Aiutatemi
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
> Devo inserire la modalità di pagamento??
Si, certo
--
Marco
Dottore Commercialista
"Vime" <vimem...@NOMAILyahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:3s6dsoF...@individual.net...
"Ponziopilato" <bigalb...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:djl0j3$pod$1...@area.cu.mi.it...
un documento contenente tutti i dati di cui all'art. 21 e che conterrebbe
una fattura .. è fattura .. anche se lo chiami nonna papera.
vedi anche ctc sez i 3592 12/05/1990
ciao
RICHIESTA FONDO SPESE NON VALIDA AI FINI IVA
Regolare fattura verrà emessa all'atto della ricezione del pagamento
(art. 6 D.P.R. 26/10/72 n. 6339
Sai almeno cosa ho scritto??? Ma hai mai sentito parlare di fatture
Pro-forma??
>ma se non siete esperti perchè scrivete???
Perchè scrivi questo?
>
>RICHIESTA FONDO SPESE NON VALIDA AI FINI IVA
>Regolare fattura verrà emessa all'atto della ricezione del pagamento
>(art. 6 D.P.R. 26/10/72 n. 6339
>
>
>Sai almeno cosa ho scritto??? Ma hai mai sentito parlare di fatture
>Pro-forma??
Lo sa, anche se più che di fattura proforma io preferirei parlare di
avviso di parcella o simili.
Proprio perchè lo sa ti consiglia di andare cauto e di non indicare
l'iva nella "fattura proforma", perchè una vecchia decisione di CTC ha
stabilito che, quando un documento contiene tutti gli elementi di una
fattura, è da considerarsi fattura. Indipendentemente da come lo
chiami.
Ciao
--
Soldato Blu
(Rimuovi "Berlusconi_dal_Governo" per rispondermi)
ohhhhhh meno male...
se posso dire, più che la sentenza, conta l'art. 21 dpr 633/72.. la sentenza
non ha fatto altro che applicarlo..
grazie cmq soldato blu
buon lavoro
...nn ti rispondo, t'ha già risposto più che adeguatamente soldato blu..
forse sei tu che non sai di che parli...
saluti
Tu devi essere il fratello di Kempo, il famoso collezionista di S.a.s.
del 99..:-)
--
Tango
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
>ma se non siete esperti perchè scrivete???
Appunto... ti sei mai fatto questa domanda??
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
>Proprio perchè lo sa ti consiglia di andare cauto e di non indicare
>l'iva nella "fattura proforma", perchè una vecchia decisione di CTC ha
>stabilito che, quando un documento contiene tutti gli elementi di una
>fattura, è da considerarsi fattura.
Ma mettiamo che l'iva viene indicata, ma c'è scritto anche in
bell'evidenza: "Il presente documento NON costituisce fattura ai sensi
dell'art.21 del dpr 633/72. Regolare fattura sarà emessa all'atto del
pagamento del corrispettivo". In questo caso non penso che possano
esserci dubbi di sorta e possibilità di fraintendimenti... davvero ci
sarebbero delle commissioni che la considererebbero fattura?
Magari in quel caso non c'era scritto nulla di cotanto espresso: al di
là del "titolo" che poteva essere "avviso di parcella" o "pro-forma"
poi veniva indicata l'iva; ma se espressamente si scrive che NON
trattasi di fattura?
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Antonino Sollena
Dottore Commercialista
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a me sembra che al di la della commissione tributaria ci sia un art. 21 che
identifichi il contenuto di una fattura.. quindi uno puņ chiamarlo come
vuole, ma se il documento contiene quei dati... poi in sede di verifica se
te lo contestano o meno..
in altro forum si era dibattuta la cosa e si era trovato questo articolo in
merito:
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - Bolla di accompagnamento merci viaggianti -
Indicazione separata dell' imposta: possibilitą e conseguenze - Possibile
applicazione analogica delle norme relative alle bollette di consegna
di Mainardi Angeloguido
in Casi e questioni della riforma tributaria - Caso n. 348
Casi e questioni della riforma tributaria - Caso n. 348
Caso
Osservazioni 6-4-1987
Osservazioni integrative 2-2-1993
Osservazioni integrative 14-11-1996
Osservazioni integrative 12-5-1997
Osservazioni integrative 12-5-1998
Caso
Si chiede se č possibile indicare sulle bollette di accompagnamento
obbligatoriamente emesse ai sensi del D.P.R. n. 627/1978 il prezzo della
merce trasportata al netto o al lordo dell' IVA ed eventualmente indicare,
separatamente, l' imposta stessa.
