Il giorno lunedì 8 giugno 2015 14:05:54 UTC+2, Giulio ha scritto:
oppia tassazione con credito d'imposta.
>
> convieni con me?
No :-)
Partendo dal fatto che stiamo parlando di un RESIDENTE IN ITALIA
leggo nel comma 1
... gli stipendi .... che un residente di uno Stato contraente (ndr ITALIA) riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (ndr ITALIA) a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro
Stato contraente (ndr GERMANIA). Se l'attivita' e' quivi svolta (n.d.r. GERMANIA), le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato (n.d.r GERMANIA).
Poiché però nell'ultimo periodo di questo primo comma non è specificato "SOLTANTO" è da leggere che oltre ad essere tassato in ITALIA è tassato ANCHE in GERMANIA.
Veniamo al secondo comma:
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un
residente di uno Stato contraente (ndr ITALIA) riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente (ndr GERMANIA) sono imponibili SOLTANTO nel primo Stato (ITALIA) se:
e si devono verificare tutte e tre le condizioni è cioè:
1) che il residente ITALIANO che lavora in GERMANIA vi soggiorni inferiore a 183 gg (e nel tuo caso la condizione si verifica);
2) che il residennte ITALIANO che lavora in GERMANIA riceva il pagamento da un soggetto che NON E' RESIDENTE nell'altro stato (ndr GERMANIA) (quindi il datore di lavoro deve avere la residenza IN ITALIA);
3) che l'onere non sia sostenuto da una sede fissa o stabile organizzazione che il datore di lavoro (residente in ITALIA) dovesse avere in GERMANIA.
Se non ho capito male il dipedente viene pagato e l'onere è sostenuto da un datore di lavoro che ha residenza IN GERMANIA (parli di ditta tedesca).
Quindi il comma 2 non è verificato in tutte le sue condizioni e non applicabile ed è esclusivamente applicabile il comma 1.
Io l'ho sempre capita così :-)