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pulizia scale condominiali: iva 10%?

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Augusto Semplice

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Jun 6, 2016, 8:13:41 PM6/6/16
to
Mi riferisco ad un condominio abitativo-residenziale. L'Iva dovrebbe essere al 10%, giusto? (come per tutte le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria).
Thanks!
--
A.

casanmaner

unread,
Jun 7, 2016, 1:15:11 AM6/7/16
to
A tuo parere la pulizia delle scale può rientrare nell'ambito di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 3 del testo unico sull'edilizia?
----
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
---

w.nospam_xxxxw

unread,
Jun 7, 2016, 4:26:30 AM6/7/16
to
Sei così sicuro :( leggi il punto :Come è noto.....
10. L’ALIQUOTA IVA RIDOTTA AL 10% PER LE MANUTENZIONI DELLE ABITAZIONI
L’art. 2, comma 15, della legge n. 203 del 22/12/2008 (legge Finanziaria
2009) ha prorogato, fino al 31 dicembre 2011, anche l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili abitativi9.
A tal fine, resta fermo quanto chiarito dalla C.M. n.12/E/2008, in base
alla quale per le fatture emesse dal 1° gennaio 2008, non è più
necessaria l’indicazione in fattura del costo della manodopera, per
fruire dell’aliquota IVA agevolata, continuando ad essere prevista
unicamente ai fini della detrazione IRPEF del 36%.
Pertanto, dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2011, l'obbligo di
indicare distintamente il costo della manodopera, con riferimento alle
fatture relative a lavori di qualsiasi tipologia di intervento di
recupero incisivo su edifici abitativi (restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia), sussiste solo nell'ipotesi in
cui, contestualmente alla riduzione dell'aliquota IVA, il committente
non impresa si avvalga anche della detrazione IRPEF del 36% per i
medesimi interventi, a pena di decadenza da quest’ultima agevolazione.
Viceversa, dal 1° gennaio 2008, nell'ipotesi in cui il privato
committente non intenda fruire della suddetta detrazione IRPEF, ma solo
della riduzione dell'aliquota IVA al 10%, tale obbligo non è più operante.
Come noto, l’applicabilità dell’IVA ridotta al 10% riguarda i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come
definiti dall'art.31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge
457/1978 (trasfuso nell’art.3 del D.P.R. 380/2001), eseguiti su singole
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e
A/11 (a prescindere dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono
parti) ed agli interi fabbricati dove è prevalente la destinazione
abitativa (ossia edifici che hanno più del 50% della superficie sopra
terra destinata ad uso abitativo privato).
In quest’ultimo caso, la riduzione dell’aliquota si applica, oltre che
per le abitazioni, anche per i corrispettivi relativi a lavori su parti
comuni. Resta fermo che per i corrispettivi relativi agli interventi
riferibili alle unità immobiliari non abitative si applica l’aliquota
IVA ordinaria (v. successiva Tavola riepilogativa sulle aliquote IVA per
gli interventi di recupero).
In generale, comunque, trattandosi di prestazioni di servizi, per i
quali l'operazione si intende effettuata al momento del pagamento del
corrispettivo o dell'emissione della fattura, la proroga è da
9 Ciò in virtù della Direttiva 2006/18/CE del 14 febbraio 2006
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L51/12 del 22
febbraio 2006), con la quale gli Stati membri, che hanno già adottato
aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di manodopera, sono
stati autorizzati a prorogarne l’applicazione sino al 2010.
38

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casanmaner

unread,
Jun 7, 2016, 4:40:12 AM6/7/16
to
Appunto ...
----
Come noto, l’applicabilità dell’IVA ridotta al 10% riguarda i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, ******così come
definiti dall'art.31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge
457/1978 (trasfuso nell’art.3 del D.P.R. 380/2001)*****, eseguiti su singole
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e
A/11 (a prescindere dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono
parti) ed agli interi fabbricati dove è prevalente la destinazione
abitativa (ossia edifici che hanno più del 50% della superficie sopra
terra destinata ad uso abitativo privato).
----

Ritorno a fare la domanda.
La pulizia delle scale condominiali rientrano tra gli INTERVENTI EDILIZI previsti dalla lettera a)?