In caso negativo si chiede quali sono i motivi che impediscono simile
comportamento, commercialmente comodo, e quali sono le relative sanzioni.
Osservazioni
Va osservato preliminarmente come il prezzo al lordo o al netto dell' IVA e
l' IVA addebitata non siano elementi obbligatori né necessari ai fini del
D.P.R. n. 627/1978 e quindi l' eventuale loro indicazione č sempre e
comunque esclusivamente una facoltą del contribuente e non un obbligo.
Occorre perņ esaminare a fondo la normativa per giudicare entro quali limiti
siano possibili simili indicazioni e quali implicazioni comportino.
Il penultimo comma dell' art. 4 del D.M. 29-11-1978 stabilisce che la bolla
di accompagnamento al fine di assumere validitą agli effetti delle
disposizioni di cui all' art. 21, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 (bolle di
consegna, effettuazione differita) deve contenere in ogni caso gli elementi
identificativi dei soggetti fra i quali č intervenuta la cessione dei beni
trasportati.
Questo significa che la bolla di accompagnamento puņ fungere anche da bolla
di consegna cosģ come previsto dal citato art. 21, quarto comma, D.P.R. n.
627/1978 e permettere cosģ la fatturazione differita.
Il riferimento alla bolla di consegna appare necessario da un lato per
sottolineare la diversitą del documento e del presupposto di obbligatorietą
che nasce per i singoli documenti (bolla di accompagnamento e bolla di
consegna) che in genere vengono confusi e scambiati per sinonimi, ma dall'
altro anche per chiarire che la bolla di accompagnamento puņ fungere anche
da bolla di consegna mentre č vero il contrario e cioč che la bolla di
consegna debba essere sempre costituita da una bolla di accompagnamento.
Tale riferimento risulta necessario, inoltre, in quanto il Ministero con
propria risoluzione ministeriale 362107 del 15-7-1976 (in Codice IVA,
sezione 1, art. 21, n. 97), quindi redatta anteriormente alla stesura e all'
entrata in vigore del D.P.R. n. 627/1978 sulle bolle di accompagnamento
proprio per dettare istruzioni in merito alla disciplina delle bolle di
consegna che permettessero l' emissione delle fatture differite aveva
previsto che tale documento potesse contenere l' ammontare complessivo delle
somme dovute dal cessionario, comprensivo anche dell' imposta, purché a ciņ
venisse posta, come condizione essenziale, che l' imposta non venisse
distintamente indicata
In senso conforme alla predetta risoluzione ministeriale 362107 del
15-7-1976 si veda anche la risoluzione ministeriale 362664 del 2-8-1976 (in
Codice IVA, sezione 1, art. 21, n. 98)
Ne discenderebbe pertanto che, in analogia a quanto previsto per le bolle di
consegna, tale disposizione si rende applicabile anche per le bolle di
accompagnamento sia nel caso le stesse fungano da bolla di consegna sia nel
caso pił ampio, in cui non fungano da bolle di consegna.
Tale č sicuramente una interpretazione restrittiva del pensiero ministeriale
che non puņ essere condivisa.
La preoccupazione del Ministero al momento dell' emanazione delle predette
risoluzioni nel porre il divieto di addebito separato dell' IVA era
costituita dal rischio di confondere la bolla di consegna con la fattura.
Infatti la fattura, cosģ come previsto dall' art. 21 del decreto IVA, č un
documento che deve contenere alcuni elementi essenziali, tra cui l' imposta
addebitata, ma tra questi non č prescritto di indicare la denominazione del
documento che puņ essere la pił varia (fattura, nota, parcella e simili).
Inoltre la fattura, in quanto contenga gli elementi obbligatori, dą diritto,
da parte del soggetto che la riceve, alla detrazione della relativa imposta.
