Adesso l'INPS a seguito di ispezione pretenderebbe (come al solito in
spregio alle recente sentenze della cassazione) che l'amministratore
unico fosse iscritto anche all'IVS commercianti in quanto trattasi di
società che svolge attività nel terziario (assimilato al commercio) e
l'A.U. presta la propria opera in azienda.
A me pare una folle vessazione (oltre che una str***ata)?
Personalmente, se l'INPS insiste, sarei per andare per vie legali!
Che ne dite?
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
[cut]
Tempo fa (non molto) postai sul NG una domanda in linea con la tua
situazione.
Il risultato fu una non soluzione :)
Per quanto mi riguarda ho risolto considerando che i soci hanno altre fonti
di reddito (cocopro universitarie) e, fintantoche queste restano prevalenti
rispetto ai risultati della società non li iscrivo ai commercianti. Poi si
vedrà
I risultati delel mie ricerche:
- i solerti funzionari inps o non ne sanno una mazza o ti dicono che ti devi
iscrivere
- in un commento ho trovato questa considerazione: il divieto di "cumulo"
(non mi viene il termine preciso) fra due posizioni assicurative
contemporanee non opera nei confronti della gestione separata in questo
senso: se tu sei dipendente/pensionato/artigiano/commerciante/quello che ti
pare e questa attività è prevalente, devi pagare anche la gestione separata
(che se ne "frega" di essere in coabitazione con altre forme
pensionistiche). Non funziona invece il viceversa: se tu hai un'occupazione
prevalente soggetta a tassazione separata, nel momento in cui hai anche
un'altra occupazione (es. commercianti) questa sottostà al divieto di
"cumulo" per cui non si applica.
Il commento mi sembrava ben fatto e partiva proprio dalla lettera delle
norme relative alla gestione separata.
Di qui la soluzione che ho scelto per il mio caso. Meno difendibile mi
sembra la situazione in cui la prevalenza della gestione separata emerga da
un compenso ammistratore dato dalla stessa società in cui si lavora,
soprattutto se non ci sono dipendenti o collaboratori tali da giustificare
una prevalenza del lavoro amministrativo rispetto a quello operativo.
Se ho detto cavolate ho scritto in un italiano incomprensibile mi scuso: è
venerdì sera e la settimana è stata particolarmente pesante (oltre al carico
di bilanci del periodo bando di finanziamento pubblicato il 17 marzo e in
scadenza il 31 con preventivo appuntamento per la validazione e business
plan richiesto da bestemmia:
http://www.luccalavoro.it/news_dettagli.asp?idNews=50 )
--
IlCapa
> Meno difendibile mi
>sembra la situazione in cui la prevalenza della gestione separata emerga da
>un compenso ammistratore dato dalla stessa societą in cui si lavora,
>soprattutto se non ci sono dipendenti o collaboratori tali da giustificare
>una prevalenza del lavoro amministrativo rispetto a quello operativo.
Qui invece il lavoro operativo č svolto da altri 5 o 6 soci, tutti
tecnici (ingegneri, geometri, periti) assunti con contratto di lavoro
dipendente. L'amministratore fa effettivamente all'80% (minimo) un
lavoro di organizzazione, coordinamento e amministrazione.
Grazie per la risposta.
Cass., sez. lav., 5.10.2007, n. 20886
Contributi previdenziali - Socio amministratore di Srl - Iscrizione
alla gestione separata ex legge n. 335/1995 - Incompatibilità con la
permanenza dell'obbligo contributivo alla gestione commercianti ex
legge n. 662/1996 - Requisito della prevalenza dell'attività svolta
(art. 1 comma 208, legge n. 662/1996)In applicazione dell'art. 29
comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, come sostituito dall'art.
1 comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, colui che
nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività
di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere
l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di
abitualità e prevalenza. Nell'incompatibile coesistenza delle due
corrispondenti iscrizioni (gestione commercianti e gestione separata)
è onere dell' inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione
corrispondente all'attività prevalente.
La soluzione della Cassazione
Su questo quadro interpretativo si innesta la sentenza della
Cassazione che, riepilogando velocemente i termini della questione,
conclude in diritto per la incompatibilità tra le due forme di
iscrizione obbligatoria, essenzialmente sulla base del disposto
normativo di cui all'art. 1, comma 208, cit.
Il caso affrontato è quello classico di un socio amministratore di una
Srl iscritto alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge
n. 335/ 1995 e contestualmente iscritto, su domanda, alla gestione
commercianti in qualità di socio lavoratore (art. 1 comma 203, legge
n. 662/1996). Il socio contesta la permanenza dell'obbligo
contributivo nella gestione commercianti, dichiarando che l'attività
prevalente è quella di amministratore, per la quale è sufficiente
l'iscrizione alla gestione separata.
