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Erede e mancato invio RLI per cedolare secca

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ALEX

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Sep 1, 2020, 5:43:45 AM9/1/20
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In caso di decesso del locatore, l’erede può optare per la cedolare secca presentando la richiesta con il modello RLI entro 30 giorni dalla data del subentro.

Se l'erede non presenta il modello RLI perde la cedolare?

In questo articolo di Eutekne sembra che sostengono la tesi del comportamento concludente, pero'non lo vedo perchè a pagamento..

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_649700_la_mancata_comunicazione_del_subentro_dell_erede_non_esclude_la.aspx

Gianni Monti

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Sep 1, 2020, 6:04:19 AM9/1/20
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Il giorno martedì 1 settembre 2020 alle 11:43:45 UTC+2 ALEX ha scritto:
> In caso di decesso del locatore, l’erede può optare per la cedolare secca presentando la richiesta con il modello RLI entro 30 giorni dalla data del subentro.

La mancata comunicazione del subentro dell’erede non esclude la cedolare
Se il comportamento è coerente, l’opzione può essere confermata nella prima dichiarazione utile
a cura di Alfio CISSELLO e Anita MAURO
Venerdì 8 dicembre 2017


La morte del locatore che avesse optato per la cedolare secca può determinare alcune questioni che meritano un attento esame.
In caso di morte del locatore, la sua posizione soggettiva si trasferisce in capo all’erede, realizzando il subentro di quest’ultimo nel contratto di locazione.

Il subentro configura una conseguenza del decesso: l’erede subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto. Pertanto, la morte del locatore non determina un’ipotesi di cessione del contratto di locazione, bensì il c.d. subentro ex lege dell’erede nella posizione di locatore.

Non configurando una cessione del contratto di locazione, il subentro dell’erede:
- non comporta l’obbligo di corrispondere l’imposta di registro per la cessione del contratto;
- non comporta alcun obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, atteso che il subentro non rientra tra gli eventi indicati dall’art. 17 del DPR 131/86, né costituisce un evento che dia luogo a ulteriore liquidazione di imposta ai sensi dell’art. 19 del DPR 131/86;
- solo in assenza di opzione per la cedolare secca, tornerebbe dovuta l’imposta di registro sulle singole annualità scadenti dopo il decesso (a meno che l’imposta non sia stata pagata integralmente alla registrazione).
Proprio l’opzione per la cedolare secca comporta qualche criticità. Infatti, essa va espressa dal locatore e se il locatore cambia, il subentrante deve in qualche modo comunicare all’Agenzia se intende accedere all’imposizione sostitutiva o al regime ordinario.

Nella circ. 4 giugno 2012 n. 20, § 5, in proposito, l’Agenzia delle Entrate afferma che “l’opzione per la cedolare secca esercitata dal dante causa in ipotesi di trasferimento mortis causa o per atto tra vivi di un immobile locato cessa di avere efficacia con il trasferimento stesso per quanto riguarda l’imposta sul reddito, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell’annualità contrattuale per l’imposta di registro e di bollo”. Con la conseguenza che i nuovi titolari possono optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello RLI entro l’ordinario termine di 30 giorni decorrente dalla data del subentro.

Ma cosa accade se l’erede subentrante si dimentica di presentare il modello RLI e, quindi, non esprime l’opzione per la cedolare sui canoni maturati dopo la morte del defunto?
Alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate, in queste ipotesi, accolgono un atteggiamento molto rigoroso e, in assenza della presentazione del modello RLI ad opera dell’erede con la scelta per il regime sostitutivo, negano l’applicazione della tassa piatta, a meno che il contribuente non si avvalga della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 della L. 16/2012, presentando il modello con l’opzione e pagando 258 euro.

Questa soluzione non pare però condivisibile.
Va ricordato, infatti, che l’art. 3 comma 3 del DLgs. 23/2011, come modificato dall’art. 7-quater, comma 24 del DL n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016), ha disposto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non comporta la perdita dell’imposizione sostitutiva se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Ad avviso di chi scrive, tale disciplina va applicata, a maggior ragione, anche al caso di mancata comunicazione del subentro. Il motivo per cui il legislatore non l’ha specificato è che, nel caso del subentro, non vi è un obbligo di comunicazione, mentre esso esiste per la comunicazione della proroga.
Sarebbe assolutamente incoerente un ordinamento che, da un lato, tollerasse la mancata effettuazione di una comunicazione obbligatoria (comunicazione della proroga), consentendo a chi l’abbia omessa di mantenere il regime sostitutivo pagando solo una sanzione pari a 100 o 50 euro ravvedibili (cfr. ris. n. 115/2017), e, dall’altro, pretendesse il pagamento di 258 euro per regolarizzare la mancata effettuazione di una comunicazione che non è obbligatoria, ma serve solo a informare l’Agenzia della volontà del locatore subentrato di applicare la cedolare secca.

Si tenga conto, infatti, che, al più tardi, l’Agenzia verrà a conoscenza della scelta del contribuente al momento della successiva dichiarazione dei redditi del contribuente. In questa sede, infatti, egli potrà specificare se intende applicare ancora il regime sostitutivo come fatto dal defunto o passare alla tassazione ordinaria.

In conclusione, si ritiene che il principio di coerenza dell’ordinamento, nonché il principio di buona fede e collaborazione che deve improntare i rapporti tra Fisco e contribuenti imponga di affermare che, ove l’erede subentrante al locatore defunto in un contratto di locazione con cedolare secca, non invii, entro 30 giorni dalla morte, il modello RLI con l’opzione per l’imposizione sostitutiva, essa resti comunque valida se l’erede tiene un comportamento coerente con la scelta della cedolare e, nella prima dichiarazione dei redditi utile, opta per l’imposizione sostitutiva.

ALEX

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Sep 1, 2020, 6:15:29 AM9/1/20
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Il giorno martedì 1 settembre 2020 12:04:19 UTC+2, Gianni Monti ha scritto:
> Il giorno martedì 1 settembre 2020 alle 11:43:45 UTC+2 ALEX ha scritto:
> > In caso di decesso del locatore, l’erede può optare per la cedolare secca presentando la richiesta con il modello RLI entro 30 giorni dalla data del subentro.
>
> La mancata comunicazione del subentro dell’erede non esclude la cedolare
> Se il comportamento è coerente, l’opzione può essere confermata nella prima dichiarazione utile
> a cura di Alfio CISSELLO e Anita MAURO

Grazie molte Gianni
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