Ora vorrebbero permutare le partecipazioni in modo da avere il 100% del
controllo in ciascuna societ�.
PS: Alfa e Beta hanno valori di libro molto diversi, ma un valore economico
molto simile e nettamente pi� elevato.
Lo scambio costituisce realizzo?
Grazie a chi avr� un po' di pazienza...
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Grazie
> Faccio un esempio:
> Mario ha il 20% di Alfa e l'80% di Beta
> viceversa Luigi ha l'80% di Alfa e il 20% di Beta
>
> Ora vorrebbero permutare le partecipazioni in modo da avere il 100% del
> controllo in ciascuna societ�.
>
> PS: Alfa e Beta hanno valori di libro molto diversi, ma un valore economico
> molto simile e nettamente pi� elevato.
>
> Lo scambio costituisce realizzo?
>
Pur con i dubbi connessi all'assenza di un chiaro disposto normativo, sarei
pi� propenso a considerare l'operazione realizzativa.
Non � in discussione che l'operazione sia a titolo oneroso: la
partecipazione ricevuta in cambio costituisce comunque il prezzo della
quota o pacchetto azionario ceduto; e l'art. 68 comma 6 identifica, come
componente positivo per conteggiare la plusvalenza, oltre al corrispettivo
percepito anche "il valore normale dei beni rimborsati" (anche se la
fattispecie � pi� aderente al caso dell'art. 67 comma 1, lett. c ter)...
Un'operazione cos� strutturata, con 2 persone fisiche permutanti, non pu�
godere del regime di neutralit� previsto dall'art. 177, 1 comma del TUIR
(c.d. scambio di partecipazioni mediante permuta).
Infine rilevo da una breve ricerca che l'Amministrazione finanziaria si �
gi� espressa pi� volte nel senso di ritenere equiparate le permute alle
cessioni a titolo oneroso: vedi la circ. n. 165/E del 24 giugno 1998,
paragrafo 2.2.1.; la Circ. n. 36/E del 4 agosto 2004 punto 4 (per� in
ambito di reddito d'impresa); la circ. 10 dicembre 2004, n.52/E punto
2.2.1.
Da ultimo lo ha ricordato anche la Gdf con la circolare 29 dicembre 2008,
n.1, volume IV, anche se con riferimento alla pex.
In dottrina (soprattutto il fisco) ho adocchiato solo commenti che
propendono alla tassazione della permuta.
Non so tu che cosa hai letto qua e l�, e l'estratto di Franca da dove
arrivi...
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Ciao
Mr. Tatoo
... intanto io vado a leggere le circolari. Grazie 1000
PS: oltre all'apporto di Franca, avevo trovato conferma della neutralit�
anche in una dispensa trovata su un sito di un'associazione di giovani
commercialisti (dovrei ricercarla)
> Ho letto tutti i riferimenti. Nessuno di questi fa esplicito riferimento a
> partecipazioni non detenute in regime di impresa.
Veramente sia la circolare del '98 sia quella del dicembre 2004 riguardano
la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
Ti riporto il passo della Circ. n. 52/E del 10 dicembre 2004, intitolata
"Redditi diversi - Redditi diversi di natura finanziaria - Nuovo regime
di tassazione - Istruzioni - D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 -
Artt. 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917":
2.2. Ambito oggettivo
Il trattamento tributario delle plusvalenze realizzate da persone
fisiche non imprenditori � differenziato a seconda che le stesse derivino o
meno da partecipazioni che si possono definire qualificate ai sensi di
quanto disposto dall'art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir.
2.2.1. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
La nuova formulazione dell'art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir -
confermando quanto previsto dal previgente art. 81, comma 1, lettera c) -
considera cessioni di partecipazioni qualificate le cessioni a titolo
oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio di:
- societ� di persone ed equiparate residenti nel territorio dello
Stato di cui all'art. 5 del Tuir (ad esclusione delle associazioni tra
artisti e professionisti);
- societ� ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato
[art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir];
- societ� ed enti non residenti nel territorio dello Stato [art. 73,
comma 1, lettera d), del Tuir], nel cui ambito sono compresi anche le
associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali.
