Eccovelo qui, niente di nuovo sotto il sole.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 26346, depositata ieri, ha fornito alcune utili precisazioni con riguardo al delicato tema dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialista con altre attività e, nello specifico, con l’esercizio dell’attività d’impresa.
Nel caso di specie, la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC) aveva “cancellato” – per l’avvenuto esercizio della professione in condizioni di incompatibilità – diverse annualità di contribuzione riguardanti un professionista che, nel periodo in considerazione, era stato socio di maggioranza e presidente del CdA (nonché, successivamente, amministratore unico) di una srl di cui aveva curato la contabilità, i rapporti con il personale e con le banche e le attività inerenti all’ambito amministrativo. I giudici di merito avevano, però, reputato illegittimo tale provvedimento.
La Cassazione ha preliminarmente confermato il potere della CNPADC di accertare situazioni di incompatibilità nell’esercizio della professione ai fini dell’annullamento di annualità contributive, anche in assenza di un precedente accertamento, con conseguente sanzione, da parte del competente Consiglio dell’Ordine (cfr. Cass. SS.UU. n. 2612/2017).
Si è poi sottolineato come, nel caso in questione, vengano in rilievo le norme che, nel tempo, hanno regolamentato i casi di incompatibilità nell’esercizio della professione di dottore commercialista e, in particolare:
- l’art. 3 comma 1 del DPR 1067/1953, ai sensi del quale al commercialista era vietato l’esercizio del commercio (in senso ampio) sia in nome proprio che in nome altrui;
- l’art. 4 comma 1 lett. c) del DLgs. 139/2005, che vieta al commercialista di esercitare l’attività d’impresa, in nome proprio o altrui, a prescindere dal fatto che tale attività sia abituale o prevalente.
Tali norme, precisa la Suprema Corte, pongono un divieto generale, per i commercialisti, di svolgere attività d’impresa; divieto che, oggi, non è meno cogente di quanto fosse nella sua precedente formulazione, anche se è mitigato dall’esistenza di alcune deroghe, comunque tassative.
L’attuale formulazione del citato art. 4 comma 1 lett. c) del DLgs. 139/2005, infatti, include tra le ipotesi di incompatibilità l’esercizio dell’attività d’impresa non solo in nome proprio, ma anche in nome altrui, attribuendo, inoltre, rilievo all’esercizio di attività di impresa in modo non abituale né prevalente.
La Cassazione ribadisce altresì che la ratio del divieto è quella di preservare l’imparziale esercizio della professione e di evitare il rischio di conflitti di interessi.
Alla luce dei principi evidenziati, l’ordinanza in commento ha cassato la sentenza della Corte di Appello in quanto essa aveva:
- ritenuto irrilevante l’assunzione, da parte del commercialista, della mera “carica formale” di presidente del CdA (e, successivamente, di amministratore unico), senza considerare che si tratta, comunque, di cariche “di vertice” che, in quanto foriere di rilevanti responsabilità, non hanno un rilievo esclusivamente formale;
- escluso che le funzioni svolte all’interno della società integrassero l’esercizio “in proprio” dell’attività di impresa, omettendo di rilevare che il divieto riguarda anche l’esercizio dell’attività d’impresa in nome altrui;
- omesso di considerare che il commercialista era anche socio di maggioranza e “preposto” della società, oltre che presidente del CdA (e, successivamente, suo amministratore unico).
Quanto a tale ultimo profilo, si rileva come l’art. 4 comma 2 del DLgs. 139/2005 preveda alcune deroghe, tassative, al divieto di esercizio dell’attività d’impresa, escludendo, tra l’altro, l’incompatibilità quando il professionista rivesta la carica di amministratore in forza “di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico”. La Corte di merito avrebbe quindi dovuto verificare se l’incarico di amministratore fosse svolto solo nell’interesse del terzo che lo aveva conferito; ciò, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui il commercialista amministratore era anche socio di maggioranza della società, posizione che rivelava interessi tangibili e tutt’altro che “remoti” rispetto alle vicende della società stessa.
Per contro, deve ritenersi irrilevante il fatto, erroneamente valorizzato dalla Corte di merito nell’escludere l’incompatibilità, che la maggior parte del reddito del professionista derivasse dall’attività professionale.
Tale aspetto, infatti, non ha alcuna attinenza con la prospettiva della tutela dell’esercizio imparziale della professione, cui deve essere orientata la verifica della compatibilità tra le cariche sociali ricoperte e l’attività di commercialista.
Peraltro, l’attività d’impresa è oggi vietata anche quando non sia abituale o prevalente, atteso che essa comporta comunque il rischio di “incongrue sovrapposizioni di piani” e di “alterazione di quelle regole di probità e trasparenza” poste a tutela del corretto ed efficiente esercizio della professione.