Il 06/05/2016 14:41, shailendra ha scritto:
Secondo la mia commercialista funziona così:
e devo rivendere il prodotto devo applicare il Reverse Charge (cioè non
caricare l'IVA) solo se il soggetto che acquista è anche lui in
Rivenditore e NON lo deve usare per se stesso. In tutti gli altri casa,
occorre applicare l'IVA.
Quindi se devo vendere un Telefonino o un Portatile, ad esempio, alla
mia Commercialista (quindi con partita IVA) devo applicare l'IVA. Se
invece lo vendo ad un Collega Rivenditore che NON deve usarlo per se
stesso ma a sua volta Rivendere il prodotto, l'IVA non va caricata.
Altro esempio... se devo acquistare un portatile per me, devo indicare
al mio fornitore che devo usarlo come bene strumentale e NON è destinato
alla rivendita.
Questo è quello che trovo scritto nella Home di un Fornitore (Esprinet):
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Regime dell’inversione contabile (“reverse charge”) ai sensi dell’art.17
comma 6 lettere b) e c) Dpr.633/1972 – D.Lgs. n.24 del 11 febbraio 2016
Il D.Lgs.n. 24 del 11 febbraio 2016 ha modificato, tra l’altro, il comma
6, lettere b) e c) dell’art.17 del Dpr.633/1972 prevedendo
l’applicazione del regime dell’inversione contabile (cosiddetto “reverse
charge”) relativamente alle cessioni dei seguenti beni :
lettera b) : telefoni cellulari;
lettera c) : microprocessori, console da gioco, tablet-PC e laptop.
La novità normativa riguarda perciò l’introduzione del regime del
reverse charge per le console games, i tablet, i notebook e le
workstation mobile. Sono esclusi dall’applicazione del predetto regime
gli accessori dei beni sopra riportati.
Tale meccanismo, che impone al cessionario l’assolvimento dell’Iva in
luogo del cedente, trova applicazione per le cessioni dei beni sopra
elencati effettuate, a partire dal 2 maggio 2016 , nei confronti di
coloro che acquistano i beni per una loro successiva rivendita
nell’ambito della propria attività commerciale.
Si ricorda che, nel caso i beni siano acquistati da un soggetto passivo
d’imposta nel territorio dello Stato italiano e siano destinati ad un
utilizzo quali beni strumentali o personali, gli stessi non ricadono
sotto l’applicazione del regime di reverse charge.
Pertanto al momento dell’ordine dei beni sopra indicati, l’acquirente
dovrà necessariamente specificare se non sono destinati alla rivendita.
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Daniele Pinna
DAPINNA.COM
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