>La differenza e che normalmente le cessioni tra privati avvengono a saldo
>negativo e non positivo e quindi non esiste l'imponibile.
>Ma in caso di plusvalenza avrei qualche dubbio.
Io no; a meno che non abbia acquistato il bene APPOSITAMENTE per
rivenderlo; ma se è una sporadica vendita di un bene personale non
vedo materia imponiBBile (come direbbe l'esperto del ministero).
Ciao
Alessandro Lumi
Dottore Commercialista
http://www.abconsul.it
"Ermanno Manuali" <ermanno...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:97gobh$ono7c$1...@ID-52599.news.dfncis.de...
> Ma se ci fosse una plusvalenza non potrebbe rientrare tra i redditi
diversi
> art. 81 lett. i) attività commerciale non esercitata abitualmente?
> ciao
>
> --
> Ermanno Manuali
> dottore commercialista in Padova
> (parere personale da verificare)
> "Vincenzo Piazza" <v.pi...@netvalley.it> ha scritto nel messaggio
> news:97gmq5$p29oe$1...@ID-53391.news.dfncis.de...
> > Se sei un privato non stai realizzando un reddito imponibile.
> > Rilascerai una ricevuta per l'importo pattuito. La vendita non inciderà
> > sulla tua dichiarazione dei redditi.
> >
> > Vincenzo Piazza
> >
> >
> >
>
>
Io credo che forse sia eccessiva la tassazione di altre fattispecie di
plusvalenza, non la non assoggettabilità di queste.
Noi spesso ragioniamo in un'ottica di praticità e non guardiamo alla
sostanza delle cose (ci ha abituato così la nostra cultura prima e il nostro
legislatore poi, o viceversa, che è lo stesso): la sostanza delle cose è che
quel signore che realizza la plusvalenza sul quadro ha conseguito un
incremento patrimoniale che non costituisce tanto reddito quanto la
remunerazione di un "risparmio" (suo o del suo dante causa) o di qualcosa di
simile. Vi sono ancora oggi molte fattispecie di incrementi patrimoniali
non imponibili (plusvalenza su cessione casa di abitazione o su bene
immobile dopo i cinque anni, etc.) e ce ne sono state tante in passato
(plusvalenze su cessioni azionarie o di quote sociali, etc.) o assoggettate
a tassazione ridotta o agevolata (capital gain, etc.), per cui non mi
stupisce la "mancata" tassazione di una plusvalenza su un oggetto d'arte.
Ciò che renderebbe imponibili le plusvalenze conseguite è (mi pare che
l'abbia evidenziato Filippo Mangiapane) l'intento speculativo. Al momento
solo questo mi sembrerebbe costituire il discrimine tra reddito imponibile e
gaudium magnum.
Ti dirò che in passato, e a proposito di opere d'arte, mi è capitato questo
caso.
Un noto personaggio del mondo sportivo, che vive dei proventi della sua
passata attività, ha l'hobby della pittura, arte nella quale è veramente
bravo ed eccelle. I suoi quadri sono molto caratteristici.
Un Natale, un'importante multinazionale lo ha contattato, chiedendogli di
vendere un bello stock di suoi quadri (che lui aveva dipinto per hobby),
pagandoglieli profumatamente.
A mio avviso non si trattò di un'operazione commerciale, bensì di una
vendita di una parte del proprio patrimonio, perché l'intento che aveva
ispirato la produzione di quegli oggetti d'arte non era stato l'esercizio,
per l'appunto, dell'arte stessa, ma un hobby. La destinazione per la vendita
di quei quadri fu un fatto episodico, ancorché molto ben remunerato, e per
me fondamentale rimane la mancanza dell'intento commerciale o speculativo.
Ricevuta al momento dell'incasso, con tanto di marca da bollo, e finisce
tutto lì.
La stessa cosa capiterebbe al proprietario di un bene immobile qualsiasi
che, per il passaggio di una nuova strada o per qualsiasi altra ragione,
vede rivalutato in misura enorme il valore del proprio bene, e lo rivende
realizzando un grande guadagno.
V.P.
Intanto se è un bene che vale miliardi sarà stato inserito nella
dichiarazione di successione e, quindi, l'erede avrà pagato qualcosina, ma
tu Eramanno che fai, dai spunti al M.F. ? Guarda che ti togliamo il titolo
di mister exel-enza!:-)
Ciao
Anna Colabattista
Nel caso di succesione indubbiamente avrà già pagato quanto basta.
Il dubbio mi rimane nel caso di acquisto e successiva rivendita.
Non riesco a vedere facilmente dove comincia l'atteggiamento speculativo e
quando questo non ci sia.
Faccio un esempio banale.
Si io mi compro la Ferrari (come anche se compro un mobile antico o un
quadro di un pittore famoso) lo faccio sicuramente perchè sono appassionato,
perchè me la voglio godere ecc. ecc., ma anche (non solo per questo) in
prospettiva di un suo aumento di valore perchè sanno benissimo che
troveranno un cultore che l'acquisterà ad un prezzo ben maggiore di quanto
pagato.
Il mio dubbio quindi è di stabilire quando un atto è finalizzato o meno alla
successiva rivendita (quindi con lo scopo speculativo).
Ma questa questione, come quella del lavoro svolto in maniera abituale o
occasionale, credo che non sia facilmente risolvibile.
Ciao
--
Ermanno Manuali
dottore commercialista in Padova
(parere personale da verificare)
L'esempio che fai è tipico di un approccio pratico al problema, che spesso è
l'approccio giusto. Qui però dobbiamo rimanere fuori dal caso pratico, o
troviamo milioni (e vai) di casi che ci fanno discutere una vita.
E' imponibile se c'è intento speculativo, che si potrà desumere da una serie
di cose. Lo spiegamento organizzativo, la ripetitività, le modalità di
ricerca del cliente, i capitali impiegati nell'"attività" de quo, il tempo
ad essa dedicato in rapporto al tempo del proprio lavoro, l'esistenza di
un'attività lavorativa dichiarata a latere, etc. etc.
Non è imponibile se l'intento speculativo non c'è.
Nel caso che hai fatto, ritengo che coloro che sistematicamente (e ci sono)
prenotano le Ferrari di nuova produzione e rivendono poi le prenotazioni
stesse poco tempo dopo con guadagni a 8 zeri, pongano in essere senza alcun
dubbio attività produttive di reddito imponibile.
Non così il "povero cristo" che si compra la Ferrari (nuova o usata), la
tiene e poi la rivende, magari guadagnandoci (oppure perdendoci, càpita)
dopo essersela goduta il tempo che ha ritenuto più opportuno. Idem per una
Volkswagen, naturalmente.
D'altra parte credo che su tutto si possa discutere, soprattutto se si
guarda ad un caso con interessi contrapposti, come capiterebbe al
contribuente con l'Amministrazione Finanziaria.
Prosit.
Vincent Van Gogh