Il giorno giovedì 13 dicembre 2018 19:26:37 UTC+1, Dot.Com. ha scritto:
> Forse fraintendi l’attività di COMMERCIO ambulante e a domicilio, con l’attività imprenditoriale di prestazioni di servizi dell’impresa di pulizie.
> Gli esoneri dell’art. 22 sono per lo più per attività commerciali, nella quale definizione non rientra ovviamente l’impresa di pulizie
per esempio un artigiano puo' registrare sui corrispettivi le fatture emesse quindi rientra nella disciplina del art 22 iva. Infatti era esentato dallo spesometro in quanto non era obbligato a fare fattura, a meno che fosse richiesta
cliente…..ma allorché era inferiore a 3000 mpmo andava a spesometro.
Quindi se dici al condominio vi faccio ricevuta e loro non insistono per la fattura…..potresti evitare la fattura elettronica. c'e una disposizione che
assimila gli artigiani ai commercianti ( vedi un idraulico che fa semplicememte
ricevuta fiscale)