Una bolletta di consegna che portasse separato l' addebito dell' IVA che č
uno degli elementi costitutivi della fattura, conterrebbe tutti gli elementi
obbligatori della fattura e pertanto potrebbe, in linea teorica, essere
utilizzata dal cessionario per la detrazione dell' IVA.
Ciņ provocherebbe sia in capo all' emittente sia in capo al cessionario
pesanti sanzioni. L' emittente emetterebbe una duplice fattura per una
stessa operazione e quindi ricadrebbe nell' ipotesi di emissione di fattura
per operazioni inesistenti, violazione peraltro sanzionata penalmente in
presenza di dolo, ai sensi dell' art. 4 del D.L. n. 429/1982. Il cessionario
che registrasse anche la successiva fattura, oltre alla bolletta di
consegna, godrebbe di una duplice detrazione di imposta, violazione
sanzionata penalmente sulla base del D.L. n. 429/1982.
Questo naturalmente, in una estrema e rigidissima interpretazione della
norma che non ci pare tuttavia degna di essere condivisa. Se l' esigenza
primaria del vincolo posto dall' Amministrazione finanziaria era quella di
non permettere la confusione tra bolla di consegna e fattura, bisogna pur
dire che ciņ non č assolutamente possibile si verifichi nel caso di bolle di
accompagnamento che fungano anche da bolle di consegna. Il D.P.R. n.
627/1978 prevede infatti che le bolle di accompagnamento che costituiscono
anche fattura siano redatte su apposito modello contraddistinto dalla sigla
"O".
Tutte le bolle di accompagnamento devono portare la sigla del relativo
modello ed č pertanto evidente che qualsiasi bolletta di accompagnamento che
non riportasse la lettera "O" non puņ costituire fattura ma semplice bolla
di accompagnamento utilizzabile anche in virtł della specifica disposizione
citata quale bolletta di consegna. Per questo motivo dobbiamo ritenere
completamente superate le disposizioni ministeriali a suo tempo emanate
anche se le gravi sanzioni, nei casi limite, applicabili inducono ad un
comportamento pił prudente che sconsiglia di indicare nelle bolle di
accompagnamento l' IVA in modo distinto in attesa di un ripensamento scritto
del Ministero.
6-4-1987
Angeloguido Mainardi
Osservazioni integrative
Si segnala che l' articolo 12, secondo comma, della legge n. 413/1991 ha
stabilito che la disposizione riguardante l' obbligatoria certificazione
mediante rilascio di ricevuta fiscale per i corrispettivi delle cessioni di
beni e prestazioni di servizi non si applica per le cessioni risultanti da
fattura accompagnatoria. Tale esclusione si applica anche per la bolla di
accompagnamento se integrata nell' ammontare dei corrispettivi.
Questa recente disposizione č l' unica fonte normativa che conferisce al
contribuente la facoltą di integrare i corrispettivi delle cessioni di beni
o prestazioni di servizi con gli elementi costitutivi della bolla di
accompagnamento.
2-2-1993
Angeloguido Mainardi
Osservazioni integrative
Si segnala che, a decorrere dal 27-9-1996, l' articolo 1, comma 1, del
D.P.R. 14-8-1996, n. 472, in esecuzione della delega contenuta nell' art. 3,
comma 147, lett. d), della legge 28-12-1995, n. 549, ha soppresso l' obbligo
di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.
A decorrere dalla data suddetta, quindi, hanno cessato di avere efficacia
sia le norme del D.P.R. n. 627/1978 sia, implicitamente, le fonti secondarie
ad esso connesse, relative agli obblighi ed alle modalitą di emissione delle
bolle di accompagnamento.
Per specifica eccezione normativa, l' abrogazione dell' obbligo dell'
emissione della bolla non ha riguardato i casi afferenti i trasporti di
prodotti sottoposti al regime delle accise, a imposte di consumo o al regime
di vigilanza fiscale di cui agli artt. 21, 27 e 62 del D.Lgs. 26-10-1995, n.
504.
L' abolizione implicita delle fonti secondarie connesse al D.P.R. n.
