Il 14/09/2023 13:55, ILLO TEMPORE ha scritto:
>
> L'esenzione tedesca non dovrebbe rilevare in Italia, pertanto andrebbe dichiarato il lordo.
Perché? Secondo la convenzione contro la doppia imposizione
Italia-Germania al paragrafo 14 del protocollo di attuazione dell'art.
19 della convenzione prevede:
e) Per quanto concerne le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o
non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno
Stato contraente a persone che sono residenti dell'altro Stato
contraente e che ne possiedono la nazionalità:
a) se il beneficiario era residente nella Repubblica Federale di
Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che
sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca;
> Non c'è una norma italiana che prevede di tassare il reddito imponibile estero (tranne nel caso delle locazioni di immobili)
Vedi sopra: "l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che
sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca;"
> Chiaramente la detrazione deve essere piena
> Per me ha ragione l'ADE
>
Direi quindi che l'ade abbia torto perché la pensione tedesca va tassata
in Italia *al netto* della quota esente, meglio "non imponibile" della
pensione tedesca che non perdendo la qualifica di pensione ex art. 49,
comma 2 lettera a) dovrebbe beneficiare delle detrazioni ex art. 13.
Grazie.