maria ha usato la sua tastiera per scrivere :
Il Notariato:
“L’imponibilità della caparra confirmatoria si verificherebbe solo nel
caso in cui i ricavi derivanti dalla vendita o dalla prestazione non
concretizzata, fossero risultati a loro volta imponibili. Secondo
quanto stabilito dalla Cassazione più recente “(Cass. 11307/16,
ancorchè riferita ad una caparra pertinenziale)”, infatti, avendo la
caparra natura di risarcimento per il venditore che non ha concluso
l’affare, risulterebbe imponibile come provento conseguito in
sostituzione di quanto spetterebbe a titolo di risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi (articolo 6 comma 2 del Tuir). Di
fatto risulterebbe avere la medesima natura del reddito derivante dalla
mancata vendita del bene immobile. La conseguenza è che se la vendita
fosse stata conclusa, e il corrispettivo conseguito non avesse generato
materia imponibile, anche la caparra acquisita, al pari della caparra
imputata a prezzo, non sarebbe risultata assoggettabile a imposta.