Sei così sicuro :( leggi il punto :Come è noto.....
10. L’ALIQUOTA IVA RIDOTTA AL 10% PER LE MANUTENZIONI DELLE ABITAZIONI
L’art. 2, comma 15, della legge n. 203 del 22/12/2008 (legge Finanziaria
2009) ha prorogato, fino al 31 dicembre 2011, anche l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili abitativi9.
A tal fine, resta fermo quanto chiarito dalla C.M. n.12/E/2008, in base
alla quale per le fatture emesse dal 1° gennaio 2008, non è più
necessaria l’indicazione in fattura del costo della manodopera, per
fruire dell’aliquota IVA agevolata, continuando ad essere prevista
unicamente ai fini della detrazione IRPEF del 36%.
Pertanto, dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2011, l'obbligo di
indicare distintamente il costo della manodopera, con riferimento alle
fatture relative a lavori di qualsiasi tipologia di intervento di
recupero incisivo su edifici abitativi (restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia), sussiste solo nell'ipotesi in
cui, contestualmente alla riduzione dell'aliquota IVA, il committente
non impresa si avvalga anche della detrazione IRPEF del 36% per i
medesimi interventi, a pena di decadenza da quest’ultima agevolazione.
Viceversa, dal 1° gennaio 2008, nell'ipotesi in cui il privato
committente non intenda fruire della suddetta detrazione IRPEF, ma solo
della riduzione dell'aliquota IVA al 10%, tale obbligo non è più operante.
Come noto, l’applicabilità dell’IVA ridotta al 10% riguarda i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come
definiti dall'art.31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge
457/1978 (trasfuso nell’art.3 del D.P.R. 380/2001), eseguiti su singole
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e
A/11 (a prescindere dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono
parti) ed agli interi fabbricati dove è prevalente la destinazione
abitativa (ossia edifici che hanno più del 50% della superficie sopra
terra destinata ad uso abitativo privato).
In quest’ultimo caso, la riduzione dell’aliquota si applica, oltre che
per le abitazioni, anche per i corrispettivi relativi a lavori su parti
comuni. Resta fermo che per i corrispettivi relativi agli interventi
riferibili alle unità immobiliari non abitative si applica l’aliquota
IVA ordinaria (v. successiva Tavola riepilogativa sulle aliquote IVA per
gli interventi di recupero).
In generale, comunque, trattandosi di prestazioni di servizi, per i
quali l'operazione si intende effettuata al momento del pagamento del
corrispettivo o dell'emissione della fattura, la proroga è da
9 Ciò in virtù della Direttiva 2006/18/CE del 14 febbraio 2006
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L51/12 del 22
febbraio 2006), con la quale gli Stati membri, che hanno già adottato
aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di manodopera, sono
stati autorizzati a prorogarne l’applicazione sino al 2010.
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