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nota di credito "fuori campo art. 26" e fatt. elettronica

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Dot.Com.

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Mar 16, 2019, 12:34:11 PM3/16/19
to
caso molto concreto:
- un'azienda ha un rapporto (prestazione di servizi) con un suo cliente e nel corso degli ultimi 10 anni gli ha fatturato un tot. di prestazioni

- negli ultimi 2 anni il cliente non paga, quindi fanno decreto ingiuntivo che però porta a ben poco, perchè il cliente è proprio a zero

- allora le due parti si accordano per una cifra simbolica, ma nell'accordo prevedono che l'azienda "emetterà nota di credito per tutte le operazioni svolte e il cliente non avrà nient'altro da pretendere" (cioè non può chiedere la restituzione degli importi eventualmente pagati ed oggetto di note di credito).

Ora: sono decorsi i termini per recuperare l'IVA, quindi trattasi di note di credito fuori campo IVA art. 26.

prima richiesta di conferma: non è necessario farle elettroniche, in quanto fuori campo IVA, giusto?

seconda richiesta di conferma: per quanti anni si può andare indietro?
cioè: se l'Azienda fatturava al cliente 2 mila euro ogni anno, può fargli nota di credito:
- per 20mila euro (10 anni di prescrizione civilistiva),
- 10 mila euro (5 anni di prescrizione fiscale)
- oppure 30 mila euro (TUTTE le prestazioni fatturate da quando hanno iniziato il rapporto, 15 anni fa) ??

Bruno Campanini

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Mar 17, 2019, 8:20:12 AM3/17/19
to
Dot.Com. explained :
> caso molto concreto:
> - un'azienda ha un rapporto (prestazione di servizi) con un suo cliente e nel
> corso degli ultimi 10 anni gli ha fatturato un tot. di prestazioni
>
> - negli ultimi 2 anni il cliente non paga, quindi fanno decreto ingiuntivo
> che però porta a ben poco, perchè il cliente è proprio a zero
>
> - allora le due parti si accordano per una cifra simbolica, ma nell'accordo
> prevedono che l'azienda "emetterà nota di credito per tutte le operazioni
> svolte e il cliente non avrà nient'altro da pretendere" (cioè non può
> chiedere la restituzione degli importi eventualmente pagati ed oggetto di
> note di credito).
>
> Ora: sono decorsi i termini per recuperare l'IVA, quindi trattasi di note di
> credito fuori campo IVA art. 26.
>
> prima richiesta di conferma: non è necessario farle elettroniche, in quanto
> fuori campo IVA, giusto?
E se i due sottoscrivono una transazione (di questo si tratta)
che si confermano via PEC, dove il creditore accetta a saldo
di maggior credito la somma X e ciascuno registra le proprie
sopravvenienze, passive = perdita su crediti per il creditore,
attive = sconto attivo per il debitopre?
Nessun altro documento emesso.

>[...]
Bruno

Dot.Com.

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Mar 17, 2019, 1:11:08 PM3/17/19
to
Sì ma nel caso concreto è stato sottoscritto un accordo dove il debitore doveva una certa cifra ma il creditore ha fatto sottoscrivere un accordo in base al quale lui rinuncia a tale cifra ma in cambio emette note di credito per tutte le fatture emesse (comprese anche quelle saldate, non solo quelle che non riesce ad incassare).

Quindi mi chiedevo al di là del non emettere la fattura trattandosi di fuori campo, fino a quando si può tornare indietro e portarsi in deduzione la sopravvenienza passiva?
I cinque anni di prescrizione fiscale? i 10 anni di prescrizione civilistica? anche oltre 10 anni ??

casanmaner

unread,
Mar 17, 2019, 2:17:52 PM3/17/19
to

Bruno Campanini

unread,
Mar 17, 2019, 3:21:14 PM3/17/19
to
Dot.Com. has brought this to us :
Il creditore vuol fare il furbo pensando di emettere
una nota di credito e di recuperare così l'IVA versata
su un ingente ammontare di ricavi che non è riuscito
a incassare.
Direi che se lo può scordare.