La Cassazione rileva preliminarmente che mentre l'art. 1 comma 203,
della legge n. 662/1996 riguarda gli esercenti attività commerciale,
il successivo comma 208 riguarda i lavoratori autonomi che esercitano
contemporaneamente, anche in un'unica impresa varie attività autonome
assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria. Ebbene,
quasi rovesciando il ragionamento, la sentenza si sofferma
sull'analisi letterale di questo ultimo comma, precisando che
nell'ambito delle attività autonome cui tale norma fa riferimento
rientrano anche i soggetti che esercitano il lavoro autonomo, sia pure
in forma professionale abituale ancorché non esclusiva, cioè i
soggetti tenuti alla iscrizione alla gestione separata. Se così è, a
fronte di una pluralità di attività autonome assoggettabili a forme
diverse di assicurazione, l'unico criterio che può indirizzare
l'interprete è quello della prevalenza : solo in presenza di attività
di lavoro svolta in modo prevalente può delinearsi un corrispondente
obbligo contributivo. E dove c'è prevalenza non può esserci
compatibilità tra le due iscrizioni.
Circa l'argomento reddituale ed il rischio che vi possa essere una
duplice contribuzione a fronte di una sola fonte di reddito, è
indifferente alla diversa interpretazione che si voglia offrire del
comma 208 citato, beninteso dovendosi assumere come passaggio
necessario la somma dei due redditi prodotti al fine di evitare il
rischio, ben più reale, di sottrazione di un reddito al prelievo
contributivo.
Spetta infine all' inps, come da legge, l'individuazione
dell'assicurazione di riferimento, in base all'indagine sulla
prevalenza dell'attività in concreto svolta. La Corte fa in tempo a
suggerire tuttavia che tale indagine dovrà essere effettuata in
concreto e non semplicemente sulla base di quanto dichiarato da chi
intende iscriversi alla gestione commercianti. Laddove infatti, in
tale richiesta, l'istante affermi di svolgere la propria attività
commerciale con i caratteri di abitualità e prevalenza, tale
dichiarazione non ha valore confessorio, in quanto costituisce
adempimento di obbligo di legge. E l'oggetto di tale dichiarazione non
potrà costituire un fatto da far valere contro il dichiarante.
La soluzione offerta dalla Corte solo in apparenza lascia sullo sfondo
la questione relativa alla individuazione, all'interno dell'attività
svolta dal socio amministratore di Srl, delle attività riferite al
ruolo di amministratore e delle attività invece riferibili all'aspetto
più propriamente commerciale della società. Preso atto che deve
applicarsi il criterio della prevalenza, non è sufficiente infatti
l'individuazione delle attività e la loro collocazione in uno o
nell'altro ambito, bensì occorre, da parte del soggetto cui è
riconducibile lo specifico interesse, provare la prevalenza di un tipo
di attività, rispetto all'altro. Mentre l'iscrizione alla gestione
separata attiene all'espletamento della carica sociale, e riguarda
attività di partecipazione alla gestione, di indirizzo e di
rappresentanza, l'attività del socio lavoratore riguarda più da vicino
l'oggetto dell'attività aziendale e si misura rispetto al
raggiungimento dello scopo per cui l'azienda è nata, anche con
riferimento al contesto operativo (numero di dipendenti, parco
clientela, natura dell'attività).
In teoria la distinzione è semplice, trattandosi di due attività tra
loro non del tutto omogenee (anche se si è autorevolmente sostenuto
che, in realtà, siano entrambe riconducibili ad una forma più ampia di
"gestione" amministrativa dell'azienda).
Nella pratica, tuttavia, raggiungere la prova della prevalenza di una
attività rispetto all'altra non sarà così agevole, per le ragioni cui
abbiamo accennato. Proprio per questo diventa importante ed ha un
senso rimeditare l'ulteriore indicazione fornita dalla Corte in punto
di negazione di un qualsiasi valore confessorio alla dichiarazione
contenuta nella domanda di iscrizione alla gestione. Ragionando sulla
base dei generali principi in punto di ripartizione degli oneri
probatori, pare infatti difficile che tale circostanza riesca a
sollevare il privato, che abbia chiesto la cancellazione dalla
gestione commercianti in cui era stato iscritto su domanda, dall'onere
di dimostrare comunque la prevalenza dell'attività di amministratore,
onde procedere alla cancellazione dalla gestione separata, laddove
l'ente previdenziale non abbia effettuato alcuna indagine difforme
rispetto a quanto affermato dallo stesso lavoratore.
LA DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Corte d'Appello di Venezia 25 luglio 2007Previdenza - Socio
amministratore di Srl - Iscrizione gestione separata legge n. 335/
1995 - Pretesa iscrizione nella gestione commercianti legge n.
662/1996 - Presupposti - Art. 1, comma 208 - Non applicabilità - Art.
