Da circa un anno ho avuto un incarico di revisore supplente in una spa di
cui lo Studio Associato in cui sono titolare è soggetto depositario e
tenutario delle scritture sin dalla costituzione.
A seguito della rinuncia di incarico a parte di un revisore effettivo mi si
pone adesso il dubbio di accettare o meno l'incarico nel collegio sindacale
considerato che il mio Studio, anche se associato, è di fatto il soggetto
che andrei a controllare.
Alcuni colleghi mi hanno confermato che trattandosi di Studio Associato ed
essendo l'incarico di revisore un incarico personale posso comunque
mantenere il mio posto; altri colleghi mi scogliano invece di creare tale
situazione perché incompatibile.
Cosa fareste nella mia posizione?
Vi saro' molto grato se vorrete darmi una vostra opinione.
A presto e grazie in anticipo.
--
Luca Barontini - Rag.Commercialista - Revisore
Studio in Cecina (LI) - e-mail luc...@libero.it
>Cosa fareste nella mia posizione?
E' stato confermato in una interprretazione del Ministero di grazia e
giustizia che due associati di studio associato possono essere uno
consulente e l'altro sindaco per la stessa societą senza che vi sia
incompatibilitą.
Ciao
Alessandro Lumi
Dottore Commercialista
(Quanto sopra rappresenta unicamente un parere personale)
Caro Presidente seresti così gentile da riportare gli estremi del
pronunciamento in oggetto
Grazie
Saluti
Dott. Gianni Verducci
studiov...@iol.it
> due associati di studio associato possono essere uno
> consulente e l'altro sindaco per la stessa societą senza che vi sia
> incompatibilitą.
Vogliamo aprire una discussione sulla possibile differenza tra essere
CONSULENTE e essere SOGGETTO depositario e tenutario delle scritture
contabili ?
Io sono per la incompatibilitą (salvo lettura del parere del Ministero).
Un saluto da Lino Petrella
>
>Caro Presidente seresti cosě gentile da riportare gli estremi del
>pronunciamento in oggetto
Incollo testualmente da un commento di Franco Roscini Vitali alla
Circolare 31 dicembre 1998 del Cons. nazionale Ragionieri in merito al
DM 10/9/98 e dell'art.39, DPR 99 del 6/3/98.
<omissis>
" La circolare rammenta che il ministero di Grazia e giustizia, con
nota del 9 ottobre 1998, ha chiarito che laddove le norme illustrate
ricomprendono tra i fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al
corretto svolgimento del controllo legale dei conti anche quello del
socio, dell'amministratore o del direttore generale che intrattenga
con la societa' rapporti di consulenza o di collaborazione, il
riferimento e' esclusivamente alle societa' di revisione.
Pertanto, il ministero non ha condiviso l'interpretazione del
tribunale di Treviso che, con decreto del 18 maggio 1998, aveva
ritenuto illegittima la nomina di un collegio sindacale i cui
componenti svolgevano abitualmente la loro attivita' nell'ambito di
uno stesso studio associato, al quale apparteneva anche l'esperto che
aveva redatto la relazione di stima per la valutazione del patrimonio
sociale di quella societa' in occasione di una trasformazione.
Pertanto, precisa la circolare, nelle associazioni professionali si
puo' essere in presenza di due distinte attivita' professionali
coordinate - attivita' di sindaco e attivita' di consulenza -
esercitate da diversi soggetti, senza che questo violi il divieto
posto dall'articolo 39 del regolamento: al contrario, qualora nello
studio associato le funzioni di sindaco e di consulente della
societa' siano svolte dallo stesso professionista, si configura una
causa di incompatibilita' soggettiva, che comporta la sospensione del
sindaco dal registro dei revisori contabili."
Spero sia sufficiente.
Comunque trovi tutto su Guida Normativa del 17/2/99 pagg.10 e
seguenti, tra cui, in nota, il passo significativo della nota
ministeriale del 9/10/98 citata.
E sollecitamente postati!