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incompatibilità

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Dot. Com.

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Sep 13, 2023, 3:37:18 AM9/13/23
to
quali sono i motivi per i quali la professione è incompatibile con l'attività imprenditoriale, di promotore finanziario e di giornalista?

non trovandone nessuna argomentazione nè nelle norme interpretative nè nella dottrina: chiedo.... quale è la "ratio" di tale disposizione?

Alfonso

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Sep 13, 2023, 3:55:41 AM9/13/23
to
Il giorno mercoledì 13 settembre 2023 alle 09:37:18 UTC+2 Dot. Com. ha scritto:
> quali sono i motivi per i quali la professione è incompatibile con l'attività imprenditoriale, di promotore finanziario e di giornalista?
>
> non trovandone nessuna argomentazione nè nelle norme interpretative nè nella dottrina: chiedo.... quale è la "ratio" di tale disposizione?

Con me sfondi una porta aperta... quelle incompatibilità sono anacronistiche e non hanno alcun senso, soprattutto ora che la nostra professione non ha alcuna esclusiva o tariffa vincolante e soffre la concorrenza di migliaia di altri professionisti non ordinistici che non hanno quelle incompatibilità.

Servono solo alla Cassa di Previdenza per cercare di disconoscere ex-post annualità contributive perfettamente valide. Andrebbero abolite prima di subito.

Hari Seldon

unread,
Sep 13, 2023, 4:00:55 AM9/13/23
to
Dot. Com. ha forse pensato:
> quali sono i motivi per i quali la professione è incompatibile con l'attività
> imprenditoriale, di promotore finanziario e di giornalista?

hai letto la sentenza che girava ieri?

--
Hari Seldon
(il vostro ex catrame)

Dot. Com.

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Sep 13, 2023, 4:08:05 AM9/13/23
to
Il giorno mercoledì 13 settembre 2023 alle 10:00:55 UTC+2 Hari Seldon ha scritto:
> Dot. Com. ha forse pensato:
> > quali sono i motivi per i quali la professione è incompatibile con l'attività
> > imprenditoriale, di promotore finanziario e di giornalista?
> hai letto la sentenza che girava ieri?
>

no perchè Eutekne ha oscurato l'articolo.... nonostante di solito quelli pubblicati il giorno stesso li rendano visibili per tutti... evidentemente anche loro ci tengono a mantenere il segreto corporativo!

Hari Seldon

unread,
Sep 13, 2023, 4:14:31 AM9/13/23
to
Dot. Com. ha pensato forte :
> no perchè Eutekne ha oscurato l'articolo.... nonostante di solito quelli
> pubblicati il giorno stesso li rendano visibili per tutti... evidentemente
> anche loro ci tengono a mantenere il segreto corporativo!

l'ho letto stamattina e non riesco piu a trovarlo
hai il link? magari lo rimedio

era il caso in cui un commercialista era presidente cda, poi
amministratore unico ma anche prepposto dell'azienda

Alfonso

unread,
Sep 13, 2023, 4:17:18 AM9/13/23
to
Eccovelo qui, niente di nuovo sotto il sole.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 26346, depositata ieri, ha fornito alcune utili precisazioni con riguardo al delicato tema dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialista con altre attività e, nello specifico, con l’esercizio dell’attività d’impresa.

Nel caso di specie, la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC) aveva “cancellato” – per l’avvenuto esercizio della professione in condizioni di incompatibilità – diverse annualità di contribuzione riguardanti un professionista che, nel periodo in considerazione, era stato socio di maggioranza e presidente del CdA (nonché, successivamente, amministratore unico) di una srl di cui aveva curato la contabilità, i rapporti con il personale e con le banche e le attività inerenti all’ambito amministrativo. I giudici di merito avevano, però, reputato illegittimo tale provvedimento.

La Cassazione ha preliminarmente confermato il potere della CNPADC di accertare situazioni di incompatibilità nell’esercizio della professione ai fini dell’annullamento di annualità contributive, anche in assenza di un precedente accertamento, con conseguente sanzione, da parte del competente Consiglio dell’Ordine (cfr. Cass. SS.UU. n. 2612/2017).

Si è poi sottolineato come, nel caso in questione, vengano in rilievo le norme che, nel tempo, hanno regolamentato i casi di incompatibilità nell’esercizio della professione di dottore commercialista e, in particolare:
- l’art. 3 comma 1 del DPR 1067/1953, ai sensi del quale al commercialista era vietato l’esercizio del commercio (in senso ampio) sia in nome proprio che in nome altrui;
- l’art. 4 comma 1 lett. c) del DLgs. 139/2005, che vieta al commercialista di esercitare l’attività d’impresa, in nome proprio o altrui, a prescindere dal fatto che tale attività sia abituale o prevalente.