Come gi� chiarito nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 di
commento alla riforma della tassazione dei redditi di natura finanziaria
attuata dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sono considerate cessioni a
titolo oneroso le compravendite (sia a pronti che a termine) e le permute;
inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Tuir, ai fini delle imposte sui
redditi, le medesime disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso
(e quindi il regime del capital gain) si applicano anche agli atti che
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e ai
conferimenti in societ�. In particolare, i conferimenti in societ� sono
infatti considerati atti realizzativi soggetti alla disciplina del capital
gain se posti in essere da soggetti diversi dagli esercenti attivit�
d'impresa.
> In regime di impresa �
> pacifico che c'e' un realizzo, ma nell'ipotesi contraria io propendo per il
> mancato realizzo in virt� dell'assenza del principio di cassa caratteristico
> dei soggetti non in regime di impresa. Rimane in capo agli scambianti il
> costo fiscale della partecipazione, invece l'onere fiscale rimane latente,
> in attesa di un futuro realizzo.
> Tutto ci� � strettamente imho e mi riservo di andare ancora pi� a fondo,
> anche se la documentazione in questo ambio � veramente carente.
> Per ora ringrazio dell'apporto.
Guarda, non ho molto tempo per dibattere, altrimenti mi farei vivo pi�
spesso sul ng... ;-)
Comunque se prescindi dall'aspetto "cassa", e valuti il negozio giuridico
della permuta, espressamente disciplinato dal codice civile (artt.
1552-1555) converrai che l'operazione si sostanzia in un trasferimento
reciproco della propriet� di 2 partecipazioni (quote o pacchetti azionari
che siano). Il realizzo � immediato con il trasferimento della propriet� in
capo a ciascun permutante. Ti chiedo: e se fosse previsto un conguaglio in
denaro? solo quello sostanzierebbe il realizzo di una plusvalenza? e come
lo tratteresti in dichiarazione: quale costo "scaricheresti"?
Inoltre non mi sentirei di dire che esiste nell'ordinamento tributario un
principio per cui la permuta di un bene astrattamente plusvalente con un
altro consente la memoria "fiscale" del valore di carico; ove ci� avviene,
lo si deve ad una norma espressa: penso al caso delle donazioni di
partecipazioni (art. 68, comma 6) o allo scambio di partecipazioni tramite
permuta di cui all'art. 177, comma 1 (il cui regime di neutralit� in capo
al percipiente stabilito dalla discposizione sarebbe altrimenti
pleonastico).
Con riguardo alla permuta di partecipazioni, se vuoi ti indico alcuni
articoli di dottrina de "il fisco" o "Contabilit�, finanza e controllo", o
la guida del TUIR di Eutekne che ho velocemente recuperato nelle mie bd:
tutti sostengono (invero senza troppe spiegazioni) che la permuta �
realizzativa di un reddito diverso in capo alla persona fisica che opera al
di fuori dell'impresa.
Ovviamente il valore di realizzo viene identificato nel valore normale
della partecipazione ricevuta, in base all'art. 9, comma 2.
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Ciao
Mr. Tatoo
Eh beh neanch'io ne ho molto... sono subissato da bilanci e note
integrative... Per� ho questa operazione da risolvere e la neutralit�
fiscale sarebbe un bel colpaccio..
Riguardo al precedente post ammetto che sono andato a leggere un po' troppo
frettolosamente. Il mio dominus mi ha ripetuto 1000 volte di leggere ogni
documento dall'inizio... Accidenti a me che non lo ascolto!
In ogni caso le circolari sono tutte precedenti all'introduzione del
177/TUIR e correttivo persone fisiche, dove credo rotei la faccenda.