Il tuo credito te lo tieni a bilancio anche per secoli,
il creditore non può eccepire la prescrizione per poterselo
convertire in perdite su crediti.
Può raggiungere lo scopo con una documentata transazione
che ha come conseguenza anche la generazione di
sopravvenienze attive per il debitore.
Unicuique suum!

Bruno

Dot.Com.

unread,
Mar 17, 2019, 4:58:44 PM3/17/19
to
No Bruno, non hai compreso: come scritto: emetterà note di credito fuori campo art. 26 perché ormai decorso un anno dall’operazione, quindi nessun recupero di iva.

Sola sopravvenienza, a seguito appunto di accordo transattivo: il dubbio è di quanto può andare indietro e quindi quanto può dedursi.

Comunque grazie per tutte le risposte

casanmaner

unread,
Mar 17, 2019, 5:40:22 PM3/17/19
to
Il giorno domenica 17 marzo 2019 21:58:44 UTC+1, Dot.Com. ha scritto:
> No Bruno, non hai compreso: come scritto: emetterà note di credito fuori campo art. 26 perché ormai decorso un anno dall’operazione, quindi nessun recupero di iva.

Ma che bisogno c'è visto che c'è l'accordo che documenta la sopravvenienza passiva?

>
> Sola sopravvenienza, a seguito appunto di accordo transattivo: il dubbio è di quanto può andare indietro e quindi quanto può dedursi.

Puoi andare indietro all'infinito visto che c'è l'accordo.

Se non ci fosse accordo ma si decidesse di rilevare la perdita su crediti, perché oramai prescritti, prescrizione che sarebbe eccepita dal debitore, la cosa potrebbe essere "automatica" solo per quelli per cui vi è stata la prescrizione civilistica (10 anni ordinaria, 5 anni breve, a seconda del tipo di credito).


Per quelli ancora non prescritti dovresti avere altri elementi che dimostrino l'impossibilità di recuperarli.
Se poi fossero per "singole fatture" fino a 2.500 euro compresa iva e fossero trascorsi più di sei mesi dalla scadenza del pagamento si potrebbe rilevare la perdita senza particolari adempimenti.



casanmaner

unread,
Mar 17, 2019, 5:44:07 PM3/17/19
to
Aggiungo che se in caso di prescrizione sencondo l'AdE la perdita su credito sarebbe deducibile nell'anno in cui, in base ai corretti principi contabili, si sarebbe dovuto portare a perdita il credito.

Ma in questo caso il debitore mi pare abbia riconosciuto tutti i debiti ma poiché non è in grado di pagare si è giunti ad un accordo e quindi per tutti quei crediti "persi" si crea la sopravvenienza passiva deducibile nell'anno in cui la stessa transazione è stata conclusa.

Dot.Com.

unread,
Mar 18, 2019, 4:04:58 AM3/18/19
to
Si ma forse non l’ho sottolineato abbastanza: si sono accordati e nell’accordo c’è scritto che dovranno essere emesse note di credito ma soprattutto che queste riguarderanno TUTTE le prestazioni fatturate dall’inizio del rapporto, quindi ANCHE quelle già saldate (per le quali quindi non c’è un credito).
Sempre nell’accordo hanno previsto che NULLA ci sarà da pretendere. Quindi il debitore che riceve le note di credito per le prestazioni che ha saldato non vanterà un credito perché nell’accordo ha sottoscritto che nulla ha a pretendere.

Quindi: la sopravvenienza passiva, anche per le prestazioni già saldate, è deducibile?
Il debito vs il debitore (scusate l’ossimoro) quando verrà chiuso sarà una sopravvenienza attiva non tassabile?

casanmaner

unread,
Mar 18, 2019, 4:23:04 AM3/18/19
to
Il giorno lunedì 18 marzo 2019 09:04:58 UTC+1, Dot.Com. ha scritto:
> Si ma forse non l’ho sottolineato abbastanza: si sono accordati e nell’accordo c’è scritto che dovranno essere emesse note di credito ma soprattutto che queste riguarderanno TUTTE le prestazioni fatturate dall’inizio del rapporto, quindi ANCHE quelle già saldate (per le quali quindi non c’è un credito).