627/1978 si č estesa quindi anche al D.M. 29-11-1978 che all' art. 2
disciplinava i casi di emissione di fattura accompagnatoria dei beni, del
documento cioč che racchiudeva in sč gli elementi richiesti per la corretta
emissione della fattura e della bolla.
Con il comma 3 dell' art. 1 del D.P.R. n. 472/1996, il Legislatore ha
comunque stabilito le caratteristiche del documento di trasporto
facoltativamente emesso dal cedente per avvalersi della cd. fatturazione
differita, di cui all' art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972; in
particolare, č stato previsto che tale documento di trasporto (D.D.T.) debba
riportare le seguenti indicazioni minime:
- data della consegna o spedizione;
- generalitą del cedente, del cessionario e dell' eventuale incaricato del
trasporto;
- descrizione della natura, della qualitą, e della quantitą dei beni
trasportati.
Il medesimo comma ha previsto, inoltre, che il D.D.T. č documento idoneo per
vincere le presunzioni di cui all' art. 53 del D.P.R. n. 633/1972, nei casi
di consegna a terzi di beni a titolo non traslativo della proprietą
(lavorazione, deposito, comodato,...).
Con circolare n. 225/E/VI-12-2668 del 16-9-1996 (in Corriere Tributario n.
38/1996, pag. 2959), il Ministero delle finanze ha individuato quattro
diverse situazioni normalmente connesse con l' emissione facoltativa del
D.D.T.:
- il trasporto di beni con fatturazione immediata;
- il trasporto di beni con fatturazione differita;
- il trasposto di beni da consegnare a terzi a titolo non traslativo della
proprietą;
- il trasporto di beni per la tentata vendita.
Con specifico riferimento al contenuto del documento di trasporto, il
Ministero ha precisato che, oltre agli elementi previsti nell' art. 1, comma
3, del D.P.R. n. 472/1996 e sopra evidenziati, il D.D.T. deve essere
numerato progressivamente e puņ essere equiparato alla nota di consegna,
alla lettera di vettura, alla polizza di carico, ecc....
La successiva circolare del Ministero delle finanze n. 249/E/VI-12-3309
dell' 11-10-1996 (in Corriere Tributario n. 41/1996, pag. 3187), ha fornito
ulteriori interessanti precisazioni, ribadendo l' assoluta facoltativitą del
D.D.T., e la possibilitą da parte del cedente di integrare il contenuto del
documento di trasporto con altri elementi in relazione a specifiche esigenze
aziendali ovvero ad altri obblighi di natura civilistica (si pensi alla
firma per ricevuta apposta dal cessionario sul D.D.T. al momento del
ricevimento della merce).
La medesima circolare, al paragrafo 3, ha fornito precisazioni in merito
agli obblighi che devono osservare i commercianti al minuto qualora
intendano avvalersi, nonostante l' abrogazione della bolla di
accompagnamento, del disposto di cui all' art. 12, comma 2, della legge
30-12-1991, n. 413, secondo il quale i commercianti potevano non emettere lo
scontrino fiscale qualora avessero fatto scortare i beni viaggianti dalla
bolla di accompagnamento integrata dell' ammontare dei corrispettivi ovvero
da fattura accompagnatoria.
In particolare, con riferimento all' ipotesi di fatturazione differita, il
Ministero ha precisato che č necessario:
- emettere lo scontrino fiscale;
- emettere il D.D.T., secondo il contenuto di cui all' art. 1, comma 3, del
D.P.R. n. 472/1996;
- emettere la fattura differita entro il mese successivo a quello di
consegna o spedizione dei beni, con specifico riferimento alle cessioni
intervenute tra le medesime parti;
- annotare le fatture emesse distintamente nel registro di cui all' art. 23
del D.P.R. n. 633/1972.
Tale ultima precisazione ministeriale induce a ritenere che anche con
riferimento al D.D.T. possono avanzarsi le medesime osservazioni fatte in
merito alla possibilitą e alle connesse conseguenze di indicare nella bolla
di accompagnamento il corrispettivo della cessione dei beni e la relativa
IVA.
