On 11 Giu, 15:59, Emax <
ema...@iol.it> wrote:
> Il Sat, 9 Jun 2012 02:31:50 -0700 (PDT), Astrusovic ha scritto:
> > Se poi così fosse, ma la questione potrebbe essere "sanabile"
> > chiedendo adesso il codice fiscale? Ma uno straniero può chiedere un
> > codice fiscale "così", senza essere residente o lavoratore in Italia?
>
> per esperienza indiretta di un collega ti dico a grandi linee che la
> procedura attualmente praticata prevede che lo straniero residente in
> Italia vada (o meglio mandi un parente) al consolato italiano o ambasciata
> italiana nel paese di origine con tanto di documenti anagrafici esteri
> relativi ai figli e istruisca la pratica per la richiesta del codice
> fiscale italiano dei figli; il consolato accertata la veridicità dello
> stato di famiglia trasmette il tutto al nostro Ministero.
> Una volta la procedura era più semplice ma si prestava purtroppo a
> frequenti abusi e difatti hanno scoperto stranieri molto prolifici con
> figli inesistenti ;-)
:-)
> Sicuramente all'agenzia ti informeranno meglio passo passo.
>
> Saluti.
Intanto ti ringrazio della risposta.
Nel frattempo ho fatto qualche ulteriore ricerca, e la soluzione
parrebbe più semplice (trattandosi di rumena, quindi comunitaria).
Nelle istruzioni al Mini Unico 2012, queste:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unico+pf+mini+2012/mod+istr+unicopfmini2012/indice+modistr+unicopfmini2012
è riportato che (pagina 4)
> Rigo 8 (Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente): indicare il numero di figli residenti all’estero (righi da 2 a 4 per i quali è barrata la casella “F”
o “D”) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non avete
potuto indicare il codice fiscale.
Tale informazione consente di determinare correttamente la detrazione
per figli a carico che è modulata in base al numero di figli. Ad
esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati
tre righi relativi a tre figli residenti all’estero ma solo per uno di
essi è stato indicato il codice fiscale, in questo rigo dovrà essere
indicato il valore 2. <
Sembrerebbe quindi che il codice fiscale non sia indispensabile, tra
poco comunque ha l'appuntamento con l'ADE, vediamo cosa dicono.
La questione sarebbe invece più complicata se il soggetto fosse
extracomunitario (ma non è il mio caso): sempre nelle istruzioni leggo
> I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che
può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del
Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del
prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti
provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja
del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base
alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata
come conforme all’originale dal
Consolato italiano nel paese di origine. <
Dovremmo poter evitare questa strada, penso. grazie. ciao
ps - nell'occasione, segnalo un'altra questione che potrebbe essere
utile (per la verità riguarderebbe un mio post precedente, ma comunque
siamo in argomento, detrazioni). Riguardo la detrazione di spese
scolastiche sostenute in paese estero, avevo sollevato la questione
che documenti/ricevute rilasciati dalla scuola (inglese) dovessero
essere tradotti in italiano, con perizia giurata o equivalente. Sempre
nel sito dell'ADE, qui
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/
si trova una guida redatta dall'ADE di Torino, dedicata a colf e
badanti, dove (con riferimento alla documentazione per la detrazione
di spese sanitarie) è scritto:
> Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle
analoghe sostenute in Italia. Se la documentazione è in lingua
originale, va
corredata da una traduzione in italiano (traduzione giurata se si
tratta di lingue
diverse da inglese, francese, tedesco e spagnolo). <
Per quanto riguarda le spese per istruzione, non c'è alcun cenno alla
questione "lingua originale/traduzione", l'unico testo è questo:
> Spese di istruzione
Si tratta delle spese sostenute, anche per i familiari a carico, per
la frequenza a corsi
di istruzione secondaria ed universitaria presso scuole/università
italiane o
straniere, pubbliche o private. Nel caso di scuole private o straniere
la detrazione
massima è commisurata alle tasse pagate per gli equivalenti istituti
statali. <
penso comunque sia di buonsenso che si possa applicare per analogia la
medesima regola prevista per le spese sanitarie. alla prossima. ciao