vorrei gli estremi possibilmente il link dove si dice che la
firma va messa sul timbro e non sotto il timbro
> mi sono recato in banca banco posta per incassare un assegno non
> trasferibile di 100 euro intestato alla mia azienda datomi da un cliente
> dietro l'assegno ho messo il timbro della mia azienda più la mia firma
> sotto il timbro
> l'impiegato mi ha detto che la firma va messa sul timbro e non sotto il
> timbro
> perché per lui questo equivale ad una girata e l'assegno non
> trasferibile
> non può essere girato, quindi anche se io in sua presenza ho rimesso la
> mia firma sul mio timbro
> dice che la banca potrebbe rifiutarlo di incassarlo secondo voi è
> possibile tutto questo?
>
> vorrei gli estremi possibilmente il link dove si dice che la firma va
> messa sul timbro e non sotto il timbro
it.economia.banche?
--
Lupastic
"falasca" <sfwe...@tim.it> ha scritto nel messaggio
news:hmji9u$jc7$1...@speranza.aioe.org...
nella corrispondenza commerciale il bon ton vorrebbe che la firma fosse
apposta sotto..
nell'assegno la firma sul timbro risulterebbe illeggibile e non
identificabile (imho) e comunque il funzionario dovrebbe dirti come fa ad
identificare un timbro come se fosse una girata alla firma esposta sotto il
timbro stesso.. timbro= firma? alla faccia.
saluti
si gi� postato su it.economia.banche
ma non mi hanno detto cosa dice la legge
ma io chiedevo qui a voi esperti
per sapere se c'� una normativa esatta legge decreto
da leggere per sapere sel a firma
va messa
sul timbro o sotto il timbro
ciao e scusa se � ritenuto spam
> ma non mi hanno detto cosa dice la legge
Le risate non ti sono arrivate ? :-P
Max max
si mi sono arrivate le risate
ma io chiedo possibile che non esiste un nastro operativo interno bancario
che dice
agli impiegati come comportarsi
cio� ogni impiagato fa come meglio ritiene
oppure si attiene a delle istruzioni scritte previste nel suo mansionario
oppure � come viene viene...
> Max max
>
> agli impiegati come comportarsi
in banca s� (procedure interne scritte), alle poste non saprei
Max max
per chidere la discussione
visto che esiste sto nastro operativo scritto bancario
cosa dice in proposito?
la firma la metto sotto il timbro o sul timbro
o me la metto su per il culo?
>l'impiegato mi ha detto che la firma va messa sul timbro e non sotto il
>timbro
> perch� per lui questo equivale ad una girata e l'assegno non trasferibile
>non pu� essere girato
Oh! Finalmente un funzionario di banca "elastico"!! Scommetto che
prima lavorava all'ufficio del registro!!!
:-)
--
Saluti
Conte Oliver
(togli le scarpe per mandarmi una mail)
> ma io chiedevo qui a voi esperti
> per sapere se c'� una normativa esatta legge decreto
> da leggere per sapere sel a firma
> va messa
> sul timbro o sotto il timbro
> ciao e scusa se � ritenuto spam
L'art. 11 del Rd 1736/1933 recita:
"11. Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di
colui che si obbliga. � valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il
nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. "
Quindi il timbro non pu� essere considerato una valida girata.
Sull'argomento ti riporto alcune massime di giurisprudenza.
1) L'art. 11 del R.D. 1736 del 1933, che prescrive, ai fini della validit�
delle sottoscrizioni apposte sull'assegno bancario, ivi inclusa quella d�
girata in bianco, il nome e il cognome, ovvero, in caso di imprenditore
individuale, la ditta, comporta che, per la firma di un ente collettivo,
non � sufficiente l'indicazione della ragione o denominazione, occorrendo
il nome e il cognome della persona fisica che sottoscrive per l'ente, pur
senza necessit� di una specifica formula da cui risulti il rapporto di
rappresentanza; pertanto, ove nella serie di girate apposte su assegno
bancario, quella di una societ� risulti da un illeggibile "fregio a mano"
apposto dopo il timbro con la denominazione sociale, deve negarsi la
validit� di tale girata e, quindi, escludersi la regolare continuit� delle
girate. Pertanto, la banca trattaria, la quale non riscontri tale
irregolarit� e paghi al presentatore del titolo, anche se si tratti di
altra banca girataria per l'incasso, incorre in responsabilit� nei
confronti dell'emittente, per inosservanza degli obblighi posti dall'art.
38 del R.D. 1736 del 1933.
Cass. civ., Sez. I, 07/11/2003, n.16694
2)In tema di assegno bancario, il principio secondo il quale la
sottoscrizione, per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 del
r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, deve soddisfare le esigenze di chiarezza,
univocit� e certezza, con la conseguente invalidit� della girata apposta
con firma illegibile, pur essendo riferibile anche all'ipotesi in cui
l'assegno sia girato dal rappresentante di un ente collettivo, non trova
applicazione nel caso in cui il segno grafico sia noto e riconoscibile al
debitore, o quando non vi siano comunque dubbi in ordine al fatto che la
dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per
conto dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilit� della banca
trattaria per l'avvenuto pagamento di un assegno bancario trafugato e
girato per l'incasso dal legale rappresentante di una societ�, la cui
sottoscrizione, pur risultando illeggibile, era chiaramente riconducibile
alla societ� stessa, in quanto apposta in calce ad un timbro recante la
denominazione di quest'ultima). (Rigetta, App. Napoli, 3 Gennaio 2002)
Cass. civ., Sez. I, 17/03/2006, n.6000
3) La banca girataria per l'incasso � responsabile a titolo di
responsabilit� aquiliana nei confronti del portatore di un assegno su cui
compaia una girata - apparentemente dello stesso portatore - che per essere
costituita dalla semplice apposizione del timbro con la denominazione
sociale seguito da un illeggibile fregio a mano, non � conforme a legge e
pertanto invalida. Tale responsabilit� si estende alle altre banche
trattarie di assegni girati con le stesse modalit� per la loro successiva e
gravemente colposa valutazione, in sede di stanza di compensazione, circa
la regolare continuit� delle girate.
App. Salerno, 11/02/2002
4) E' responsabile verso il traente la banca trattaria di un assegno
bancario, non pagato all'ente collettivo prenditore, ma ad un terzo, previa
girata, con firma illeggibile, apposta dopo un timbro recante la sigla
dell'ente e la dicitura "un delegato", perch�, ai sensi dell'art. 11 r.d.
21 dicembre 1933 n. 1736, per la validit� della sottoscrizione di
un'obbligazione cartolare � necessario che essa contenga il nome, anche
abbreviato o indicato con la sola iniziale, il cognome o la ditta
dell'obbligato e tale disposizione � applicabile anche agli enti
collettivi, s� che, in difetto di tali requisiti, e salvo che il segno
grafico del girante sia noto e riconoscibile, la menzione dell'ente �
insufficiente ad obbligare il medesimo, mentre viceversa non � necessaria
la specificazione del rapporto di rappresentanza.
Cass. civ., Sez. I, 15/10/1999, n.11621
--
Ciao
Mr. Tatoo
d.c. in Ve
grazie
sei stato l'unico che ha capito quello che mi serviva
per la cronoca l'impiegato
che vuole la firma sul timbro e non sotto
� di poste italiane, di banco posta