolo del Sole24Ore del 25/04/16 afferma che per il tuo caso specifico (apertura di P.IVA nei forfettari in costanza di partecipazione in società trasparente dismessa in corso d'anno), sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento da parte dell'AdE.
Ho avuto anche io un caso in Studio come il tuo e per tranquillità ho preferito attendere, anche perché in caso di errore le conseguenze sono pesantissime.

casanmaner

unread,
Jun 29, 2017, 2:52:38 PM6/29/17
to
Però se vogliamo leggere la "chiave di lettura" data nella circolare occorre leggere questi passaggi e soprattuto porre l'attenzione al fatto che ciò che in realtà osterebbe all'applicazione del regime forfetario è ANCHE il possesso di un reddito di partecipazione.
E, d'altra parte, la stessa circolare è esplicita nell'indicare che la causa di escluzione non trovi applicazione nel caso in cui si erediti una quota, in costanza di regime agevolato, ma la quota venga ceduta prima che l'esercizio si chiuda.

---
Pertanto, in coerenza con quanto affermato anche nella relazione
illustrativa, ***se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore****, la causa die eclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio.
Inoltre, la causa di esclusione in parola non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio, poiché, anche in tal caso non ricorre l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria.
---

Insomma quello che si vuole evitivare è che redditi appartenenti ad una medesima categoria vengano tassati in modo differente (in modo ordinario tramite la trasparenza e in modo forfetario per la parte derivante dall'attività personale).

casanmaner

unread,
Jun 29, 2017, 2:55:33 PM6/29/17
to
Aggiungo anche questo passaggio della suddetta circolare:

---
In altre parole, l’esclusione non opera nelle ipotesi in cui
il contribuente, in regime forfetario:
* dismetta, in corso d’anno, la partecipazione a causa dello
scioglimento della società,
* erediti una partecipazione in società di persone o in una società di
capitali trasparente, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 116 del
TUIR, di una società che viene liquidata entro il 31 dicembre
del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio.
---

casanmaner

unread,
Jun 29, 2017, 3:01:44 PM6/29/17
to
Il giorno giovedì 29 giugno 2017 20:29:26 UTC+2, K.. ha scritto:

> Ho avuto anche io un caso in Studio come il tuo e per tranquillità ho preferito attendere, anche perché in caso di errore le conseguenze sono pesantissime.

E attenzione che la cosa, alla luce delle indicazioni date nella circolare, potrebbe anche essere vista come applicazione per opzione del regime "ordinario", in luogo di quello forfetario, con obbligo di applicare lo stesso per tre anni.
Perché se non opera la causa di esclusione e sono rispettate le altre condizioni il regime naturale è quello forfetario.

K..

unread,
Jul 2, 2017, 4:12:50 AM7/2/17
to
Il giorno giovedì 29 giugno 2017 20:52:38 UTC+2, casanmaner ha scritto:
> Però se vogliamo leggere la "chiave di lettura" data nella circolare occorre leggere questi passaggi e soprattuto porre l'attenzione al fatto che ciò che in realtà osterebbe all'applicazione del regime forfetario è ANCHE il possesso di un reddito di partecipazione.


Non ho capito, però, quale è la tua conclusione :)
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