Il giorno venerdì 14 agosto 2015 12:20:08 UTC+2, GiorgioB ha scritto:
> Qui pero' parlano di atto costitutivo o altro atto antecedente l'esercizio. Invece questo statuto prevede che a consuntivo, sulla scorta del lavoro prestato, si distribuiranno gli utili. Prima non sanno come sara' ripartito l'utile...
Ti confondi con le società di persone. Per le associazioni professionali è espressamente previsto la possibilità di variare la partecipazione "a consuntivo" sulla base del lavoro prestato. Basta che tale variazione avvenga prima di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2014.
E' quindi "scontato" che la quota di partecipazione venga determinata ex post, ma tale determiazione è valida solo con scrittura privata autenticata (o atto pubblico).