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divisione quote in comproprietà

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filo

unread,
May 15, 2009, 5:52:46 AM5/15/09
to
salve,
secondo voi è possibile una divisione di quote tra i comproprietari
secondo con le modalità di cui all'art. 36 dl 112/08?

filiberto

@@@

unread,
May 15, 2009, 7:44:43 AM5/15/09
to

ovvero?

filo

unread,
May 15, 2009, 8:47:32 AM5/15/09
to

a seguito di successione ho quote di srl in comproprietà.
sicome non riesco a nominare un rappresentante comune per dissidi tra
i comproprietari al fine di esercitare i diritti sociali, vorrei
dividere la quota attribuendo a ciascun comproprietario parte di
questa partecipazione proporzionalemnte alla comproprietà.

Non credo di poter attuare le procedura di cui all'art. 36 dl 112/08
( in parole povere la "cessione di partecipazione fatta dal
commercialista"), in quanto non si tratta di un trasferimento di
partecipazioni, ma di una divisione ex. 713 c.c. o di uno scioglimento
di comunione ex. art 1111 c.c..

Però rileggendo trovo:
1) che l'art. 36 dl 112/08 parla di atti di trasferimento di cui
all'art. 2470 c.c.
2) che il manuale per il deposito delle pratiche al registro imprese,
nel paragrafop realativo al trasferimento di partecipazioni mortis
causa pro indiviso, dice: "Le quota oggetto di successione potrà
essere divisa solo con successivo atto notarile da iscriversi ai sensi
dell'aart. 2470"
3) che nella circolare 6/2008 del CNDCEC si dice che gli atti oggetto
della disciplina di cui all'art. 36 dl 112/08 "si debbano intendere
non solo gli atti di compravendita delle partecipazioni, ma anche
quelli relativi a permuta e al conferimento delle stesse".

e quindi mi viene il dubbio di poter predisporre atto di divisione (o
scioglimento della comunione) con dirma digitale, senza intervento del
notaio in quanto tale ato sebbene non trasferisca propriamente la
proprietà della partecipazione è un atto di cui all'art. 2470 c.c.

proverò a chiamare il registro imprese per sapere come si
comporterebbero loro di fronte ad una richiesta di divisione eseguita
con tali fomrmalità

filiberto

Tango-

unread,
May 16, 2009, 7:02:26 AM5/16/09
to
filo ha scritto:

ivi a permuta e al conferimento delle stesse".

> e quindi mi viene il dubbio di poter predisporre atto di divisione (o
> scioglimento della comunione) con dirma digitale, senza intervento del
> notaio in quanto tale ato sebbene non trasferisca propriamente la

> propriet� della partecipazione � un atto di cui all'art. 2470 c.c.

> prover� a chiamare il registro imprese per sapere come si


> comporterebbero loro di fronte ad una richiesta di divisione eseguita

> con tali fomrmalit�

Ci dici poi come � andata a finire? Ho lo stesso problema non ho trovato
altra soluzione che l'atto notarile di divisione

--
Tango

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


filo

unread,
May 16, 2009, 12:05:34 PM5/16/09
to
On 16 Mag, 13:02, redlibertang...@yahoo.it (Tango-) wrote:
> filo ha scritto:
> ivi a permuta e al conferimento delle stesse".
>
> > e quindi mi viene il dubbio di poter predisporre atto di divisione (o
> > scioglimento della comunione) con dirma digitale, senza intervento del
> > notaio in quanto tale ato sebbene non trasferisca propriamente la
> > proprietà della partecipazione è un atto di cui all'art. 2470 c.c.
> > proverò a chiamare il registro imprese per sapere come si

> > comporterebbero loro di fronte ad una richiesta di divisione eseguita
> > con tali fomrmalità
>
> Ci dici poi come è andata a finire? Ho lo stesso problema non ho trovato

> altra soluzione che l'atto notarile di divisione
>
> --
> Tango
>
> questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuitohttp://www.newsland.it/newssegnala gli abusi ad ab...@newsland.it

Il notaio dice che di solito si evita l'atto notarile presentando al
registro imprese pratica di aggiornamento soci in sede di prima
comunicazione del trasferimento a seguito del decesso già con la quota
divisa e le parti imputate singolarmente agli eredi. Gli ho fatto
notare che tale prassi non è proprio corretta, ma la risposta è stata
evasiva...

Vi aggiornerò

filiberto

filo

unread,
May 19, 2009, 6:04:55 AM5/19/09
to
On 16 Mag, 18:05, filo <filiberto.ri...@gmail.com> wrote:
> On 16 Mag, 13:02, redlibertang...@yahoo.it (Tango-) wrote:
>
>
>
> > filo ha scritto:
> > ivi a permuta e al conferimento delle stesse".
>
> > > e quindi mi viene il dubbio di poter predisporre atto di divisione (o
> > > scioglimento della comunione) con dirma digitale, senza intervento del
> > > notaio in quanto tale ato sebbene non trasferisca propriamente la
> > > proprietà della partecipazione è un atto di cui all'art. 2470 c.c.
> > > proverò a chiamare il registro imprese per sapere come si
> > > comporterebbero loro di fronte ad una richiesta di divisione eseguita
> > > con tali fomrmalità
>
> > Ci dici poi come è andata a finire? Ho lo stesso problema non ho trovato
> > altra soluzione che l'atto notarile di divisione
>
> > --
> > Tango
>
> > questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuitohttp://www.newsland.it/newssegnalagli abusi ad ab...@newsland.it

>
> Il notaio dice che di solito si evita l'atto notarile presentando al
> registro imprese pratica di aggiornamento soci in sede di prima
> comunicazione del trasferimento a seguito del decesso già con la quota
> divisa e le parti imputate singolarmente agli eredi. Gli ho fatto
> notare che tale prassi non è proprio corretta, ma la risposta è stata
> evasiva...
>
> Vi aggiornerò
>
> filiberto

Altro notaio (quello che ha predisposto la dichiarazione di
succesione) ha consigliato di evitare atti di divisione, ma di
addivenire a cessioni di quote. La giustificazione è esclusivamente
per motivi fiscali (credo che si riferisse all'imposta di registro...
1% in caso di divisione, misura fissa in caso di cessione di quote).
Inoltre ho sia partecipazioni rappresentative di quote di srl sia di
pachetti azionari. per questi ultimi lo stesso notaio ha consigliato
di evitare atto pubblico o scrittura privata autentica, ma di
rivolgersi ad intermediario abilitato che, sempre attraverso una
cessione, produrrà lo stesso effetto.
filiberto

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