"shailendra" ha scritto nel messaggio news:stqurj$tk$1...@gioia.aioe.org...
>
>Io sono nella via di mezzo. Rilevo i ratei di competenza della 14° e
delle ferie, mentre vado per cassa per quanto riguarda l'Inail (anche
perchè spesso, per ditte, magari società o imprese familiari, com uno o
pochi dipendenti, il costo relativo ai titolari/soci è più alto si
>quello relativo ai dipendenti)
incollo l'articolo linkato in precedenza:
Regime semplificato per cassa: la deducibilità del premio INAIL
Autore: Pasquale Pirone
Domanda – Per chi agisce nel regime semplificato per cassa, il premio INAIL
del titolare dell'attività economica va dedotto per competenza in base a
quanto stabilisce il TUIR art. 95 o comunque secondo il principio “di cassa”
e, quindi integralmente nel periodo d’imposta in cui è versato?
Risposta – Il regime semplificato per cassa, introdotto a decorrere dal 1°
gennaio 2017, prevede che il reddito dell’impresa sia determinato come
differenza tra ricavi “percepiti” nel periodo d’imposta e “spese sostenute”
nello stesso periodo. In realtà è più giusto parlare di un criterio di
determinazione del reddito improntato su un principio misto
“cassa-competenza”.
Infatti, la normativa prevede che, comunque, continuano a seguire il
criterio di competenza i seguenti componenti positivi di reddito: a) ricavi
da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa (art. 57 del TUIR); b) proventi
derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa (cd. immobili patrimoniali) (art. 90 del TUIR); c) plusvalenze
e sopravvenienze attive (artt. 86 e 88 del TUIR); d) redditi determinati
forfettariamente per le attività di allevamento di animali oltre il limite
di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR (art. 56, comma
5, del TUIR).
Continuano, inoltre, a soggiacere alle ordinarie regole fissate dal TUIR, i
seguenti componenti negativi di reddito: a) minusvalenze e sopravvenienze
passive (art. 101 del TUIR); b) quote di ammortamento di beni materiali,
anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing (artt. 64, comma
2, 102 e 103 del TUIR); c) perdite di beni strumentali e perdite su crediti
(art. 101 del TUIR); d) accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105
del TUIR); e) spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del TUIR); f) oneri
di utilità sociale (art. 100 del TUIR); g) spese relative a più esercizi
(art. 108 del TUIR); h) oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3,
del TUIR); i) interessi di mora (art. 109, comma 7, del TUIR).
Il premio INAIL è un onere contributivo e, quindi, in base a quanto appena
detto, ai fini della sua deducibilità nel regime semplificato per cassa,
valgono le ordinare regole del TUIR ed in particolare previste dall’art. 99
commi 1 e 3 TUIR (e non, come indicato dal lettore, dall’art. 95), Al comma
1 del citato articolo si legge che “Le imposte sui redditi e quelle per le
quali e' prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in
deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il
pagamento”. Al successivo comma 3 è sancito che “I contributi ad
associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui
sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale
deliberazione dell'associazione”.
In altre parole, gli oneri contributivi (e quindi, anche il premio INAIL)
restano deducibili secondo il principio di cassa e, dunque, integralmente
nell’esercizio in cui sono “versati”.