Ciao
Conte Oliver
(Togli le scarpe per scrivermi una e-mail)
"Conte Oliver" <alex65....@wmail.it> ha scritto nel messaggio
news:eeckkv03agsog22ft...@4ax.com...
il socio che "esce" recede con domanda di dimissioni e ha diritto al
rimborso della quota (in ogni caso bisogna vedere lo statuto)
il socio che subentra presenta domanda di ammissione al cda e versa la quota
sociale (anche qui bisogna vedere lo statuto)
il capitale delle coop è variabile proprio per questo motivo
ciao
roberto
>Se di socio cooperatore non credo sia cedibile, esiste solo il recesso
Socio cooperatore; lo statuto prevede la cedibilità della quota previa
autorizzazione dell'assemblea.
>il capitale delle coop è variabile proprio per questo motivo
OK; nel mio caso però il socio recedente ha effettuato dei
finanziamenti alla società ed il subentrante subentrerebbe anche nella
titolarità dei predetti finanziamenti; inoltre il recesso avrebbe
effetto solo dalla fine dell'esercizio, mentre noi vorremmo che
l'effetto del cambiamento del socio fosse immediato (il recedente non
vuole più saperne della società da SUBITO).
Quindi la cessione sarebbe la via più semplice.
scusa ale, perchè mi parli di recesso a fine anno?
di solito il recesso ha effetto dalla delibera del cda (o dell'organo
preposto)
inoltre non so se sia possibile la cessione di quote nell'ambito delle
cooperative (devo verificare), a naso direi di no
la butto lì, a livello operativo non potresti trattare separatamente quota
sociale e finanziamento? mi spiego: recesso immediato e il subentrante
rimborsa il finanziamento al recedente?
non conosco il caso specifico e ho provato a buttare lì una soluzione, per
quello che può valere
in ogni caso domani approfondisco
ciao
roberto
L'art. 2526 stabilisce che il recesso del socio di coop. ha effetto con la
chiusura dell'esercizio se è avvenuto entro 3 mesi dalla chiusura
dell'esercizio, mentre se è avvenuto negli ultimi tre mesi ha effetto con la
chiusura dell'esercizio successivo
> inoltre non so se sia possibile la cessione di quote nell'ambito delle
> cooperative (devo verificare), a naso direi di no
> la butto lì, a livello operativo non potresti trattare separatamente quota
> sociale e finanziamento? mi spiego: recesso immediato e il subentrante
> rimborsa il finanziamento al recedente?
se è previsto dallo statuto, la quota può essere ceduta, purché la cessione
sia autorizzata dall'organo amm.vo (2523)
> non conosco il caso specifico e ho provato a buttare lì una soluzione, per
> quello che può valere
> in ogni caso domani approfondisco
> ciao
> roberto
Nel tuo caso credo anch'io che la strada migliore da seguire sia la cessione
della quota. Per quanto riguarda le formalità, credo anch'io che sia
sufficiente una scrittura privata, in quanto tutte le variazioni di C.S.
delle coop. non comportano modificazioni dell'atto costitutivo (aumento,
ammissione, recesso, esclusione).
Davide Vallino
in effetti gli statuti delle coop che seguo io prevedono che il recesso
(dimissione) abbia effetti dalla delibera del cda di accettazione
se nel caso di alessandro lo statuto prevede che il recesso abbia effetto
nei modi previsti dal codice la migliore strada è la cessione di quota
ciao
roberto
le formalita' da seguire sono in genere contenute nello statuto e possono
essere cosi sintetizzate:
1 - domanda di recesso del socio (una semplice lettera)
2- accettazione da parte del cda delle dimissioni, trascrizione libro soci
e registro verbale cda
3- domanda di ammissione a socio, semplice lettera (attenzione ai requisiti
per divenire socio e contestuale versamento della quota).
4 - Accettazione della domanda di socio da parte del cda relativa delibera e
trascrizione libro soci.
le operazioni 1-4 possono essere fatte nello stesso contemporaneamente.
Per quanto riguarda il rimborso della quota lo sattuto prevede che venga
rimborsata 3 mesi dopo la chiusura del bilancio per evitare fughe di
capitali. In ogni caso il cda puo deliberare di liquidarla prima.
Per quanto concerne la restituzione del prestito ed eventuale reintegro da
parte del nuovo socio, consiglio di lasciare traccia dello stesso, ossia la
cooperativa rimborsa tramite assegno o bonifico la quota e relativo
prestito, il nuovo socio versa mediante assegno o bonifico.
in effetti l'art. 2526 ha funzione di garanzia patrimoniale della coop,
pertanto il recesso (dimissioni) ha effetto dalla delibera del cda (se
prevista) o dalla domanda di recesso, resta aperto il termine per la
liquidazione della quota previsto dal 2526, che naturalmente può essere
anticipato.
ciao
roberto
Corte di Cassazione 16 novembre 1982 Numero 6122
Sezione 1
` cooperative - recesso del socio - forma - effetti
Ai fini della tempestiva eliminazione di una causa di ineleggibilita' a
consigliere comunale, e' necessario e sufficiente che, nel termine previsto
dalla legge, l'interessato abbia posto in essere in maniera irreversibile
gli atti che sono nella sua facolta' per rimuovere la situazione
d'incompatibilita', senza potersi aver riguardo alla stretta e rigorosa
osservanza delle norme che disciplinano, sul piano civilistico, il
perfezionamento della fattispecie. Pertanto la situazione di ineleggibilita'
a consigliere comunale di un socio di una cooperativa gerente il servizio di
tesoreria di un comune siciliano e' tempestivamente rimossa dall'interessato
con la presentazione delle irrevocabili dimissioni da socio, accettate dal
consiglio di amministrazione, nel termine stabilito dall'art. 4 della legge
regionale 26 ottobre 1972 n. 51, senza che, ai suddetti fini, possa darsi
rilievo alla regola posta dall'art. 2526 cod. civ. , trattandosi di una
norma di carattere privatistico, riguardante esclusivamente i rapporti
patrimoniali tra il socio e la societa', e posta nell'interesse, non del
socio recedente, ma della societa' cooperativa.
Ciao
Conte Oliver
(togli le scarpe per scrivermi in e-mail)