-LA LEGGE
In particolare l'art 36 comma 4:
". L'imposta si applica ****in ogni caso separatamente*****, secondo le
rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di
ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo
comma dell'art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non
rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di
cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo
dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, sesto comma, per
le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata
forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater."
Il ****in ogni caso separatamente**** a me puzza di obbligo anche se ho
due attività diverse in ventilazione. Letteralmente intendo quello.
Però la ratio è da ricercare nel fatto che SE avessi ventilazione da una
parte e regime ordinario dall'altra rischierei un pastrocchio....
-1
Su questa linea ho trovato il manuale di datalog (che PURTROPPO non fa
giurisprudenza):
http://www.datalog.it/kingmanuali/Manuali/2_xC_Cont_Attivit%C3%A0%20Separate%20IVA.pdf
dove interpretano "Soggetti che esercitano contemporaneamente attività
di commercio al minuto per i quali è
stato adottato il regime di della ventilazione ed altre attività.
"
-2
QUI si parla ancora della questione:
http://iusletter.com/applicazione-iva-contabilita-al-bivio-della-moltiplicazione/
e si analizza in questo modo:
"In relazione alle ipotesi di cui sopra, diversamente dal caso
dell’esercizio congiunto di attività d’impresa e di lavoro autonomo,
l’obbligo di applicazione separata dell’Iva si giustifica in
considerazione delle particolari modalità connesse ai regimi speciali
richiamati, che rendono necessaria la tenuta di una distinta contabilità
Iva."
...quindi direi che secondo loro NON si deve tenere separata visto che
appunto la norma vuole solo evitare il mischiarsi di regimi iva non
omogenei. Ma io tratto due fattispecie entrambe in ventilazione.