. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica
mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti
incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate
nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti
appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori
dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione
delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
3-ter. Comma abrogato
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia
delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni.
L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute
irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione
irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei
centri di assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla
presentazione in via telematica, la dichiarazione puo' essere presentata
all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata
dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi
del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta,
ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai
commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta,
anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione,
contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione
dell'incarico per la sua predisposizione nonche', entro trenta giorni
dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la
dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della
comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le
dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di
scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni
presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto
dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via
telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito
termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione alle banche e agli uffici postali.