Avevamo inquadrato tutte le fattispecie possibili con tutti i risvolti a
livello di ritenute d'acconto e adempimenti Iva.
Adesso, ad una puntuale richiesta di chiarimenti di un mio cliente avvocato,
vorrei rispondere con un prospetto che, in modo facilmente interpretabile
dalle segretarie dello studio legale, possa ricomprendere tutte le
casistiche.
Non disponendo, però, dei vecchi messaggi apparsi sul NG avrei bisogno del
vostro aiuto per ricostruire tutti i passaggi logici sui quali ci eravamo
"spremuti", nella speranza di poter arrivare alla stesura di un documento
che potrà, ovviamente, essere divulgato in mailing list e pubblicato sul
sito che Antonello sta predisponendo.
Lancio le varie casistiche per le quali dovremo prevedere i risvolti:
1) Cliente (dell'avvocato) soggetto Iva - Parte soccombente sostituto
d'mposta
2) Cliente (dell'avvocato) soggetto Iva - Parte soccombente non sostituto
d'mposta
3) Cliente (dell'avvocato) soggetto privato - Parte soccombente sostituto
d'mposta
4) Cliente (dell'avvocato) soggetto privato - Parte soccombente non
sostituto d'mposta
Grazie
Filippo Mangiapane
studioma...@writeme.com
1 -------------
Ricapitolando:
Quello che e' abbastanza chiaro e' l'aspetto Iva.
Il professionista (avvocato o commercialista) fattura al proprio cliente
(cioe' a colui che gli ha conferito l'incarico e che e' risultato vincente
nel processo). Questi ha diritto di portarsi in detrazione l'iva, salvo che
la mancata detrazione non gli derivi da impedimenti soggettivi (art. 36 bis
o pro rata).
Altrettanto chiaro e' che chi ha conferito l'incarico (e che ha vinto in
giudizio) nulla deve al professionista a saldo della fattura (salvo la
citata Iva), poiche' gli onorari e le spese, per effetto della sentenza
devono essere richiesti alla parte soccombente.
Quindi il vincitore riceve la fattura, la registra, invia un assegno di sola
Iva al professionista e storna il costo degli onorari e spese, in quanto non
effettivamente a carico.
Fin qui, tutto chiaro.
Ma resta da chiarire l'aspetto delle ritenute.
E qui le cose si complicano, e non di poco.
Chi deve effettuare la ritenuta?
Il cliente (che ha in mano la fattura ma non la paga) o la controparte (che
in mano non ha niente, se non la sentenza di condanna), ma che in realta'
tira fuori i soldi ???????
Il problema non e' di poco conto e apre una serie di casistiche possibili,
con notevoli complicazioni in sede di redazione del mod. 770.
Se, come sembra, sostituto d'imposta deve essere il soccombente (ammesso che
questi sia sostituto d'imposta, perche' se privato la cosa si complica
ancora di piu'), come si concilia l'aspetto Iva (fattura al cliente) con
l'aspetto della sostituzione d'imposta ???
2 --------
Ci sono, infatti, quattro ipotesi diverse:
1 - Cliente privato - soccombente sostituto
2 - Cliente sostituto - soccombente sostituto
3 - Cliente sostituto - soccombente privato
4 - Cliente privato - soccombente privato.
Tralasciamo il quarto caso che non pone alcun problema (il soccombente paga
tutto, iva compresa e la fattura puo' andare dove gli pare)
Caso 1:
Il cliente non ha diritto al recupero dell'Iva, quindi anch'essa deve essere
rifusa dal soccombente.
La fattura non dovrebbe esporre alcuna ritenuta (essendo il cliente un
privato) ma all'atto del pagamento il soccombente dovrebbe operarla.
Caso 2:
Il professionista incassa dal soccombente le spese e gli onorari e richiede
al proprio cliente la sola Iva.
Invia la fattura al proprio cliente con annotazione che trattasi di fattura
di sola Iva e che null'altro e' dovuto in quanto la prestazione e' stata
saldata dalla parte soccombente.
