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Titolare effettivo e usufrutto

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casanmaner

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Oct 30, 2023, 3:25:26 AM10/30/23
to
Leggo in un articolo di Euroconference che in tale fattispecie sia il manuale unioncamere che la guida cndcec prevederebbero l'indicazione sia del nudo proprietario che dell'usufruttuario (nel caso la partecipazione in oggetto superasse il 25).

https://www.ecnews.it/le-divergenze-interpretative-sullo-status-di-titolare-effettivo/

---
Un primo caso può essere rappresentato dalla detenzione di partecipazione gravata da usufrutto. Poniamo che Tizio detenga il 30% della partecipazione in Alfa Srl su cui grava usufrutto a favore di Caio. In tale ipotesi, sia le Linee Guida di UnionCamere sia quelle del CNDCEC (Linee guida marzo 2019) affermano che se non sono state stipulate particolari pattuizioni tra nudo proprietario ed usufruttuario, entrambi sono titolari effettivi: il nudo proprietario in quanto detentore di quota superiore al 25% al capitale sociale e l’usufruttuario poiché detiene il diritto di voto superiore al 25%. Il codice suggerito nella Faq di UnionCamere è TPD cioè detenzione di proprietà diretta superiore alla soglia del 25%.
---

Però a me pare che nel manuale di unioncamere venga considerato solo l'usufruttuario quale titolare effettivo a meno che il voto non rimanga in capo al nudo proprietario e allora, in tal caso, l'indicazione sarebbe per entrambi i soggetti.

Che poi, andando a vedere, un usufruttuario non è mai un proprietario della quota (anche se ha un diritto di godimento reale). Ma vabbé.

StefanoTS61®

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Oct 31, 2023, 5:55:13 AM10/31/23
to
Scriveva casanmaner lunedì, 30/10/2023:
nel manuale che ho scaricato di Unioncamere IL REGISTRO DEI TITOLARI
EFFETTIVI Manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni
del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese, che
stranamente NON riporta una data o altro identificativo c'è scritto che
"All’usufruttuario, salva diversa convenzione con il nudo proprietario,
spetta il diritto di voto e il diritto alla percezione degli utili e,
pertanto, lo stesso sarà individuabile quale titolare effettivo.
Tuttavia se in base agli accordi intervenuti tra il nudo proprietario e
l’usufruttuario, il diritto di voto spetta al primo, sia il nudo
proprietario che l’usufruttuario sono individuabili come titolari
effettivi se la partecipazione superi la soglia del 25% del capitale
sociale."

nelle linee guida CNDCEC lo sono entrambi (?) ma "In caso di
convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo
proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti
amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà
unicamente il nudo proprietario. Sarà quindi necessario, di volta in
volta, analizzare le specifiche convenzioni. "

Assonime sarebbe per indicare come TE solo l'usufruttuario, ma "È però
da sottolineare come risulta diffusa la prassi, da parte degli
intermediari obbligati ad effettuare l’adeguata verifica del titolare
effettivo, di attestarsi sull’interpretazione più prudente secondo
cui si considera titolare effettivo tanto il nudo proprietario
quanto l’usufruttuario. In assenza di un chiarimento ufficiale,
appare opportuno adeguarsi a quest’ultima interpretazione."

in conclusione, TE entrambi

casanmaner

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Oct 31, 2023, 6:02:40 AM10/31/23
to
Il giorno martedì 31 ottobre 2023 alle 10:55:13 UTC+1 StefanoTS61® ha scritto:

>
> in conclusione, TE entrambi

E se un amministratore, invece, decidesse diversamente?
Valorizzando, ad es., la proprietà, anche se nuda?
In base a cosa avrebbe, eventualmente, affermato il falso?

casanmaner

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Oct 31, 2023, 6:04:43 AM10/31/23
to
Ad es., per come la vedo io, indicherei come titolare effettivo sempre e solo il nudo proprietario (perché l'usufrutto non rappresenta titolarità della quota ma diritto di godimento, benché reale, e il voto rappresenta il controllo che è elemento successivo alla titolarità).

StefanoTS61®

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Oct 31, 2023, 6:11:32 AM10/31/23
to
Il 31/10/2023, casanmaner ha detto :
non capisco

casanmaner

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Oct 31, 2023, 6:20:00 AM10/31/23
to
Il giorno martedì 31 ottobre 2023 alle 11:11:32 UTC+1 StefanoTS61® ha scritto:

> non capisco

Art. 20
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la ****proprieta'**** diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

L'usufrutto di un bene, anche fosse una quota societaria, non attribuisce mai la proprietà, nemmeno indiretta, su quel bene.