Tali norme, precisa la Suprema Corte, pongono un divieto generale, per i commercialisti, di svolgere attività d’impresa; divieto che, oggi, non è meno cogente di quanto fosse nella sua precedente formulazione, anche se è mitigato dall’esistenza di alcune deroghe, comunque tassative.
L’attuale formulazione del citato art. 4 comma 1 lett. c) del DLgs. 139/2005, infatti, include tra le ipotesi di incompatibilità l’esercizio dell’attività d’impresa non solo in nome proprio, ma anche in nome altrui, attribuendo, inoltre, rilievo all’esercizio di attività di impresa in modo non abituale né prevalente.

La Cassazione ribadisce altresì che la ratio del divieto è quella di preservare l’imparziale esercizio della professione e di evitare il rischio di conflitti di interessi.

Alla luce dei principi evidenziati, l’ordinanza in commento ha cassato la sentenza della Corte di Appello in quanto essa aveva:
- ritenuto irrilevante l’assunzione, da parte del commercialista, della mera “carica formale” di presidente del CdA (e, successivamente, di amministratore unico), senza considerare che si tratta, comunque, di cariche “di vertice” che, in quanto foriere di rilevanti responsabilità, non hanno un rilievo esclusivamente formale;
- escluso che le funzioni svolte all’interno della società integrassero l’esercizio “in proprio” dell’attività di impresa, omettendo di rilevare che il divieto riguarda anche l’esercizio dell’attività d’impresa in nome altrui;
- omesso di considerare che il commercialista era anche socio di maggioranza e “preposto” della società, oltre che presidente del CdA (e, successivamente, suo amministratore unico).

Quanto a tale ultimo profilo, si rileva come l’art. 4 comma 2 del DLgs. 139/2005 preveda alcune deroghe, tassative, al divieto di esercizio dell’attività d’impresa, escludendo, tra l’altro, l’incompatibilità quando il professionista rivesta la carica di amministratore in forza “di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico”. La Corte di merito avrebbe quindi dovuto verificare se l’incarico di amministratore fosse svolto solo nell’interesse del terzo che lo aveva conferito; ciò, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui il commercialista amministratore era anche socio di maggioranza della società, posizione che rivelava interessi tangibili e tutt’altro che “remoti” rispetto alle vicende della società stessa.

Per contro, deve ritenersi irrilevante il fatto, erroneamente valorizzato dalla Corte di merito nell’escludere l’incompatibilità, che la maggior parte del reddito del professionista derivasse dall’attività professionale.
Tale aspetto, infatti, non ha alcuna attinenza con la prospettiva della tutela dell’esercizio imparziale della professione, cui deve essere orientata la verifica della compatibilità tra le cariche sociali ricoperte e l’attività di commercialista.

Peraltro, l’attività d’impresa è oggi vietata anche quando non sia abituale o prevalente, atteso che essa comporta comunque il rischio di “incongrue sovrapposizioni di piani” e di “alterazione di quelle regole di probità e trasparenza” poste a tutela del corretto ed efficiente esercizio della professione.

Dot. Com.

unread,
Sep 13, 2023, 4:47:48 AM9/13/23
to
Il giorno mercoledì 13 settembre 2023 alle 10:17:18 UTC+2 Alfonso ha scritto:
> Eccovelo qui, niente di nuovo sotto il sole.
>

ti ringrazio.
quindi: La Cassazione ribadisce altresì che la ratio del divieto è quella di preservare l’imparziale esercizio della professione e di evitare il rischio di conflitti di interessi.

però continuo a non capire.

perchè un soggetto terzo dovrebbe temere per la mia imparzialità se scrivo articoli su un giornale in veste di giornalista o se decido di aprirmi una gelateria per coltivare una mia passione?

ciò che capisco benissimo e che le suddette attività sottraggono imponibile contributivo destinandolo ad altri enti (Inpgi, Inps).

ma ciò che non capisco è come possa essere violata la mia "imparzialità" nel redigere bilanci e compilare dichiarazioni fiscali, per i quali se violassi norme civilistiche e fiscali avrei precise responsabilità amministrative e penali.

Dot. Com.

unread,
Sep 13, 2023, 4:51:22 AM9/13/23
to
Il giorno mercoledì 13 settembre 2023 alle 10:17:18 UTC+2 Alfonso ha scritto:
>
> La Cassazione ha preliminarmente confermato il potere della CNPADC di accertare situazioni di incompatibilità nell’esercizio della professione ai fini dell’annullamento di annualità contributive, anche in assenza di un precedente accertamento, con conseguente sanzione, da parte del competente Consiglio dell’Ordine (cfr. Cass. SS.UU. n. 2612/2017).
>

un'altra cosa che non capisco è poi la lettera che ogni anno la Cassa invia (e che presumo anche voi riceverete) dove dichiara di non aver ravvisato situazioni di incompatibilità.
bene: questa lettera è da ritenersi "tombale"? cioè uno può mettersi il cuore in pace per gli anni pregressi?
oppure possono rimangiarsi la dichiarazione?

e poi: come fanno ad accertarti 40 anni dopo?

