Se però il prezzo di vendita è inferiore al valore determinato applicando i
coefficienti catastali gli Uffici Finanziari possono procedere
all'accertamento del valore venale del bene.
Questo vale anche per le vendite di alcune categorie di immobili
assoggettate ad IVA per la modifica introdotta dal D.L. n. 41/95.
Mi pare comunque che gli immobili accatastati come opifici (lettera d)) non
rientrino in tale previsione normativa.
Come è accatastato l'immobile???
Ciao
Paolo Martini
Dottore Commercialista
Stellabotte Donato ha scritto nel messaggio <7it6fc$t...@dante.italia.com>...
>Salve,
>Chiedo aiuto a questo quesito.
>Una società deve vendere un capannone industriale, acquistato nel 1990 per
>L. 250.000.000+iva, oggi lo rivende a L. 200.000.000+iva, il notaio dice
che
>la vendita deve essere effettuata non sul valore fiscale ma sul valore
>catastale che è pari a L. 480.000.000 circa.
>Questo vale anche per le vendite di alcune categorie di immobili
>assoggettate ad IVA per la modifica introdotta dal D.L. n. 41/95.
Questo "dovrebbe" valere per gli atti assoggettati ad IVA. Nella
realtà però non mi risulta che ancora qualche ufficio IVA abbia avuto
il coraggio di mettere in pratica una disposizione che espone
l'amministrazione finanziaria a bastonate senza precedenti.
Ciao
Alessandro Lumi
Dottore Commercialista
(Quanto sopra rappresenta unicamente un parere personale)
Non esiste una soluzione più semplice? Vi prego di rispondere a
bi...@triangolo.it
Saluti.
A. Birri
>Capannone acquistato da asta fallimentare per circa L. 500.000.000 (totale
>con macchinari e impianti), valore immobile stimata 630mln, valore catastale
>1.200mln...
Ma stiamo scherzando? Dove lo trovi un ufficio del registro che ti
rettifica il valore di un immobile comprato ad un'asta fallimentare?
C'è un bando, un verbale di asta firmato dal Giudice e dal
Cancelliere, c'è il decreto di trasferimento del tribunale!!!
Personalmente non mi sono mai preoccupato dei valori catastali in sede
di vendite/acquisti fallimentari e non è mai successo niente.