L' emissione del D.D.T., senza tali indicazioni, distinto dalla fattura
differita (o dalla fattura immediata) sembra quindi essere ancora oggi la
procedura pił prudente e pił aderente alla posizione ministeriale.
14-11-1996
Angeloguido Mainardi
Osservazioni integrative
Si segnala che il D.P.R. 21-12-1996, n. 696, che ha recepito la delega
contenuta nell' art. 3, comma 147, lett. e) ed f) della legge 28-12-1995, n.
549, prendendo atto dell' abolizione della bolla di accompagnamento
prenumerata, ha esonerato dall' emissione della ricevuta fiscale o dallo
scontrino le cessioni di beni risultanti dal documento di trasporto (DDT),
se integrato nell' ammontare dei corrispettivi (art. 2, comma 1, lett. d)).
Ciņ consente, ad esempio, ai commercianti al dettaglio, di non dover
emettere pił lo scontrino fiscale in caso di fatturazione differita in
quanto sarą sufficiente emettere alla consegna dei beni, il DDT integrato
come gią detto sopra.
Il successivo art. 3, comma 2 dello stesso decreto, ha escluso l' obbligo di
emettere ricevuta fiscale o scontrino in presenza di fatturazione immediata
ex art. 21, comma 1, D.P.R. 26-10-1972, n. 633.
Infine, il comma 3 dell' art. 3 consente di utilizzare lo scontrino o la
ricevuta fiscale, come documenti validi per la fatturazione differita,
sostituendo di fatto la necessitą di emettere un documento di trasporto, a
condizione che lo scontrino contenga la specificazione degli elementi
attinenti la natura, la qualitą e la quantitą dell' operazione e l'
indicazione del numero di codice fiscale dell' acquirente o committente,
mentre la ricevuta, che č gią descrittiva per sua natura, deve essere
integrata a cura del soggetto emittente con "i dati identificativi del
cliente".
Con la legge di recepimento della direttiva comunitaria n. 95/7, per
risolvere l' indesiderato aspetto negativo connesso alla scomparsa della
bolla di accompagnamento č stato integrato l' art. 8, comma 1, lett. a) del
D.P.R. n. 633/1972. In particolare, viene consentito, per i trasporti di
beni esonerati dall' emissione della bolla di accompagnamento, l'
apposizione del visto doganale sul documento di consegna di cui al D.P.R.
14-8-1996, n. 472.
12-5-1997
Angeloguido Mainardi
Osservazioni integrative
Si segnala che in applicazione della delega di cui all' art. 3, comma 137,
lett. a) della legge 23-12-1996, n. 662 (Finanziaria 1997), riguardante la
revisione delle presunzioni di cessione e di acquisto ai fini dell' IVA, č
stato emanato il D.P.R. 10-11-1997, n. 441 entrato in vigore il 7-1-1998 e
che da tale data le norme contenute nell' art. 53 del D.P.R. n. 633/1972 si
intendono sostituite dal presente regolamento.
La presunzione di cessione vale per i beni acquistati, importati o prodotti
che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie
operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra detti luoghi, oltre le
sedi secondarie, filiali, succursali, ecc., gią indicati nell' art. 53 del
D.P.R. n. 633/1972 vengono inoltre fatti rientrare i mezzi di trasporto a
disposizione dell' azienda. La disponibilitą da parte dell' impresa di tali
luoghi, compresi i mezzi di trasporto, deve risultare in alternativa:
a) dall' iscrizione al registro delle imprese;
b) dall' iscrizione alla Camera di Commercio;
c) da altro pubblico registro;
d) da dichiarazione di variazione dati all' Ufficio IVA da farsi prima del
passaggio dei beni;
e) da altro documento da cui risulti la destinazione dei beni esistenti
presso i luoghi sopra menzionati, annotato in uno dei registri in uso,
tenuti ai sensi dell' art. 39 del D.P.R. n. 633/1972.
Con riguardo ai beni situati presso propri rappresentanti, la possibilitą di
documentare l' esistenza di tale rapporto puņ ora essere dimostrata oltre
che da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata,
in data anteriore a quella in cui č avvenuto il passaggio dei beni, in
apposito registro presso l' Ufficio IVA competente, anche da una
comunicazione all' Ufficio IVA presentando un modello di variazione dati di
data anteriore al passaggio dei beni.
