Antonio <
to...@tony.com> wrote in news:uh07q4$1molb$
1...@dont-email.me:
In tema di titolare effettivo e fiduciaria, riassumendo cio' che hai
scritto e correggi se ho eventualmente interpretato erronemente, una Srl e'
partecipata al 99% da un'altra Srl fiduciaria la quale a sua volta ha 2
soci persone fisiche al 50% ciascuno.
A prima vista si potrebbe indicare queste 2 persone come titolari effettivi
ma sai che dietro di loro ci sono i fiducianti ovvero i reali proprietari
del patrimonio.
L'amministratore della Srl cliente dovrebbe richiedere i dati dei reali
proprietari poiche' la normativa italiana prevede l'obbligo di identificare
i titolari effettivi delle societa' ovvero le persone fisiche che alla fine
detengono il controllo della societa'.
Quindi, verificato che i soci della fiduciaria sono solo formalmente i
titolari delle quote di quest'ultima e verificato che non sono i veri
proprietari del patrimonio e verificato quanto altro ancora piu' avanti
esposto, pertanto, in tal caso, in ultimo, l'amministratore della Srl tua
cliente dovrebbe richiedere i dati dei fiducianti ovverosia i soggetti che
detengono il controllo effettivo della societa'.
Nel merito tieni presente che il titolare effettivo e il fiduciario sono
due figure giuridiche diverse in una societa' a responsabilità limitata.
Il titolare effettivo e' la persona fisica che detiene il controllo
effettivo della societa' ovvero la persona che possiede o controlla
l'impresa o ne risulta beneficiaria.
Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della
Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare
effettivo puo' essere individuato in una persona fisica che detiene almeno
una delle seguenti condizioni:
- la proprieta' diretta, con la titolarita' di una partecipazione superiore
al 25% del capitale;
- la proprieta' indiretta, se la stessa titolarita' e' detenuta tramite
societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona.
In assenza di queste condizioni il titolare effettivo e' individuato
considerando nell'ordine questi requisiti:
- la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei
seguenti ruoli: fondatore, beneficiario, titolare di funzioni di
rappresentanza legale, direzione e amministrazione;
- la persona fisica (o le persone fisiche) che esercita il controllo sulla
societa' attraverso accordi contrattuali o altri mezzi.
D'altra parte il fiduciario e' una figura che agisce per conto di un'altra
persona, il fiduciante, che detiene il controllo effettivo della societa'.
Il fiduciario e' il soggetto che detiene formalmente la proprieta' delle
quote della societa' ma non ha il controllo effettivo della stessa, in
altre parole il fiduciario agisce come intermediario tra il fiduciante e la
societa' senza avere il controllo effettivo, il potere decisionale (ovvero
limitato) sulla gestione della societa' stessa.
Inoltre tieni presente che la societa' fiduciaria a sua volta e' tenuta a
rispettare la riservatezza sull'identita' del proprietario effettivo, a
meno che non ci siano obblighi di legge che impongono la divulgazione di
tali informazioni, sebbene esistono determinati casi in cui diverse
autorita' pubbliche possono chiedere ed ottenere notizie sui loro
fiducianti, in tal caso la richiesta dell'amministratore della tua cliente
Srl potrebbe e sottolineo potrebbe incappare alla eccezione ex legis
1966/1939 da parte della fiduciaria.
Che e' la normativa italiana che obbliga la società fiduciaria a rispettare
la riservatezza sull'identita' del proprietario effettivo, ovvero del o dei
fiducianti, Legge che regola l'attivita' delle societa' fiduciarie che si
occupano della gestione dei beni altrui e prevede l'obbligo di riservatezza
sulla titolarità dei beni intestati alla società fiduciaria.
Pero' la Legge n. 1966/1939 non si riferisce esplicitamente al segreto
fiduciario, ne' tantomeno ne definisce la violazione, pertanto, per
stabilire l'opponibilita' del segreto fiduciario e' necessario fare ricorso
in via mediata e analogica all'esame delle ulteriori norme che disciplinano
la materia nonche' all'assimilazione operata da dottrina e giurisprudenza
del contratto fiduciario al mandato senza rappresentanza.
A cio', tornando on topic, la normativa antiriciclaggio contenuta nel
D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 prevedendo l'obbligo per le societa'
fiduciarie di identificare i titolari effettivi delle societa', ovverosia
le persone fisiche che alla fine detengono il controllo della societa',
sebbene la societa' fiduciaria e' tenuta a rispettare la riservatezza
sull'identita' del proprietario effettivo.