StefanoTS61®

unread,
Sep 13, 2023, 5:54:42 AM9/13/23
to
Il 13/09/2023, Dot. Com. ha detto :
domanda interessante... leggendo l'art. 6 del regolamento unitario
della cassa parrebbe che possano risalire all'indietro fino a dove
riescono... magari è uscita qualche precisazione, non lo so


Art. 6
Incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore
commercialista
1. L’esercizio dell’attività professionale svolta in una delle
situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 28
giugno 2005, n. 139 preclude l’iscrizione alla Cassa e il
riconoscimento dei relativi periodi utili ai fini previdenziali ed
assistenziali.
2. La verifica delle cause di incompatibilità viene effettuata dalla
Cassa *periodicamente* e comunque prima dell’erogazione dei trattamenti
previdenziali ed assistenziali.
3. Ai fini previdenziali ed assistenziali non si considerano utili alla
maturazione dell’anzianità di iscrizione gli anni interi durante i
quali l’attività professionale sia stata concretamente svolta in una
delle condizioni di incompatibilità.
4. Le annualità non riconosciute ai fini previdenziali ed assistenziali
per incompatibilità sono annullate con diritto al rimborso
dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 codice civile, fatto salvo quanto
previsto ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 del presente Regolamento.

--
Disclaimer
Non fidatevi delle mie risposte perché carlo dixit : "mi pare, che sei
si' un professionista tecnicamente preparato ma sicuramente ancora
acerbo e perlomento dal lato professionale".


Dot. Com.

unread,
Sep 13, 2023, 6:04:49 AM9/13/23
to
Il giorno mercoledì 13 settembre 2023 alle 11:54:42 UTC+2 StefanoTS61® ha scritto:

> domanda interessante... leggendo l'art. 6 del regolamento unitario
> della cassa parrebbe che possano risalire all'indietro fino a dove
> riescono... magari è uscita qualche precisazione, non lo so
>

> 2. La verifica delle cause di incompatibilità viene effettuata dalla
> Cassa *periodicamente* e comunque prima dell’erogazione dei trattamenti
> previdenziali ed assistenziali.

ma infatti mi chiedevo: questa verifica "periodica" per la quale cmq rilasciano ogni anno attestazione di compatibilità.... ha valore oppure ha lo stesso valore di mia moglie quando dice "5 minuti e sono pronta?"
MAH!!
cmq il collega che ha subito l'accertamento di cui alla sentenza pubblicata di recente, ha avuto una bella sfiga oppure è stato anche parecchio sprovveduto

Hari Seldon

unread,
Sep 13, 2023, 6:19:07 AM9/13/23
to
StefanoTS61®, nyubbyna, narra che:
> con diritto al rimborso dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 codice civile,
> fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 del presente
> Regolamento.

quindi nemmeno li riprendi alla fine
bella schifezza

StefanoTS61®

unread,
Sep 13, 2023, 6:21:59 AM9/13/23
to
Hari Seldon scriveva il 13/09/2023 :
> StefanoTS61®, nyubbyna, narra che:
>> con diritto al rimborso dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 codice
>> civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 del
>> presente Regolamento.
>
> quindi nemmeno li riprendi alla fine
> bella schifezza

ma no, se lo chiedi ti restituiscono solo il contributo soggettivo
(ovviamente)

Hari Seldon

unread,
Sep 13, 2023, 6:38:39 AM9/13/23
to
StefanoTS61® ha pensato forte :
>>> con diritto al rimborso dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 codice
>>> civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 del
>>> presente Regolamento.
>>
>> quindi nemmeno li riprendi alla fine
>> bella schifezza

> ma no, se lo chiedi ti restituiscono solo il contributo soggettivo
> (ovviamente)

sull'integrativo ok, è una partita di giro e non ci son dubbi
ma il soggettivo? ci sono un sacco di rogne sulla ripetizione
dell'indebito a seguito di prescrizione, non mi ci vorrei trovare in
mezzo

Dot. Com.