1, comma 203 - Onere probatorio
La Corte d'Appello di Venezia, pur propendendo per la compatibilità
della doppia contribuzione nella gestione separata ed in quella
commercianti del socio amministratore di Srl che svolga all'interno
della società attività lavorativa, accoglie una importante distinzione
tra attività amministrativa ed attività lavorativa, in quanto attività
ontologicamente diverse, che pone al riparo da ingiustificate ed
illegittime duplicazioni di oneri contributivi, oltre a soffermarsi
sugli oneri probatori a carico dell' inps.La Corte d'Appello, pur
dichiarando la legittimità della doppia contribuzione nelle diverse
gestioni di cui alla legge n. 335/1995 e legge n. 662/1996 annulla le
cartelle esattoriali impugnate dal socio-amministratore (nel caso
specifico socio unico di Srl) per questioni attinenti all'onere
probatorio a carico dell' inps.Nella fattispecie la Corte, pur
sostenendo una interpretazione restrittiva dell'art. 1 comma 208,
della legge n. 662/1996, esplicita la distinzione tra attività
amministrativa e attività lavorativa svolta dal socio-
amministratore.Compatibilità tra iscrizione alla gestione separata e
alla gestione commercianti (Art. 1 c. 208, legge n. 662/1996)Con
riferimento al comma 208 dell'art. 1, in base al quale, qualora il
soggetto svolga contemporaneamente più attività assoggettabili a
diverse forme contributive deve essere iscritto alla sola gestione
relativa all'attività prevalente, la Corte rileva che non sussiste
incompatibilità tra le due diverse iscrizioni di cui alla legge n.
335/1995 e alla legge n. 662/1996.Il Collegio, infatti, sottolinea che
la compatibilità tra le due diverse iscrizioni è ricavabile dalla
disciplina legale, la quale prescrive da un lato l'obbligatorietà
dell'iscrizione nella gestione separata anche se l'attività svolta dal
socio amministratore, seppur abituale, non sia esclusiva (1) e
dall'altro l'aumento del contributo dovuto alla gestione separata
qualora il soggetto non sia iscritto ad altre forme obbligatorie
(2).L'art. 1, comma 208, inoltre, non può trovare applicazione al caso
di socio-amministratore di Srl che svolga all'interno della società
anche attività lavorativa in quanto il giudizio di prevalenza
richiesto dalla norma non può essere effettuato tra attività non
omogenee come quella di amministratore e quella di socio lavoratore
(3).La Corte d'Appello prosegue rilevando che il carattere della
disomogeneità delle due attività si desume, e a dire del Collegio è
confermata, anche dal fatto che le basi imponibili per il calcolo
della contribuzione sono diverse.Nel caso della contribuzione per la
gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 infatti, la base
imponibile è rappresentata dai compensi percepiti in ragione
dell'attività di amministratore (con esclusione di qualsivoglia
minimale), mentre la base imponibile per il calcolo dei versamenti da
effettuare nella gestione commercianti è rappresentata, oltre al
minimale previsto dalla legge e dovuto a prescindere da quanto
percepito, dalla parte di reddito di impresa attribuita al socio in
ragione della sua quota di partecipazione agli utili.La Corte, dunque,
conclude sul punto stabilendo che il giudizio di prevalenza previsto
dal comma 208 sopra citato possa essere effettuato solo qualora il
soggetto, all'interno della società, svolga attività lavorative
omogenee che "possono dar luogo a diverse iscrizioni nella gestione
commercianti o in quella Artigiani" (così testualmente nella
sentenza).Distinzione tra attività amministrativa e attività
lavorativa del socio amministratore(Art. 1 comma 203, legge n.
662/1996)A questo punto, ammessa la compatibilità tra le due diverse
iscrizioni (gestione separata e gestione commercianti) la Corte
d'Appello affronta il problema relativo al presupposto per determinare
tale doppia contribuzione, ossia l'esercizio da parte del socio
amministratore di una vera e propria attività di lavoro, svolta
all'interno della società con i caratteri della abitualità e della
prevalenza, come indicato dall'art. 203, comma 1, legge n.
662/1996.Tale attività, si rileva, deve derivare dalla qualità di
socio (con esclusione, dunque, di qualsiasi ulteriore rapporto), ma
soprattutto deve essere diversa ed ulteriore rispetto alla mera
attività amministrativa derivante dalla qualità di socio o
amministratore.In altre parole la Corte, accogliendo in toto quanto
sostenuto dall'appellante, separa le due attività (attività
amministrativa da un lato e attività lavorativa dall'altro) e analizza
i caratteri essenziali e distintivi di ciascuna di esse.L'attività
amministrativa -infatti- si basa su una relazione di immedesimazione
organica che comporta, a seconda della portata della delega, la
partecipazione del socio all'attività di gestione, l'espletamento di
una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta ad eseguire
il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo
sociale.L'attività del socio-lavoratore, al contrario, è finalizzata
alla realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento
operativo attraverso il concorso alla collaborazione prestata a favore
della società da lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, ecc.