In base all' art. 2, la presunzione di cessione dei beni, a determinate
condizioni, non opera nei seguenti casi:
1) perdita dei beni. Tale perdita dovuta ad eventi fortuiti deve essere
provata:
a) da idonea documentazione di un organo della P.A. o da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da cui risulti il verificarsi dell' evento,
b) da comunicazione scritta da inviare agli uffici dell' amministrazione
finanziaria;
2) distruzione o trasformazione in beni di altro tipo di valore economico
inferiore. La distruzione deve essere provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici dell' amministrazione
finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti entro cinque
giorni prima della distruzione o trasformazione,
b) da verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di
finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o trasformazione
dei beni, o, nel caso in cui l' ammontare del costo complessivo dei beni
distrutti o trasformati non sia superiore ai 10 milioni di lire, da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
c) da documento di trasporto (DDT) relativo al trasporto dei beni
eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione;
3) consegna a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di
contratti estimatori, contratti d' opera, appalto, trasporto, mandato,
commissione o altro titolo non traslativo della proprietą. La consegna deve
essere documentata in via alternativa:
a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del Codice civile o da
registro tenuto ai sensi dell' art. 39 D.P.R. n. 633/1972,
b) dal DDT, integrato con la causale o con altro documento valido di
trasporto,
c) da apposita annotazione effettuata al momento del passaggio dei beni in
uno dei registri previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972;
4) cessioni gratuite di cui all' art. 10, n. 12) del D.P.R. n. 633/1972. Le
cessioni gratuite effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni
riconosciute o fondazioni devono essere provate con le seguenti modalitą:
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'
amministrazione finanziaria ed ai comandi della Guardia di finanza
competenti,
b) emissione di DDT,
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l' ente
beneficiario attesti natura, qualitą e quantitą dei beni ricevuti
corrispondenti ai dati contenuti nel DDT.
Con riguardo sempre alle presunzioni di cessione viene inoltre previsto che
per i beni non esistenti presso i locali dell' impresa per effetto di
vendite in blocco o di operazioni similari la relativa cessione deve
risultare oltre che dalla fattura, anche dal DDT, progressivamente numerato
e contenente la natura, qualitą e quantitą dei beni, nonché la
sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il
cedente deve annotare solo nell' esemplare del DDT in suo possesso, l'
ammontare complessivo del costo sostenuto per l' acquisto dei beni ceduti.
Parallelamente a quanto previsto per la presunzione di cessione, i beni che
si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie
operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli
ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o a uno degli altri titoli
sopra illustrati. Con riguardo ai documenti idonei a provare la provenienza
dei beni che formano oggetto dell' attivitą dell' impresa e che siano
rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni
(sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze ecc.), questi possono
essere costituiti in via alternativa da:
a) fattura;
b) scontrino o ricevuta fiscale opportunamente integrati ai sensi dell' art.
3, comma 1 del D.P.R. n. 696/1996;
c) DDT numerato progressivamente dal ricevente, oppure da altro valido
documento di trasporto;
d) apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma
del Codice civile o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'
art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 o nel registro IVA degli acquisti, contenente
l' indicazione della generalitą del cedente, la natura, qualitą e quantitą
dei beni e la data di ricezione degli stessi.
Si ricorda che gli effetti delle presunzioni, conseguenti alla rilevazione
fisica dei beni, operano al momento dell' inizio degli accessi, ispezioni e
verifiche e che le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto
tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o della
documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle
rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per
il periodo d' imposta sottoposto a controllo.
Per quanto riguarda la fatturazione differita l' art. 3, comma 1, lett. a),
del D.L. 29-9-1997 n. 328, convertito, con modifiche, nella legge
29-11-1997, n. 410, modificando l' art. 21, comma 4, secondo periodo del
D.P.R. n. 633/1972, ha previsto la possibilitą di emettere la fattura entro
il giorno 15 (anziché entro la fine) del mese successivo a quello di
consegna o spedizione. Lo stesso articolo, modificando l' art. 23 del D.P.R.
n. 633/1972, ha previsto che le fatture differite devono, conseguentemente,
essere registrate dall' emittente entro il medesimo termine, ma la relativa
IVA va conteggiata nella liquidazione del mese di spedizione o consegna del
bene.