unread,
Sep 13, 2023, 8:42:47 AM9/13/23
to
Il giorno mercoledì 13 settembre 2023 alle 12:38:39 UTC+2 Hari Seldon ha scritto:
> sull'integrativo ok, è una partita di giro e non ci son dubbi
> ma il soggettivo? ci sono un sacco di rogne sulla ripetizione
> dell'indebito a seguito di prescrizione, non mi ci vorrei trovare in
> mezzo
> --
> Hari Seldon
> (il vostro ex catrame)

ah beh, certo: ovviamente la prescrizione è a senso unico. Cioè loro possono andare indietro quanto vogliono, però tu no.

cmq tornando alla mia prima domanda: continuo a non capire, nemmeno se fossi un notaio o un avvocato, cioè se avessi delle esclusive di legge, in cosa consiste "l'imparzialità" data dal fatto di fare il giornalista o di intraprendere.

allora a questo punto sarebbe incompatibile anche fare il comico o l'attore porno, anzi: in questo caso lo comprenderei davvero.... eppure no: se noi vogliamo possiamo fare i comici o gli attori porno di professione...ma i giornalisti no.

Alfonso

unread,
Sep 13, 2023, 8:59:30 AM9/13/23
to

> allora a questo punto sarebbe incompatibile anche fare il comico o l'attore porno, anzi: in questo caso lo comprenderei davvero.... eppure no: se noi vogliamo possiamo fare i comici o gli attori porno di professione...ma i giornalisti no.

A quanto mi ricordo sono divieti che sono stati imposti durante il ventennio e sono incredibilmente sopravvissuti sino ad oggi

filo

unread,
Sep 13, 2023, 9:14:36 AM9/13/23
to
Il giorno mercoledì 13 settembre 2023 alle 09:37:18 UTC+2 Dot. Com. ha scritto:
> quali sono i motivi per i quali la professione è incompatibile con l'attività imprenditoriale, di promotore finanziario e di giornalista?
>
> non trovandone nessuna argomentazione nè nelle norme interpretative nè nella dottrina: chiedo.... quale è la "ratio" di tale disposizione?


con quella di giornalista è perchè almeno una delle due categorie, commercialisti e giornalisti, per professione spara cazzate, l'altra no

Tarantola

unread,
Sep 13, 2023, 9:15:18 AM9/13/23
to
Il 13/09/2023 09:37, Dot. Com. ha scritto:
> quali sono i motivi per i quali la professione è incompatibile con l'attività imprenditoriale, di promotore finanziario e di giornalista?

Un tuo collega mi disse che siete incompatibili solo con le attività che
permettono il fallimento.


StefanoTS61®

unread,
Sep 13, 2023, 9:53:39 AM9/13/23
to
Scriveva Hari Seldon mercoledì, 13/09/2023:
I contributi oltre i 10 anni sono persi, ma è difficile pensare ad una
incompatibilità che duri così tanto, bisogna un po' essere tonti eh...
tra l'altro anche l'ordine fa controlli periodici su input della cassa,
insomma anche se non sai che sei in situazione di incompatibilità, la
situazione emerge, questo lo dico per esperienza avendo fatto parte
della commissione

Dot. Com.

unread,
Sep 13, 2023, 10:01:24 AM9/13/23
to
Il giorno mercoledì 13 settembre 2023 alle 15:53:39 UTC+2 StefanoTS61® ha scritto:
> I contributi oltre i 10 anni sono persi, ma è difficile pensare ad una
> incompatibilità che duri così tanto, bisogna un po' essere tonti eh...
> tra l'altro anche l'ordine fa controlli periodici su input della cassa,
> insomma anche se non sai che sei in situazione di incompatibilità, la
> situazione emerge, questo lo dico per esperienza avendo fatto parte
> della commissione

beh, il caso tipico nel quale si sono trovati molti colleghi anni fa è stato quello di fatturare direttamente ai clienti tramite la propria SRL di servizi, e non secondo lo schema richiesto dalla Cassa di fatturazione dalla Srl al professionista e poi dal professionista al cliente.
questi per decenni sono andati avanti con il loro schema di fatturazione, la Cassa ha regolamentato questa cosa, e poi li ha bastonati.

StefanoTS61®

unread,
Sep 13, 2023, 10:13:16 AM9/13/23
to
Scriveva Dot. Com. mercoledì, 13/09/2023:
Lì hanno fatto sconquassi... però si è cominciato a parlarne 15 anni
fa, uno deve restare informato

FE.P.

unread,
Sep 13, 2023, 1:06:08 PM9/13/23
to
Se ho capito bene i contributi annullati possono essere riscattati (approvazione ministeriale delibera 5 aprile 2023). Entra dalla finestra quello che esce dalla porta.

ILLO TEMPORE

unread,
Sep 14, 2023, 8:10:04 AM9/14/23
to
Io non dormirei la notte se fossi titolare di una quota di una SRL di servizi (e amministratore) che fattura al cliente finale
Da un momento all'altro la Cassa potrebbe bussare
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