Caso 3:
Il professionista invia fattura senza ritenuta al cliente con annotazione
dell'incasso della prestazione per intervento di terzo non sostituto.
Tutto questo se il professionista ha l'abitudine di fatturare dopo gli
incassi.
Ma se le fatture vengono emesse prima, i documenti possono generare un
casino inaudito.
-------
Se qualcuno aveva sottovalutato il problema, credo che adesso avrà qualche
motivo per ragionarci su :-))
Ciao
--
Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista - Perugia
studioma...@writeme.com
Si, "R.M. n. 91/E-II-4-83726 in data 24 luglio 1998
Dir. AA.GG. e cont. trib.
Iva - Rivalsa - Spese di giudizio a favore del legale distrattario
della
controparte vittoriosa - Trattamento - Art. 18, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633
Con la consultiva n. 3427 del 10 febbraio 1998, l'Avvocatura dello Stato
di Firenze ha rilevato che "molto frequentemente soggetti passivi IVA chiedono
- con i precetti - ed ottengono il pagamento dell'IVA sui compensi (onorari e
diritti di procuratore) dei loro professionisti legali", nonostante tale
imposta non possa essere posta a carico dello Stato soccombente in lite.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codeste
Direzioni Regionali sulle direttive impartite con la circolare n. 203/E del 6
dicembre 1994. Questa Direzione Centrale ha precisato che agli effetti
dell'IVA il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli
oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, è
tenuto al pagamento dell'imposta a questa relativa. Unica eccezione si ha
nell'ipotesi in cui il vincitore di causa sia soggetto passivo di imposta e la
vertenza inerisca all'esercizio della propria attività di impresa, in tale
ipotesi il medesimo ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa,
di cui subisce la rivalsa economica.
In questa fattispecie, il legale di controparte può richiedere al
soccombente l'importo di quanto dovuto a titolo di onorario e spese
processuali e non anche quello dell'IVA, essendo tale imposta dovuta per
rivalsa dal proprio cliente.
Questo orientamento, condiviso dall'Avvocatura Generale dello Stato con
consultiva n. 4332/92 del 5 ottobre 1992, è stato avallato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 3843 del 1° aprile 1995.
Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo ad effettuare i necessari
controlli sugli importi richiesti dai soggetti vittoriosi in giudizio, al fine
di evitare pagamenti di somme non dovute dall'Amministrazione soccombente.2
Vedi anche C.M. 203/e del 6 dicembre 1994
> Ma resta da chiarire l'aspetto delle ritenute.
> E qui le cose si complicano, e non di poco.
>
> Chi deve effettuare la ritenuta?
"R.M. n. 8/1619 in data 8 novembre 1991 - Dir. II.DD.
OGGETTO: Accertamento - Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte -
Lavoro autonomo ed altri redditi - Compensi professionali - Fattura
richiesta all'avvocato difensore distrattario delle spese giudiziali
- Ritenuta d'acconto - Criteri di applicabilità.
(D.P.R. n. 600/1973, Art. 25)
Codesto Ministero, con la nota ..., ha chiesto di conoscere il parere
della scrivente in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto Irpef
nonché alla richiesta della fattura agli avvocati distrattari nel caso
che si provveda alla liquidazione delle spese di giudizio a seguito di
sentenza pretorile.
Al riguardo, relativamente alla ritenuta d'acconto, la scrivente
ha già avuto modo di rappresentare - con varie argomentazioni - che
l'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve ritenersi in parte
innovativo rispetto al precedente art. 3 della L. n. 801/1970, in quanto
il legislatore, in ossequio alla direttiva dettata dal legislatore
delegante di "estensione del sistema della ritenuta alla fonte",
aveva inteso ampliare l'area di applicazione della ritenuta d'acconto
fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni
professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione,
a favore di un terzo committente della prestazione ma non liquidatore
del relativo onorario (cfr. nota n. 8/1391 del 23 marzo 1982 e la nota
di assenso n. 22852 del 16 agosto 1982 dell'Avvocatura generale dello
Stato).