Le modifiche apportate dal D.L. n. 328/1997 si applicano alle cessioni di
beni con consegna o spedizione dal 1-10-1997.
Si ricorda che il D.Lgs. 2-9-1997, n. 313, precedente al decreto di cui
sopra, riscrivendo l' art. 6, comma 5, aveva previsto, all' ultimo periodo
di tale comma, con effetto dal 1-1-1998, l' insorgenza dell' esigibilitą
dell' IVA nel mese successivo a quello di spedizione o consegna del bene.
Considerando l' evidente incompatibilitą delle due norme, l' art. 1, comma
1, lett. a) e c) del D.Lgs. 23-3-1998, n. 56, correttivo e integrativo di
alcuni decreti legislativi emanati in esecuzione delle deleghe previste
dalla legge n. 662/1996, ha soppresso nell' art. 6, quinto comma, terzo
periodo del D.P.R. n. 633/1972, le parole "secondo periodo" sostituendole
con le parole "quarto periodo" ed ha previsto nel nuovo quarto periodo dell'
art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, in deroga quanto disposto nel secondo
periodo dello stesso, la possibilitą di emettere fatture differite entro il
mese successivo a quello di consegna o spedizione per le sole operazioni di
tipo triangolare.
Coordinando le disposizioni sopra citate, si puņ concludere che per le
fatture differite relative ad operazioni diverse da quelle triangolari l'
esigibilitą dell' imposta viene ad essere collegata con il momento di
effettuazione dell' operazione, secondo i commi secondo e terzo dell' art. 6
del D.P.R. n. 633/1972, e pertanto l' imposta afferente le operazioni per le
quali č consentita la fatturazione differita va computata nella liquidazione
relativa al periodo in cui avviene la consegna o spedizione dei beni.
Da ultimo si rileva che nell' attuale versione il testo dell' art. 23, comma
primo, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972 si presenta inadeguato ad
esprimere chiaramente le conclusioni raggiunte, dal momento che il
riferimento ivi contenuto alla "seconda parte del quarto comma dell' art.
21" dovrebbe piuttosto essere al secondo periodo del quarto comma dell' art.
21.
Solo cosģ č possibile affermare chiaramente che l' esigibilitą dell' IVA
relativa alle operazioni con fatturazione differita diverse da quelle di
tipo triangolare venga fatta coincidere con il momento di effettuazione
dell' operazione e quindi con il momento della consegna o spedizione, cosģ
come voluto dal legislatore.
12-5-1998
Angeloguido Mainardi
Fonti normative
- D.P.R. 26-10-1972, n. 633, artt. 6, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 39 e 53
- D.P.R. 6-10-1978, n. 627
- D.M. 29-11-1978, artt. 2 e 4
- D.L. 10-7-1982, n. 429, convertito, con modifiche, nella legge 7-8-1982,
n. 516, art. 4
- Legge 30-12-1991, n. 413, art. 12
- D.Lgs. 26-10-1995, n. 504, artt. 21, 27 e 62
- Legge 28-12-1995, n. 549, art. 3, c. 147
- D.P.R. 14-8-1996, n. 472, art. 1
- D.P.R. 21-12-1996, n. 696, artt. 2 e 3
- Legge 23-12-1996, n. 662, art. 3, c. 137
- D.Lgs. 2-9-1997, n. 313
- D.L. 29-9-1997, n. 328, convertito, con modifiche, nella legge 29-11-1997,
n. 410, art. 3
- D.P.R. 10-11-1997, n. 441, art. 2
- D.Lgs. 23-3-1998, n. 56, art. 1
--TIPSOA-- TDL TPDL Y10071982 Y071982 Y1982 N429 VGABR PPART4 CD2 TDL TPDM
Y29111978 Y111978 Y1978 NR0 VGVIG PPART4 CD1 TDL TPDPR Y26101972 Y101972
Y1972 N633 VGVIG PPART21 NCDIVA CD1