A mio favore ho una recente dottrina che solleva la questione e lascia un
punto di domanda oltre ad un documento emesso da un'associazione
commercialisti. A sfavore ho le circolari da te citate...
Nella mia banca dati (dea) non trovo documenti dirimenti n� in un senso n�
nell'altro... Ti sarei grato se mi incollassi ancora qualcosina delle tue
dottrine.
Di nuovo grazie
> In ogni caso le circolari sono tutte precedenti all'introduzione del
> 177/TUIR e correttivo persone fisiche, dove credo rotei la faccenda.
Non mi pare che il D.lgs. 247/2005 abbia modificato il trattamento dei
redditi diversi di natura finanziaria, se non per il contratto di
associazione in partecipazione.
Invece ha inserito modeste modifiche nella disciplina dello scambio di
partecipazioni mediante permuta (art. 177, 1 comma, Tuir), cui credo faccia
riferimento l'estratto incollato da Franca (rileggendo meglio, mi pare che
analizzi tale fattispecie). Maggiori modifiche ha subito invece lo scambio
di partecipazioni mediante conferimento (art. 177, comma 2, del TUIR),
visto che è stato esteso ai soggetti non esercenti attività d'impresa il
regime di realizzo "controllato".
La disciplina dello scambio di partecipazioni comunque era già prevista nel
D.lgs. 358/97 (art. 5): quindi non è una novità della riforma del 2003.
> A mio favore ho una recente dottrina che solleva la questione e lascia un
> punto di domanda oltre ad un documento emesso da un'associazione
> commercialisti.
Le puoi citare?
> Nella mia banca dati (dea) non trovo documenti dirimenti nè in un senso nè
> nell'altro... Ti sarei grato se mi incollassi ancora qualcosina delle tue
> dottrine.
Ti indico gli estremi degli articoli:
Circolare n. 15/E del 10 aprile 2009 - Incentivi fiscali agli
investimenti nelle start-up: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
di Enzo Mignarri (in "il fisco" n. 18 del 4 maggio 2009, pag. 1-2879), par.
2. Il quadro normativo;
Profili inerenti alla tassazione delle plusvalenze finanziarie per
i soggetti residenti di Enzo Mignarri (in “il fisco” n. 25 del 23 giugno
2008, pag. 1-4469).
La permuta di partecipazioni di Mauro Manca (in "il fisco" n. 20 del 21
maggio 2007, pag. 1-2924), alla fine dell'articolo.
Fisco Guida Operativa (è la guida Eutekne), Testo Unico delle Imposte sui
Redditi - Regime del Capital gain 3 - Ambito oggettivo - 3.3.4 Permute di
azioni o quote. Ti incollo l'estratto:
"Le permute di azioni e quote di partecipazione si considerano cessioni a
titolo oneroso (C.M. 165/98, par. 2.2.1).
In base alle norme generali del TUIR, le permute danno luogo a componenti
reddituali da valorizzare in base al valore normale dei beni ricevuti in
cambio (art. 9 del TUIR).
In linea generale, il reddito del soggetto permutante sarebbe così
determinato:
+ Valore "normale" della partecipazione ricevuta
+ Eventuale conguaglio in denaro ricevuto
- Costo fiscale della partecipazione data in permuta
Anche in tal caso, come quello del conferimento di partecipazioni, ferma
restando la natura della permuta quale operazione suscettibile di
determinare redditi imponibili, è possibile applicare l'art. 177 del TUIR."
Non recente, ma tuttora valido imho, è l'articolo di Contabilità, Finanza e
Controllo, Agosto 2003, n. 8/9 pag. 843, Operazioni di permuta: disciplina
fiscale di Cristina Rigato.
--
Ciao
Mr. Tatoo
Dando una scorsa veloce al documento, da pag. 132 mi sembra che sia
incentrato sulla disciplina dello scambio di partecipazioni mediante
permuta (art. 177, comma 1 del Tuir), che come ho gi� detto non �
applicabile, visto che uno dei permutanti deve per forza essere una Spa che
attribuisce azioni proprie all'altro "scambiante".
