Ho letto ma a fronte di una cassazione che riguarda la falsa fatturazione potremmo far riferimento a sentenze di corte di giustizia che affermano:
42 La Corte ha affermato che il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la sua
detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni
obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi. Conseguentemente, l’amministrazione
finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti
sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di
detrarre tale imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare
l’esercizio del diritto medesimo (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Nidera
Handelscompagnie, C-385/09, EU:C:2010:627, punto 42; del 1º marzo 2012, Kopalnia
Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, C-280/10, EU:C:2012:107, punto
43, e del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C-183/14, EU:C:2015:454, punti 58 e 59 e giurisprudenza
ivi citata).
43 Ne consegue che l’amministrazione finanziaria non può negare il diritto alla detrazione dell’IVA
con la sola motivazione che una fattura non rispetta i requisiti previsti dall’articolo 226, punti 6 e 7,
della direttiva 2006/112 qualora essa disponga delle informazioni per accertare che i requisiti
sostanziali relativi a tale diritto sono stati soddisfatti.