"Fritz" ha scritto nel messaggio
news:0dab44b9-a037-4518...@googlegroups.com...
Su telefisco dicono proprio la stessa cosa che ho detto io:
Nel caso dei distributori, per la determinazione della “soglia massima dei
ricavi o compensi” bisogna guardare alla differenza tra i corrispettivi per
la cessione dei carburanti e il prezzo d’acquisto degli stessi. Nella
comparazione del fatturato aprile 2019/2020 sembrerebbe ammissibile il
semplice riferimento al corrispettivo lordo delle cessioni di carburante. Si
chiede pertanto se anche nella determinazione della “riduzione di fatturato”
siano da considerare i corrispettivi al netto del prezzo corrisposto al
fornitore, pur in assenza di specifica indicazione dell’agenzia delle
Entrate.
Si conferma l'interpretazione del lettore. Ai fini del requisito
dimensionale (ricavi dell'anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro), la
circolare 15/E/2020 ha precisato che, per i distributori di carburanti,
occorre riferirsi alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità
indicate dall'articolo 18, comma 10, del Dpr 600/1973, quindi al netto del
prezzo corrisposto al fornitore (e dunque senza le accise). Invece, ai fini
del confronto dei fatturati di aprile 2019 ed aprile 2020, si deve
considerare il totale dei corrispettivi oltre ad eventuali fatture emesse,
al netto dell'Iva, che hanno concorso alla liquidazione Iva del mese di
aprile (pertanto, in questo caso il calcolo va fatto al lordo del prezzo
corrisposto al fornitore, quindi tenendo conto delle accise). Gabriele
Ferlito