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avviamento

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Francesco

unread,
Mar 17, 2010, 12:15:30 PM3/17/10
to
Buonasera a tutti,
ho un agenzia di assicurazioni a cui viene affidato un portafoglio
clienti; la compagnia che glielo ha affidato lo ha valutato 100;
questi 100 gli verranno restituiti in 9 anni (più interessi); secondo
voi lo devo configurare come avviamento e dedurlo fiscalmente al 3%?
Civilisticamente posso applicare la stessa aliquota?
grazie
Francesco

Francesco

unread,
Mar 17, 2010, 12:16:43 PM3/17/10
to

scusate non volevo dire 3% ma 1/18

Fulcap

unread,
Mar 17, 2010, 12:33:56 PM3/17/10
to

"Francesco" <francesc...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:4d2aab6e-19f8-4147...@t41g2000yqt.googlegroups.com...


***

Questione abbastanza controversa, alcuni lo considerano avviamento, altri
portano a costo la quota pagata nell'anno. Dipende anche se il mandato è a
tempo determinato o meno.
Ti incollo di seguito un po di materiale.
Ciao
Fulcap

Secondo l'art. 37 del vigente Accordo nazionale Imprese-Agenti è
riconosciuto all'Impresa il diritto di rivalsa verso l'Agente subentrante
per le indennità dovute all'Agente cessato o ai suoi eredi, come pure per le
indennità dovute all'Agente in caso di riduzione di incasso per cessazione
di esercizio o cessione di portafoglio dell'Impresa o per riduzione del
portafoglio di agenzia (scorporo).

L'Accordo stabilisce inoltre le modalità di versamento della rivalsa
(rateazione da 6 a 12 anni secondo la durata della gestione dell'agente
cessato ed applicazione dell'interesse annuo del 3%). In caso di
scioglimento del contratto di agenzia, l'Agente o i suoi eredi sono
esonerati dal pagamento delle rate non ancora scadute, che saranno
addebitate al successivo Agente.

La rivalsa è quindi il corrispettivo riconosciuto alla Compagnia dall'Agente
subentrante e l'importo della rivalsa corrisposto dall'Agente subentrante è
pari a quello riconosciuto all'Agente cessato per le indennità previste dai
contratti collettivi.

Da un punto di vista civilistico, pertanto, la rivalsa è una somma "una
tantum" corrisposta alla mandante in contropartita, non tanto per
l'acquisizione dell'azienda "agenzia", quanto per l'acquisizione del diritto
di utilizzazione economica del portafoglio agenziale . Detto portafoglio
resta di proprietà della mandante che lo concede in gestione all'Agente
subentrante il quale, a sua volta, ne trae vantaggio economico nel corso del
mandato .

Sulla natura della rivalsa, anche sotto l'aspetto fiscale, non c'è una
uniformità di giudizi e quindi dovendo fare una scelta, ci sembra opportuno
divulgare il parere del consulente fiscale del Sindacato nazionale agenti di
assicurazione dott. Roberto Ciavorella, secondo il quale la rivalsa è un
bene immateriale equiparabile all'avviamento di un'azienda; tutt'al più, è
un bene immateriale trattandosi di un "diritto di concessione". Altri,
erroneamente secondo il parere del consulente S.N.A., ritengono invece che
la rivalsa debba considerarsi una spesa pluriennale .

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all'art. 68, stabilisce con quali
criteri debbono essere ammortizzati i beni immateriali . L'ammortamento
delle spese pluriennali è invece regolato dall'art. 74, 3° comma .

Il citato art. 68, al 2° comma, stabilisce che "Le quote di ammortamento del
costo dei diritti di concessione o degli altri diritti iscritti nell'attivo
del bilancio, sono deducibili in misura corrispondente alla durata di
utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge."

Poiché il mandato, in genere è concesso a tempo indeterminato, tale
dispositivo non risulta di agevole applicazione, mancando il riferimento ad
una durata certa . Ci si deve quindi riferire a quanto invece dispone il
successivo 3° comma che stabilisce testualmente: "Le quote di ammortamento
del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio, sono deducibili
in misura non superiore ad un decimo del valore stesso." Questa versione
della norma è stata variata dalla finanziaria per il 1998 ; prima di detta
variazione, le quote non dovevano superare un quinto del valore : cioè la
rivalsa si spesava in 5 anni mentre ora si spesa in almeno 10 .

Se si optasse invece per una rivalsa equiparata ad una spesa pluriennale, si
renderebbe applicabile il 3° comma dell'art. 74 che stabilisce :"Le altre
spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e
2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio."

Questa norma risulterebbe inapplicabile alla rivalsa per due motivi: primo,
perché la rivalsa è equiparabile all'avviamento oppure perché è un diritto
di concessione; secondo, perché, pur volendola considerare una spesa
pluriennale, non è possibile, con certezza, individuare il periodo in cui
tale spesa produce effetti economici .

Per quanto riguarda gli aspetti contabili relativi alla rivalsa, occorre
tener presente queste considerazioni:

a) quando si riceve la lettera dalla Compagnia che comunica l'entità della
rivalsa, deve effettuarsi la seguente rilevazione contabile :


RIVALSA
a
DEBITI V/Comp. per Rivalsa Euro
(importo totale rivalsa)


dove RIVALSA è il conto dell'attivo acceso alle "Immobilizzazioni
Immateriali : Rivalsa) e DEBITI V/Comp. per Rivalsa è il conto acceso nei
confronti della Compagnia per tale debito (Se non viene effettuata detta
scrittura contabile o non si evidenzia nell'attivo il valore della rivalsa,
questa NON è ammortizzabile);

b) quando si pagano le rate di rivalsa, occorre distinguere l'importo
capitale dalla quota interessi :


DEBITI V/Comp. per Rivalsa
a
DIREZIONE
Euro (quota capitale)

INTERESSI Pass. Rivalsa
a
DIREZIONE
Euro (quota interessi)


c) a fine anno, in sede di chiusura del bilancio, occorre rilevare la quota
di ammortamento della rivalsa :


QUOTA Amm.to Rivalsa
a
RIVALSA
Euro (quota amm.to)


In pratica, non deve crearsi alcun Fondo Ammortamento, ma si deve portare la
quota annuale in diretta diminuzione del costo storico (rivalsa) .

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre
aggiornare il Libro Cespiti, annotando :

1) L'importo totale della rivalsa addebitata dalla Compagnia. Tale
annotazione deve essere effettuata solo per l'anno in cui vi è stato
l'addebito.

2) L'importo della quota di ammortamento annuale, sino ad esaurimento del
costo storico.

Le agenzie in contabilità semplificata debbono annotare soltanto i dati sul
Libro Cespiti e rilevare la quota di ammortamento tra le annotazioni di
rettifica.

In ogni caso (contabilità ordinaria o semplificata), gli Interessi Passivi
per Rivalsa sono deducibili per competenza. Ai fini IRAP, NON sono invece
deducibili.


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