La Corte di Cassazione - cambiando un precedente indirizzo e
pronunciandosi in senso conforme a quello sopra rappresentato -
ha stabilito (con sentenza del 22 giugno 1982, n. 3777, sez. I,
nella Raccolta, Giurisprudenza) che l'obbligo della ritenuta a titolo
d'acconto dell'Irpef - posto dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, a carico dei soggetti elencati nel comma 1 del precedente
art. 23 - si applica anche per i pagamenti eseguiti in esecuzione di una
sentenza di condanna alle spese processuali, in favore del difensore
distrattario della controparte vittoriosa, in quanto il debito, anche se
soddisfatto da un terzo, rimane qualificato dal suo originario contenuto
di corrispettivo dovuto, oggettivamente considerato, per le prestazioni
professionali, come tali soggette alla citata normativa, indipendentemente
da un diretto rapporto di clientela tra l'avvocato distrattario e la
parte che esegue il pagamento.
Al fine di dirimere eventuali incertezze che sarebbero potute
insorgere nella soggetta materia, la Ragioneria generale dello Stato
- Ispettorato generale di finanza - (con l'unita circolare n. 7 del 30
gennaio 1987) ha chiarito che l'applicazione della ritenuta in parola
fa carico, in ogni caso, agli organi ordinatori della spesa che vengono
a trovarsi nella necessità di provvedere alla corresponsione di onorari
a liberi professionisti.
Nelle suindicate considerazioni è il parere della scrivente.
Per quanto attiene, poi, alla richiesta della fattura per eventuale
rimborso Iva, si prosegue il suindicato quesito - nella competenza -
alla Consorella Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli
affari.
La presente, unitamente agli allegati, viene inviata anche al
Servizio centrale della riscossione per opportuna conoscenza e per gli
eventuali conseguenti provvedimenti.
Allegati ... omissis ...
Codesto Ministero, con la nota ..., ha chiesto di conoscere il parere
della scrivente in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto Irpef
nonché alla richiesta della fattura agli avvocati distrattari nel caso
che si provveda alla liquidazione delle spese di giudizio a seguito di
sentenza pretorile"
la stessa C.M. 203/e del 6 dicembre 1994 sopra citata stabilisce:
" In altri termini, per effetto della citata norma, lo status di
sostituto d'imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per
prestazioni professionali, anche se queste ultime sono state rese
nell'interesse di terzi ed anche se l'adempimento del pagamento è
disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna. "
> Il cliente (che ha in mano la fattura ma non la paga) o la controparte
(che
> in mano non ha niente, se non la sentenza di condanna), ma che in realta'
> tira fuori i soldi ???????
Aggiungo anche "
Sent. n. 3777 in data 22 giugno 1982 della Corte Cass. Ritenuta d'acconto
- I.R.Pe.F. - In genere (Criteri) - Obbligo della ritenuta ex art. 25
del D.P.R. n. 600 del 1973 - Pagamenti eseguiti in favore del
difensore distrattario della controparte vittoriosa - Applicabilità.
(D.P.R. n. 600/1973, Artt. 23 e 25).
L'obbligo della ritenuta a titolo d'acconto dell'I.R.Pe.F.,
posto dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a carico
dei soggetti elencati nel 1° comma del precedente art. 23, si
applica anche per i pagamenti eseguiti in esecuzione di una
sentenza di condanna alle spese processuali, in favore del difensore
distrattario della controparte vittoriosa, in quanto il debito,
anche se soddisfatto da un terzo, rimane qualificato dal suo
originario contenuto di corrispettivo dovuto, oggettivamente
considerato, per le prestazioni professionali, come tali soggette
alla citata normativa, indipendentemente da un diretto rapporto
di clientela tra l'avvocato distrattario e la parte che esegue
il pagamento."
>
> Il problema non e' di poco conto e apre una serie di casistiche possibili,
> con notevoli complicazioni in sede di redazione del mod. 770.
