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Recesso da associazione professionale

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rewin

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May 30, 2007, 7:24:55 AM5/30/07
to
Buongiorno e ben ritrovati, cari colleghi.

Vi sottopongo una questione che forse è già stata dibattuta altre
volte su questo NG.

Qualche mese fa si è costituito, con scrittura privata non autenticata
ma registrata all'A.d.E., uno studio professionale associato
(ingegneri e architetti) composto da tre professionisti, tutti con la
medesima quota di partecipazione agli utili ed alle perdite (1/3
ciascuno).
Adesso, uno dei tre associati ha intenzione di recedere. I due
associati superstiti, a seguito di tale recesso, si ritroveranno con
una quota di partecipazione agli utili ed alle perdite pari al 50%
ciascuno.

Io ho pensato di agire così:

1) L'associato recedente invia agli altri due una lettera raccomandata
a/r di recesso per motivi personali con preavviso di un mese (così
prevede l'atto costitutivo);

2) Decorso il mese di cui sopra, e quindi avuto effetto il recesso, si
presenta all'Ufficio IVA il modello AA7/8 relativo alla variazione
della denominazione dell'associazione e alla variazione della
compagine associativa;

3) contestualmente alla variazione IVA, deposito per il registro
l'atto modificativo dell'associazione professionale, al quale allego
copia della lettera di recesso, e nel quale i due associati
superstiti, dopo aver fatto riferimento al recesso avvenuto,
convengono per la modifica della denominazione e stabiliscono le nuove
quote di partecipazione agli utili nella misura del 50% ciascuno.

A proposito dell'atto modificativo, io ritengo che in questo caso
specifico non sia necessario che l'atto in questione sia autenticato
dal notaio, in quanto l'art. 5 del TUIR richiede tale forma solo
qualora si voglia stabilire delle quote di partecipazione agli utili
non proporzionate ai conferimenti.

Nel mio caso, però, a parte che in sede di costituzione
dell'associazione non vi sono stati conferimenti, e quindi come recita
lo stesso articolo 5, "se il valore dei conferimenti non risulta
determinato, le quote si presumono uguali", i due associati superstiti
avrebbero quote uguali del 50% ciascuno, non si ricadrebbe cioè nella
casistica prevista dall'art. 5 per la obbligatorietà dell'autentica
notarile.


A questo punto vi chiedo se, innanzitutto, ritenete corretta nel suo
insieme la procedura che ho illustrato, e se siete d'accordo con me
che l'atto modificativo di quote non sia soggetto all'obbligo di
autentica notarile e che sia sufficiente pertanto una semplice
scrittura privata non autenticata, ma ovviamente registrata.

Cosa potrebbe contestarmi il Fisco, se le quote di partecipazione agli
utili dei due associati superstiti sono eguali, visto che lo stesso
art. 5 prevede ciò per presunzione, salvo che un atto autenticato non
dimostri il contrario ?

Lo so di essermi dilungato molto, ma spero che abbiate la pazienza di
esporre il vostro punto di vista in merito.

Un grazie a tutti. Ciao

vincenzo.i...@gmail.com

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Feb 2, 2019, 10:47:55 AM2/2/19
to

vincenzo.i...@gmail.com

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Feb 2, 2019, 10:49:02 AM2/2/19
to
Il giorno mercoledì 30 maggio 2007 13:24:55 UTC+2, rewin ha scritto:

vincenzo.i...@gmail.com

unread,
Feb 2, 2019, 10:54:37 AM2/2/19
to
Il giorno mercoledì 30 maggio 2007 13:24:55 UTC+2, rewin ha scritto:
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