Per il credito IVA ho trovato questo sulla CCIAA di Trento:
non ricorre invece l’obbligo di registrazione per i bilanci
finali in cui venga assegnato solamente un credito IVA, in quanto si
tratta di una posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed
esigibilità (v. risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007 della Direzione
centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate). Si ritiene
che le stesse indicazioni possano essere seguite anche negli altri casi
di assegnazione di crediti verso l’Erario;
Grazie per il confronto