Non puoi.
I dati reddituali da indicare nella DSU sono quelli riferiti al secondo anno
solare precedente la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica,
quindi se la richiesta viene effettuata nel 2015, i dati reddituali da
indicare sono quelli relativi al 2013 (dichiarazione dei redditi anno 2014
relativa all'anno d'imposta 2013).
La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio
dell'anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si potrà
utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma
restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.
Dal 16 gennaio 2016 sarà possibile presentare una nuova DSU utilizzando i
redditi riferiti al secondo anno solare precedente, quindi quelli relativi
al 2014 (dichiarazione dei redditi anno 2015 relativa all'anno d'imposta
2014).
Soltanto in alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del
reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di
lavoro), se tali redditi non riflettono la reale situazione economica del
nucleo familiare, viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente,
basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due
mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia
intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).
Alla variazione lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare deve
associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della
situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25%
rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE già calcolato
ordinariamente.
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