Anche ove il diritto di voto fosse riconosciuto all'usufruttuario, come accade di regola, poiché la proprietà è comunque del nudo proprietario, e per prima cosa si guarda alla proprietà, l'attribuzione del voto, cioè il controllo, perderebbe di peso perché assumerebbe rilevanza solo ove non fosse possibile indicare un titolare effettivo in base alla proprietà.

E se fossi amministratore, molto probabilmente, comunicherei il nudo proprietario che, a prescindere dagli accordi, fosse proprietario di una quota superiore al 25%.
E nessuno potrebbe dire che non mi sono basato sull'aspetto della proprietà.

StefanoTS61®

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Oct 31, 2023, 6:21:05 AM10/31/23
to
Il 31/10/2023, StefanoTS61® ha detto :
Forse ho capito cosa intendi, hai visto questo studio del notariato a
pag. 30?

https://notariato.it/wp-content/uploads/Studio-1_2023Bga_sc_mn_lp.pdf

casanmaner

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Oct 31, 2023, 6:32:18 AM10/31/23
to
Avevo letto qualcosa velocemente e riapprofondirò.
Ma la norma parla di titolarità.
Interessante, a mio parere, questo articolo, anche su altro tema, su titolarità e apparteneza:
https://www.dropbox.com/scl/fi/flvufa3rdityuiw8eknl7/SOCIO_UNICO_E_USUFRUTTO_DI_AZIONI_in_Impresa_2000_n_11_1703.pdf?rlkey=xy7dkcr8beep4wo97mjcv2eas&dl=0

Per tutte, Cass. n. 4/1987, in Dir. fall. 1987, II, 363.
“l’azione di società di capitali è un bene in senso economico e giuridico che attribuisce solo al
soggetto cui appartiene in proprietà, e non anche all’usufruttuario, la qualità di socio ed il
conferimento delle situazioni giuridiche che al socio fanno capo”

E la norma fa riferimento, in primis, alla titolarità (inteso come proprietà).


casanmaner

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Oct 31, 2023, 6:42:38 AM10/31/23
to
Leggo ad es. dallo studio del notariato:
---
Ai fini della definizione di controllo la titolarità di un diritto reale parziale sulle azioni o di una
garanzia sulle medesime quali sono l’usufrutto e il pegno, è idonea a integrare la fattispecie del
controllo di società posto che, in entrambi i casi, i titolari del diritto di voto esercitano questo
diritto nel proprio interesse. 91
---
Quindi si è nell'ambito del controllo.

Poi leggo:
---
Il criterio della proprietà coordinato col criterio del controllo consente di comprendere come si
potrebbe identificare il titolare effettivo in caso di pegno o usufrutto su quote:
---

Il problema è che, stando al tenore della norma, i due criteri non si "coordinato" ma uno si sostituisce all'altro se tramite il primo non consente di individuare un titolare effettivo.

Leggo anche:
---
sarà richiesto di approfondire la convenzione dalla quale derivano tali diritti, per
verificare se al creditore pignoratizio o all’usufruttuario siano stati attribuiti o meno i diritti
amministrativi, che sono quelli maggiormente rilevanti ai fini dell’identificazione del titolare
effettivo, posto che di fatto il legislatore domestico sembra aver sempre più affermato la
coincidenza del titolare effettivo con il soggetto che esercita i voti in assemblea ordinaria e a
cui compete, quindi, la nomina dell’organo amministrativo della società
---

Io contesto questa interpretazione, posto che, in base al tenore della norma di riferimento, l'art. 20, non sembra propriamente così.
E infatti anche loro indicano:

---
Questa conclusione (che porta ad identificare il titolare effettivo con l’usufruttuario o il
creditore pignoratizio sulla base del criterio del controllo), tuttavia, sembra condivisibile solo
se si ritenga che la scomposizione del diritto di proprietà nei dritti di nuda proprietà e di
usufrutto, o in quelli del debitore e del creditore pignoratizio, non consenta di integrare la fattispecie minima perché operi il primo criterio accolto dal legislatore per l’identificazione del
titolare effettivo, vale a dire il criterio della proprietà previsto al primo comma dell’art. 20,
poiché solo in assenza di esso soccorrerebbe il criterio del controllo.
---

Poi continuano con "proprietà in senso lato".

Insomma, siamo di fronte ad interpretazioni.
Ma un amministratore che interpretasse la proprietà in senso stretto dove sbaglierebbe?
A mio parere non sbaglierebbe :-)
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