E questi soldi verranno restituiti da chi ha effettutato la prestazione?


> Sempre nell’accordo hanno previsto che NULLA ci sarà da pretendere. Quindi il debitore che riceve le note di credito per le prestazioni che ha saldato non vanterà un credito perché nell’accordo ha sottoscritto che nulla ha a pretendere.

Ma che accordo è?
Una transazione su ciò che è già stato pagato?
Questo perché?
Si potrebbe spiegare solo se le prestazioni ricevute non erano conformi, creando un credito vantato dal cliente verso il fornitore.
E questo viene compensato con quanto ancora dovuto nei confronti del proprio fornitore.


>
> Quindi: la sopravvenienza passiva, anche per le prestazioni già saldate, è deducibile?

La sopravvenienza passiva, se è per l'ipotesi che ho prospettato, è per il fatto che una parte delle prestazione non era conforme.
Certo che contestarla solo ora nei confronti del fornitore.
Però se le motivazioni sono spiegate nell'accordo direi di sì.



> Il debito vs il debitore (scusate l’ossimoro) quando verrà chiuso sarà una sopravvenienza attiva non tassabile?

Se il costo è stato dedotto dal debitore che ora si vede venir meno il debito allora la sopravvenienza sarà imponibile.

Alfonso

unread,
Mar 18, 2019, 5:37:04 AM3/18/19
to

> Si ma forse non l’ho sottolineato abbastanza: si sono accordati e nell’accordo c’è scritto che dovranno essere emesse note di credito ma soprattutto che queste riguarderanno TUTTE le prestazioni fatturate dall’inizio del rapporto, quindi ANCHE quelle già saldate (per le quali quindi non c’è un credito).

E' questo il tuo problema. L'accordo non va bene. Non si possono emettere note di credito per prestazioni effettuate e regolarmente pagate

Dot.Com.

unread,
Mar 18, 2019, 9:06:35 AM3/18/19
to
Il giorno lunedì 18 marzo 2019 10:37:04 UTC+1, Alfonso ha scritto:
>
> E' questo il tuo problema. L'accordo non va bene. Non si possono emettere note di credito per prestazioni effettuate e regolarmente pagate

e perchè mai?

molto semplicemente le parti si sono accordate così.
il "debitore" ha pagato prestazioni oggetto di futura nota di credito, e liberamente decide di non chiedere la retrocessione di quanto pagato.

amen, non ritengo esistano norme che impediscono una prassi del genere, così come non ritengo che esistano norme che impediscano ad un ristoratore di regalarti l'amaro a fine cena.

al di là delle motivazioni (nella fattispecie: il debitore è una società in stato di liquidazione, vuota, insolvente, e le parti si accordano per chiudere il contenzioso in maniera simbolica: cioè il debito viene stralciato - o meglio: di quanto dovuto viene pagato circa il 10% - e in cambio il debitore acconsente affinchè il creditore gli emetta note di credito per tutte le prestazioni: al debitore va bene così perchè con tutte le perdite che ha, la sopravvenienza attiva non gli genera imponibile, mentre al creditore va ancora meglio perchè si vorrebbe portare in deduzione le sopravvenienze passive).

non vedo alcuna ostativa a questo atteggiamento, non entriamo per ora nel merito di "operazioni simulate" o filosofie simili.

quello che ci si chiede è: di quanto si può andare indietro per considerare deducibile la sopravvenienza passiva? i 5 anni fiscali o oltre?

senza entrare nel merito della "deducibilità" di una sopravvenienza così generata, qui ci si interroga solo sui limiti temporali
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