direi proprio di sì
>Una società commerciale italiana paga un compenso a titolo di
>provvigione occasionale ad un privato (non imprenditore) tedesco.
>Direi che non si deve effettuare alcuna ritenuta e che il costo si
>registra direttamente in contabilità senza ulteriori formalità. OK?
Se il cittadino tedesco dichiara il reddito in germania perchè risiede
in tale paese e la prestazione è non è stata fatta in italia direi che
la ritenuta non si applica altrimenti dovrebbe essere il 30% a titolo
definitivo.
Potrebbe essere opportuna una dichiarazione del tedesco in cui afferma
di risiedere all'estero e di avere svolto l'attività all'estero
Concordo, anche se farei un distinguo:
1) se la prestazione è stata svolta in Italia questa va assoggettata a
ritenuta d'acconto nella misura del 30%, salvo diversa previsione
della convenzione contro le doppie imposizioni;
2) se la prestazione è stata fatta all'estero occorre, secondo
l'Agenzia delle Entrate, provare anche la residenza all'estero
mediante certificazione del fisco estero e un'autocertificazione del
prestatore che afferma che la prestazione è stata svolta fuori
dall'Italia.
>
>Concordo, anche se farei un distinguo:
>1) se la prestazione č stata svolta in Italia questa va assoggettata a
>ritenuta d'acconto nella misura del 30%, salvo diversa previsione
>della convenzione contro le doppie imposizioni;
mi pare che la ritenuta del 30% sia solo a titolo definitivo,
eventualmente occorre guardare se c'č una convenzione italo tedesca e
cosa prevede in tema di tassazione
Sì, sì hai ragione. Nella fretta ho scritto d'acconto.
Confermo che la ritenuta è a titolo definitivo.
Ciao
>On Fri, 5 Nov 2010 08:13:37 -0700 (PDT), "K.."
><studiocomme...@gmail.com> wrote:
>
>
>>
>>Concordo, anche se farei un distinguo:
>>1) se la prestazione è stata svolta in Italia questa va assoggettata a
>>ritenuta d'acconto nella misura del 30%, salvo diversa previsione
>>della convenzione contro le doppie imposizioni;
>
>mi pare che la ritenuta del 30% sia solo a titolo definitivo,
>eventualmente occorre guardare se c'è una convenzione italo tedesca e
>cosa prevede in tema di tassazione
Ritengo che in questo caso, essendo una provvigione a un privato sia
da applicare l'art. 22
ALTRI REDDITI.
Testo: in vigore dal 26/12/1992
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di
qualsiasi provenienza, che non sono trattati nei precedenti articoli
della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Quindi la tassazione avviene in Germania e in Italia non vanno
applicate ritenute alla fonte a titolo di imposta.
Il che significa che il tedesco non avrà obblighi dichiarativi in
Italia ma potrà recuperare la ritenuta in Germania sotto forma di
credito d'imposta.