(4).Il discrimine, quindi, per l'individuazione dell'una o dell'altra
attività è dato dallo scopo ultimo al quale tende l'attività stessa:
quella del socio amministratore è finalizzata alla realizzazione del
contratto di società, mentre quella del socio lavoratore è finalizzata
alla realizzazione dello scopo sociale.Ed è proprio a questo ultimo
elemento (realizzazione dello scopo sociale) che deve coordinarsi con
la previsione dell'art. 1 comma 203, legge n. 662/1996 in base al
quale l'iscrizione è dovuta solo per i titolari di imprese che
partecipino personalmente al lavoro aziendale un carattere di
abitualità e prevalenza.Onere probatorioFissati dunque questi principi
(compatibilità tra iscrizione nella gestione separata e nella gestione
commercianti e distinzione tra attività amministrativa e attività
lavorativa svolta all'interno della società dal socio-amministratore)
la Corte d'Appello analizza la fattispecie concreta portata alla sua
attenzione e rileva una lacuna probatoria a carico dell' inps. Il caso
riguarda il socio-amministratore di una Srl che gestisce alcuni
alberghi. In forza della sua qualifica il sig. C.A. ha sempre versato
i contributi nella gestione separata e, all'inizio del 1999, in base
ad un'erronea interpretazione dell'art. 1 comma 203, legge n.
662/1996, ha inoltrato domanda di iscrizione alla gestione Ivs in
qualità di socio della S., ma, avvedutosi dell'errore, anche a seguito
dei successivi chiarimenti dell'Istituto di previdenza, ha inoltrato
ricorso in via amministrativa per ottenere la cancellazione dalla cd.
gestione commercianti, sul presupposto che, nel caso di specie,
l'attività sociale non viene esercitata secondo il diktat della
circolare inps n. 12/1999 (a chiarimento della norma citata)
"prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari" . A
seguito di tale ricorso, la riscossione del presunto credito
contributivo è stata dapprima sospesa e successivamente comunicata al
sig. C.A. la deliberazione adottata dal Comitato centrale inps con la
quale il ricorso inoltrato era stato respinto.Da qui le pretese
contributive azionate con successive cartelle esattoriali.La Corte
d'Appello, accogliendo ancora una volta le difese dell'appellante,
riscontra una lacuna probatoria a carico dell' inps.Quest'ultimo,
infatti, non ha fornito prova alcuna della fondatezza della propria
pretesa contributiva poiché non ha provato (neppure in primo grado)
l'esercizio da parte del sig. C.A. di attività lavorativa ulteriore e
distinta da quella di carattere gestorio ed amministrativa con il
carattere della abitualità e della prevalenza.In particolare in primo
grado nessuna attività istruttoria era stata svolta ed il giudicante
aveva ritenuto matura la causa per la decisione dopo lo svolgimento
della prima udienza.La Corte, a tal riguardo, accoglie la doglianza
del sig. C.A. circa il mancato rispetto dei principi in materia di
ripartizione dell'onere probatorio, che, nei giudizi di opposizione a
cartella di pagamento, prevede l'onere della fondatezza della pretesa
contributiva a carico dell' inps.L'Istituto, infatti, in primo grado
aveva dedotto un solo capitolo di prova del tutto generico ed
inammissibile ed in ogni caso, come testualmente in sentenza
"compatibile con quanto dedotto in primo grado dall'appellante e
ribadito in questa sede dallo stesso" ossia che il sig. C.A. non
svolgeva all'interno della società attività lavorativa caratterizzata
dalla abitualità e dalla prevalenza.La Corte d'Appello, prosegue poi,
facendo un'ulteriore osservazione. Il carattere della abitualità e
della prevalenza dell'attività lavorativa asseritamene svolta dal
socio amministratore non può essere dedotta dalla richiesta di
iscrizione alla gestione commercianti a suo tempo presentata dal sig.
C.A. in quanto nella stessa non era stata compilata la dichiarazione
riferita appunto allo svolgimento di "attività con carattere di
abitualità e prevalenza" e, pertanto, la sottoscrizione della
richiesta non può essere intesa come ammissione di tale elemento.
Sulla base di questi elementi la Corte d'Appello di Venezia ha
annullato le cartelle esattoriali.
>Cass., sez. lav., 5.10.2007, n. 20886
Ti ringrazio per questa e per le altre due segnalazioni; purtroppo
però l'INPS ha espressamente dichiarato che con le sentenze della
cassazione ci si pulisce il c**o e procede per la propria pervicace
strada.
Chiedevo quindi se qualcuno aveva già avuto esperienze o comunque
notizie in merito allo specifico caso delle società di ingegneria.