A me pare di no.

w.nospam_xxxxw

unread,
Jun 7, 2016, 6:09:09 AM6/7/16
to
Il 07/06/2016 02:13, Augusto Semplice ha scritto:
> Mi riferisco ad un condominio abitativo-residenziale. L'Iva dovrebbe essere al 10%, giusto? (come per tutte le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria).
> Thanks!
Si...questo è quanto tratto dalla Guida A.d.E. :
>> Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è
previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell'IVA
agevolata al 10%.

lombardi

unread,
Jun 7, 2016, 6:14:00 AM6/7/16
to
TUTTE LE IMPRESE METTONO 22% NON FARE IL BASTIAN CONTRARIO

Augusto Semplice

unread,
Jun 7, 2016, 12:39:28 PM6/7/16
to
Sarà... ma la lettura della norma definitiva che inquadra la definizione di "manutenzione ordinaria", della norma definitiva che prevede Iva agevolata 10% per detto intervento, della circolare AdE che è trasfusa nella guida "agevolazioni fiscali" citata sopra da NOspam, fa propendere per l'Iva 10%.
Se poi la pulizia scale non fosse manutenzione ordinaria, come dovrei inquadrarla? Prestazione professionale, in quanto tale soggetta al 22%? Non mi sembra tale....non è una consulenza legale o contabile o edilizia....fatta da un professionista....
Se poi aggiungo che la pulizia, verifica, controllo caldaia centralizzata è soggetta al 10% di Iva...
Il fatto che molti applichino il 22% è irrilevante ed è solo parto della mancata o scarsa conoscenza dell'Iva 10% per tutte le manutenzioni ordinarie di fabbricati ad uso residenziale....
Dove mi sbaglio? ;)

Augusto Semplice

unread,
Jun 7, 2016, 12:43:25 PM6/7/16
to
Allora come le inquadro? Per me è la tipica manutenzione ordinaria...come quella di cambiare le lampadine, tagliare il giardino, pulire la caldaia centralizzata, etc. etc (tutta roba al 10% Iva). Altrimenti cosa sono? Come inquadro giuridicamente tali lavori? Non certo prestazioni professionali...

casanmaner

unread,
Jun 7, 2016, 2:41:19 PM6/7/16
to
E un servizio ma non una manutenzione ordinaria ex lett. a). Leggete la definizione data in quella lettera e vedete se la pulizia delle scale condominiali , ma anche di un'abitazione singola, hanno la caratteristica di intervento edilizio.

casanmaner

unread,
Jun 7, 2016, 3:12:42 PM6/7/16
to
Vi faccio una domanda ... le spese per la pulizia delle scale condominali (quindi parti comuni) le detraete al 50% ?
Se non lo fate perchè?
Visto che considerate questa prestazione di servizio "manutenzione ordinaria ex lett. a)"?

w.nospam_xxxxw

unread,
Jun 8, 2016, 5:03:11 AM6/8/16
to
Il 07/06/2016 20:41, casanmaner ha scritto:
> E un servizio ma non una manutenzione ordinaria ex lett. a). Leggete la definizione data in quella lettera e vedete se la pulizia delle scale condominiali , ma anche di un'abitazione singola, hanno la caratteristica di intervento edilizio.
>
Infatti sulle prestazioni di servizi è prevista l'agevolazione
dell'IVA al 10% che poi non rientri nella detrazione al 50% è altra cosa.

w.nospam_xxxxw

unread,
Jun 8, 2016, 5:04:26 AM6/8/16
to
Fesso te che non protesti ...sulle prestazioni di servizi condominiali
IVA al 10%.

w.nospam_xxxxw

unread,
Jun 8, 2016, 5:05:52 AM6/8/16
to
Non ti rimane che fare una interrogazione all'AdE...poi facci sapere.

casanmaner

unread,
Jun 8, 2016, 6:02:15 AM6/8/16
to
Trova le differenze:
----
Art. 16-bis Tuir
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
----

----
Come noto, l’applicabilità dell’IVA ridotta al 10% riguarda i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come
definiti dall'art.31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge
457/1978 (trasfuso nell’art.3 del D.P.R. 380/2001), eseguiti su singole
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e
A/11 (a prescindere dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono
parti) ed agli interi fabbricati dove è prevalente la destinazione
abitativa (ossia edifici che hanno più del 50% della superficie sopra
terra destinata ad uso abitativo privato).
----

