> Il giorno martedě 2 marzo 2021 alle 11:07:57 UTC+1 carlo ha scritto:
>> GiorgioB <
faso...@tiscali.it> wrote in
>>
news:af3ca24f-0faf-4005...@googlegroups.com:
>>
>> > Pratica per inizio attivita' di un soggetto munito di lettera di
>> > incarico per procacciatore d'affari. In pratica va in giro a
>> > vendere il latte. Allego alla cciaa il contratto che appunto recita
>> > "incarico per procacciatore d'affari". La pratica viene sospesa con
>> > la seguente motivazione: -----
>> > Gentile Cliente,
>> [...]
>> > che, la Sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 19161 del
>> > 2/08/2017, ha stabilito il principio che il rapporto contrattuale
>> > che si instaura con il procacciatore d'affari che opera con un
>> > determinato preponente in modo stabile, come risulta dalla lettera
>> > d'incarico allegata, e' assimilabile al rapporto di agenzia
>> >
>> > In sostanza la cciaa riqualifica il contratto in rapporto d'agenzia
>> > e vorrebbe i requisiti che ovviamente il cliente NON ha.
>> >
>> > COME USCIRESTE DA QUESTO PASTICCIO?
>> Lo hanno scritto, in sintesi effettuare una variazione della lettera
>> di incarico e in sede di contratto al fine che risulti che
>> l'interessato non opera 'stabilmente' con il proponente.
>
> Prima di fare come dice Carlo proverei col diario messaggio a chiedere
> non e' stabile.