On 26/09/2016 11:50, filo wrote:
> il commercialista arriverebbe così la fattura del dentista con IVA e conseguente non comprende tale documento nel sistema tessera sanitaria
Guarda un po' cosa ho trovato... e comunque se vogliamo spaccare il
capello in quattro, il tessuto operato durante un intervento di
chirurgia plastica si rigenera, il dente no. Una faccetta in zirconio è
equivalente ad una capsula dentaria, non è che il dentista può
modificare la forma del dente, per non parlare dei problemi legati alla
fonazione.
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Il 28 Gennaio 2005 ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la
Circolare 4/E a mettere la parola fine ai fraintendimenti, soprattutto
raccogliendo gli autorevoli spunti della Corte di Giustizia che negli
ultimi anni si è pronunciata più volte su fattispecie di esenzione delle
prestazioni sanitarie. In particolare la Circolare dell'Agenzia delle
Entrate prima spiega con parole semplici l'orientamento degli
eurogiudici e poi propone esempi pratici riferiti ai medici di famiglia,
ai medici legali, ai chirurghi estetici, alle prestazioni intramoenia e
ad altre prestazioni rese in situazioni particolari.
MEDICI DI FAMIGLIA
Sono esenti le seguenti prestazioni:
certificati per esonero dalla educazione fisica;
certificazione di idoneità per attività sportiva;
certificati per invio di minori in colonie o comunità;
certificati di avvenuta vaccinazione.
Sono soggette a Iva le seguenti prestazioni:
certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità
ordinaria;
certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
certificazione per riconoscimento di invalidità civile.
MEDICI LEGALI
«In generale vanno escluse dall’esenzione le attività rese dai medici
nell’ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite
attraverso l’esame fisico o in prelievi di sangue o nell’esame della
cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o
contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per
altre finalità non connesse con la tutela della salute».
CHIRUGHI ESTETICI
«Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in
quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del
soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute
della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia
congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es:
malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque
suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone».
PRESTAZIONI INTRAMOENIA
«Si ritiene opportuno segnalare, conclusivamente, che nei casi
richiamati, in cui sulla base dei principi formulati dalla Corte di
Giustizia la prestazione del medico non è riconducibile al trattamento
di esenzione (es. medicina legale), deve essere emessa fattura con
addebito di IVA anche se il sanitario opera in regime di intra-moenia.
In tale ipotesi, poiché il medico opera nel quadro di un rapporto
assimilato a quello di lavoro dipendente la prestazione sanitaria è
formalmente resa al paziente dall’ente di cui il medico è dipendente.
Per tale motivo sarà il predetto ente ad emettere la fattura con
applicazione dell’IVA al 20% (ora 21% n.d.a.)».