Se la pulizia delle scale condominiali (di un intero fabbricato abitativo) è un intervento ex lett. a), cosa che ne consentirebbe l'aliquota ridotta al 10%, allora è anche un intervento che in base all'art. 16-bis del tuir è detraibile (in quanto manutenzione ordinaria di parti comuni).
Se non è detraibile perché non è intervento di cui all'art. 16-bis allora non è nemmeno intervento a cui applicabile iva 10% visto che i riferimenti normativi sono gli stessi.

w.nospam_xxxxw

unread,
Jun 8, 2016, 6:55:24 AM6/8/16
to
Il 08/06/2016 12:02, casanmaner ha scritto:
> Il giorno mercoledì 8 giugno 2016 11:03:11 UTC+2, w.nospam_xxxxw ha scritto:
>> Il 07/06/2016 20:41, casanmaner ha scritto:
>>> E un servizio ma non una manutenzione ordinaria ex lett. a). Leggete la definizione data in quella lettera e vedete se la pulizia delle scale condominiali , ma anche di un'abitazione singola, hanno la caratteristica di intervento edilizio.
>>>
>> Infatti sulle prestazioni di servizi è prevista l'agevolazione
>> dell'IVA al 10% che poi non rientri nella detrazione al 50% è altra cosa.
>>
>> --- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---
>
Cut...
> Se la pulizia delle scale condominiali (di un intero fabbricato abitativo) è un intervento ex lett. a), cosa che ne consentirebbe l'aliquota ridotta al 10%, allora è anche un intervento che in base all'art. 16-bis del tuir è detraibile (in quanto manutenzione ordinaria di parti comuni).
> Se non è detraibile perché non è intervento di cui all'art. 16-bis allora non è nemmeno intervento a cui applicabile iva 10% visto che i riferimenti normativi sono gli stessi.
>
Ho appena telefonato al Call Center dell'A.d.E. e confermamo che non è
detraibile,ma come prestazione di servizio gode dell'IVA agevolata al
10%.

w.nospam_xxxxw

unread,
Jun 8, 2016, 6:58:03 AM6/8/16
to
Il 07/06/2016 18:39, Augusto Semplice ha scritto:
Tranquillo ho appena telefonato al Call center A.d.E. e confermano

Andrea Giordani

unread,
Jun 8, 2016, 7:19:37 AM6/8/16
to
Il giorno martedì 7 giugno 2016 02:13:41 UTC+2, Augusto Semplice ha scritto:
Si confermo: è il 10%.
Anzi si potrebbe pure far applicare il Reverse charge.

casanmaner

unread,
Jun 8, 2016, 7:40:27 AM6/8/16
to
A beh ... Se lo dice il cell center allora siamo in una bottegai ferro....
E hai anche chiesto come mai non è detraibile se ha la stessa natura degli interventi di cui alla lett. a) del testo unico edilizia?
Perché la differenza non è ancora stata trovata qui....

casanmaner

unread,
Jun 8, 2016, 8:02:50 AM6/8/16
to
E per inciso anche da un punto di vista codicistico la pulizia delle scale non è inquadrata come manutenzione ma come spesa necessaria per il godimento del bene (ex art. 1123 c.c.).
Gisto per conoscenza riporto un estratto di una sentenza di Cassazione relativa alla ripartizione di queste spese (Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2007, n. 432):
---
In tema di pulizia delle scale questa S.C. ha affermato: i condomini sono tenuti a contribuire alla relativa spesa in ragione dell’utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno (sent. 3 ottobre 1996 n. 8655, che, però, non ha specificato in che modo, in concreto, la ripartizione della spesa dovrebbe avere luogo); la disposizione dell’art. 1124 c.c., concernente la ripartizione fra i condomini delle spese di manutenzione delle scale, riguarda le spese relative alla conservazione della cosa comune che si rendono necessarie a causa della naturale deteriorabilità della stessa per consentirne l’uso ed il godimento e che attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in efficienza, *******ma non riguarda, pertanto, le spese di pulizia delle scale*******, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione dell’utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno e che l’assemblea può legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni riconosciutole dall’art. 1135 cod. civ. (sent. 19 febbraio 1993 n. 2018, la quale ha confermate la decisione di merito che aveva rigettato l’impugnazione contro una delibera che aveva ripartito le spese per 3/4 secondo il criterio previsto dall’art. 1124 cod. civ.);
i condomini sono tenuti a contribuire non già in base ai valori millesimali di comproprietà ma in relazione all’uso che ciascuno di essi può fare della detta parte comune, secondo il criterio fissato dal secondo comma dell’art. 1123 cod. civ., con la conseguenza che l’assemblea può legittimamente ripartire la spesa in questione, in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall’art. 1135 cod. civ. (sent. 24 gennaio 2001 n. 971, la quale ha ritenuto corretta la ripartizione secondo i criteri previsti dall’art. 1124 cod. civ.).
---