>
> Se, come sembra, sostituto d'imposta deve essere il soccombente (ammesso
che
> questi sia sostituto d'imposta, perche' se privato la cosa si complica
> ancora di piu'), come si concilia l'aspetto Iva (fattura al cliente) con
> l'aspetto della sostituzione d'imposta ???
a mio parere ai fini della ritenuta ci si comporta come se il rapporto fosse
esclusivamente tra legale e parte soccombente.
Ciao
Enrico
--
Ciao
Dott. Roberto Costantini - Commercialista in Roma
studioco...@tiscalinet.it
ICQ # 38471934
Sono d'accordo.
Hai visto le schede che ho inviato a quellicheilfisco?
Fammi sapere (in e-mail) se concordi con l'impostazione
Ciao
Filippo
> Per quanto riguarda le ritenute d'acconto, ritengo che sulla base
> dell'attuale formulazione dell'art. 25 del DPR 600/73 il soggetto che
> paga (parte soccombente
> non cliente) debba operare la ritenuta a carico del legale anche se
> questi non
> emette la fattura nei suoi confronti.
Scusa Roberto, ma temo di non aver compreso cosa intendi dire.
A me pare che quanto affermi sia esattamemte quello riportato nei casi 1 e
due delle schede.
Ho capito male?
Filippo
> Ma resta da chiarire l'aspetto delle ritenute.
> E qui le cose si complicano, e non di poco.
>
> Chi deve effettuare la ritenuta?
> Il cliente (che ha in mano la fattura ma non la paga) o la controparte (che
> in mano non ha niente, se non la sentenza di condanna), ma che in realta'
> tira fuori i soldi ???????
>
Se la domanda è questa, mi sembra di aver risposto.
Se non è questa me la spieghi ? ;-)
--
ciao
Direi proprio di si, visto che sono perfettamente d'accordo con te :-)
Ed inoltre ti ringrazio ancora per le schede.
Quando mi sono cimentato nella materia (circa due anni fa ho preso
come clienti degli avvocati) ci ho messo una settimana per
districarmi.
> >
> Se la domanda č questa, mi sembra di aver risposto.
> Se non č questa me la spieghi ? ;-)
>
OK, ho capito dove č nato il malinteso.
Quando, qualche giorno fa ho deciso di preparare un sunto della problematica
ho postato sul NG una richiesta per vedere se qualcuno aveva ancora memoria
di una discussione fatta circa un anno fa sull'argomento e di un
interessante thread che ne era scaturito.
Per rilanciare la discussione avevo postato dei passaggi di alcuni vecchi
messaggi dell'epoca (l'anno scorso).
Poi, comunque, ho realizzato le schede e le ho passate su quellicheilfisco,
a prescindere dall'esito del thread che stentava a decollare.
Dopo l'invio ho letto il tuo messaggio di risposta, che avevo interpretato
come un suggerimento di modifica a quanto avevo illustrato nelle schede.
Per questo mi sfuggiva il senso della frase, che era invece riferito non
alle schede, bensě al mio post.
Tutto chiarito?
Ciao
Filippo
>Hai visto le schede che ho inviato a quellicheilfisco?
Me le mandi 'ste schede?? io non ho ricevuto nulla; anzi, è una
settimana che non mi arriva niente da q.c.i.f..
E' successo qualcosa? Non sei più mio amico? :-))
Ciao
Alessandro Lumi
Dottore Commercialista
(Quanto sopra rappresenta unicamente un parere personale)
Ah! allora ci sei anche Tu fra gli sfigati. Filippo, è stato così cortese da
inviare direttamente in mail le schede mettendo nel soggetto "Agli sfigati
della Mailing List". (quattro gatti per la verità, fra cui il sottoscritto)
Ciao
Mirco Marzotto
Allora io sono lo sfigato degli sfigati... ancora nulla !
ciao.
Giorgio
Boh!!
Ciao
>Misteri dei server!
>Ha riportato oggi un vecchio messaggio di venti giorni fa!
>
Come server hai flashnet ?