Gli schemi di pagg. 155-157 sembrano essere riepilogativi delle pagine
precedenti.
Ma ripeto che se la disciplina speciale prevede la neutralit� per le
permute che rientrano nei requisiti della norma, mi pare di poter
concludere che di norma una permuta � da considerare come operazione
realizzativa ai sensi dell'art. 67 del Tuir e tassata in base al valore
normale.
Mi fermo qui.
Vediamo se c'� qualcuno che ha opinioni diverse dalle mie...
--
Ciao
Mr. Tatoo
d.c. in Ve
Concordo con te.
La permuta non rappresenta altro che la cessione a titolo oneroso di una
partecipazione in cambio di un'altra partecipazione.
Per entrembe le parti il corrispettivo, in natura, � dato dal valore della
partecipazione che si riceve in base all'art. 9, comma 2, dove viene
disposto che i corrispettivi in natura sono valutati in base al valore
normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti.
ciao
1) le permute non costituiscono un vero realizzo, in quanto non sussiste
esborso di denaro (almeno per quelle alla pari). Verrebbe meno il principio
di cassa.
C'e' da dire che per� se fosse vera la neutralit� fiscale, la permuta di
partecipazioni si presterebbe ad evasione fiscale troppo facilmente.
2) non c'e' nessuna norma che assimila le permute alle cessioni o
conferimenti. L'unico spunto viene dalla circ 165/98 (che fa un'affermazione
assolutamente autonoma) richiamata poi dalla 52/2004 e da tutte le dottrine
e guide fiscali citate. Per il resto tutto tace e rimane una bella falla
normativa. (se solo fosse vero quel detto latino che ora non ricordo ma che
recita il principio in cui "laddove nel diritto non c'e' scritto significa
che il legislatore non voleva dirlo"!)
3) Rimane la conclusione che sappiamo. Meglio propendere verso l'onerosit�
delle permute, onde non andare incontro ad una bastonata di accertamento sul
valore normale.
Grazie mr. Tatoo x il tempo che ti ho rubato.
Il principio di cassa non vuol dire che il corrispettivo debba essere in
denaro.
Vuol dire solo che nel momento in cui percepisci il corrispettivo si crea il
presupposto d'imposta.
E nei pagamenti in natura il corrispettivo si ha per pagato al momento della
passaggio della titolarit� del bene in natura.
> C'e' da dire che per� se fosse vera la neutralit� fiscale, la permuta di
> partecipazioni si presterebbe ad evasione fiscale troppo facilmente.
>
> 2) non c'e' nessuna norma che assimila le permute alle cessioni o
> conferimenti.
Non ce n'� bisogno. Si tratta di pagamento in natura.
Se tu per l'acquisto di un qualsiasi bene offrissi, in luogo del denaro, una
tua prestazione professionale non considereresti la tua prestazione un
corrispettivo?
> L'unico spunto viene dalla circ 165/98 (che fa un'affermazione
> assolutamente autonoma) richiamata poi dalla 52/2004 e da tutte le
> dottrine e guide fiscali citate. Per il resto tutto tace e rimane una
> bella falla normativa. (se solo fosse vero quel detto latino che ora non
> ricordo ma che recita il principio in cui "laddove nel diritto non c'e'
> scritto significa che il legislatore non voleva dirlo"!)
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit ..... ma qui si tratta di capire
cosa si intenda per cessione a titolo oneroso e cosa si intenda per
corrispettivo.
E in una permuta (o baratto?) si � di fronte a cessione a titolo oneroso
(non trasferisci il tuo bene gratuitamente ma in cambio di un altro bene) e
ciascun bene rappresenta il corrispettivo per l'acquisto dell'altro.
ciao
Vero anche questo..
> Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit .
esattamente quello che avevo in mente.
Grazie per le precisazioni