Quindi non è un intervento edilizio ex testo unico dell'edilizia (non si tratta di opera riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio né tanto meno mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici).
E non è considerata nemmeno manutenzione dal codice civile.

E visto che l'iva al 10% è prevista non per qualsiasi servizio attinente un immobile ma solo per quelli elencati nel testo unico dell'edilizia ne deriva che ... il funzionario del call center ha detto una cazzata :-)

Augusto Semplice

unread,
Jun 8, 2016, 7:14:34 PM6/8/16
to
Hai qualche fondamento giuridico, di prassi o giurisprudenziale? O vi rientra quale manutenzione ordinaria in senso lato ed ampio? In effetti il ragionamento di Casanmaner non è del tutto sballato...ha un certo senso logico.
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Augusto Semplice

unread,
Jun 8, 2016, 7:34:38 PM6/8/16
to
Il tuo ragionamento ha un certo senso logico, in effetti. Non è tanto il riferimento del C.C., nella sentenza di Cassazione citata. Ma la definizione di manutenzione ordinaria (articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico in materia edilizia). Non si attaglia bene al caso della pulizia scale. Ma si attaglia perfettamente, ad es., alla pulizia fosse biologiche o caldaia centralizzata. Ora, il punto è che l'agenzia ha inteso + volte la definizione di Manutenzione ordinaria in senso molto blando, largo, che va oltre alla definizione lessicale che leggiamo....Il fatto che il call center risponda che l'Iva è al 10% mi pensare che esista una qualche circolare, risoluzione od altro che abbia allargato il concetto a favore del contribuente.....la questione è poco chiara...

Basandosi sulla sola guida alle agevolazioni fiscali presente online io applicherei il 10%, come ha risposto il call center.... leggendo meglio la normativa avrei dei dubbi, da cui la mia domanda al group...

Augusto Semplice

unread,
Jun 8, 2016, 7:37:02 PM6/8/16
to
Ma ti hanno dato una qualche motivazione ? O si basano semplicemente su ciò che è scritto sulla Guida alle agevolazioni online?

casanmaner

unread,
Jun 9, 2016, 2:12:10 AM6/9/16
to
La sentenza della cassazione in tema di ripartizione delle spese condominiale era per far capire come, in senso generale, questo tipo di spesa non venga considerata MANUTENZIONE per quello che è il significato generale del termine.
Se guardiamo alla disciplina fiscale (sia dell'iva che delle detrazioni) è indubbio che il riferimento sia al concetto espresso dal testo unico edilizia.
E, francamente, anche leggendo la guida io non trovo da nessuna parte che sia indicato che la pulizia delle scale rientri nella "manutenzione ordinaria"! (né in quella per l'iva né in quella per le spese di ristruttirazioni detraibili).
D'altra parte anche la circolare riportata in precedenza:
'----
Come noto, l’applicabilità dell’IVA ridotta al 10% riguarda i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come
definiti dall'art.31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge
457/1978 (trasfuso nell’art.3 del D.P.R. 380/2001),
'----

La "manutenzione" della caldaia rientra nella lettera a):
"...mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"

Quindi anche il controllo periodico dei "fumi" ha lo scopo di verificare l'efficienza dell'impianto di riscaldamento e di conseguenza soggetto ad iva 10%.

Per quanto riguarda i pozzi neri l'iva è al 10% se vi anche traporto del liquami in siti esterni è soggetta a iva 10% ex 127 – sexiesdecies della tabella A parte III
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2007/settembre+2007/risoluzione+n+250+del+12+settembre+2007/ris_250.pdf

lombardi

unread,
Jun 9, 2016, 10:48:28 AM6/9/16
to
La pulizia scala vuol dire con una scopa passi sul pavimento ...di manutenzione edilizia non vedo nulla.....e' come lavare i vetri
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