L’impresa che non esegue i lavori per il bonus facciate restituisce le somme ricevute
Una decisione del Tribunale di Torino ha esaminato il caso dell’inadempimento dell’appaltatore di un intervento edilizio
/ Cecilia PASQUALE e Arianna ZENI
Martedì, 7 novembre 2023
Una recente sentenza del Tribunale di Torino, la n. 3756/2023, si è pronunciata su una fattispecie che è destinata a generare molto contenzioso, vale a dire quella dei rapporti contrattuali che gravitano intorno ai bonus edilizi. Sono diverse le prestazioni che imprese appaltatrici e professionisti si sono impegnati a eseguire per dare corso a questi bonus e che, per diverse ragioni, tra cui l’elevata richiesta, sono rimaste inadempiute; questo, peraltro, in una materia governata da termini e scadenze, ove il ritardo può comportare la perdita della possibilità di accedere al beneficio (si veda “Superbonus al 110% «all’ultimo giro»” dell’11 settembre 2023).
Va premesso che il Tribunale di Torino si è pronunciato all’esito di un procedimento semplificato di cognizione, in cui la controparte non si è costituita e non ha assolto l’onere di provare l’esatto adempimento alle obbligazioni assunte, pertanto il giudice ha deciso sulla base delle sole allegazioni dell’attore.
Nel caso di specie, un condominio stipulava con un’impresa appaltatrice, a dicembre 2021, un contratto di appalto per la realizzazione di opere che godevano del bonus facciate al 90% (art. 1 commi 219-223 L. 160/2019), per le quali si optava per lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020).
Nello stesso mese, il condominio, con due bonifici, pagava all’appaltatore il 10% dell’importo dei lavori e quanto dovuto per le attività di raccolta della documentazione finalizzata alla cessione del credito e di computo metrico. Effettuava poi un ulteriore pagamento a titolo di costi per l’asseverazione di congruità delle spese, per la stesura del computo metrico e per il visto di conformità, per un totale di circa 57.000 euro.
Poiché l’impresa non iniziava i lavori nel termine convenuto, il condominio inviava solleciti e diffide ad adempiere e, infine, deliberava di recedere dal contratto a giugno 2022. Tale facoltà, come si evince dal testo della decisione, era prevista dall’appalto, secondo il disposto dell’art. 1373 c.c.
La ditta rifiutava di restituire quanto già pagato e proponeva di cedere il credito ad altra impresa, proposta che era rigettata dal condominio. Questo, pertanto, agiva in giudizio per ottenere la restituzione di quanto pagato con i primi due bonifici, oltre al risarcimento dei danni “a titolo di rimborso dei costi per l’asseverazione della congruità delle spese, computo metrico e visto di conformità”, nonché un ulteriore importo a titolo di penali da ritardo, in applicazione di una clausola del contratto che prevedeva l’applicazione di una penalità giornaliera per eventuali ritardi nell’ultimazione lavori, pari a 100 euro al giorno.
Il giudice ha accolto il ricorso del condominio, rideterminando gli importi richiesti.
Preliminarmente, il Tribunale ha dichiarato legittimo il recesso e, quindi, la conseguente risoluzione del contratto (a cui peraltro la convenuta risulta avesse aderito, non avendo mosso alcuna obiezione alle contestazioni di totale inerzia mosse dal condominio). Ex art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, il che significa che gli importi eventualmente corrisposti, in esecuzione del contratto, tra la sua conclusione e la risoluzione devono essere restituiti.
Pertanto, l’impresa è stata condannata:
- alla restituzione delle somme pagate in relazione alle prime due fatture (10% dei lavori, raccolta della documentazione finalizzata alla cessione del credito e computo metrico), oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo;
- alla restituzione dell’importo corrisposto per l’asseverazione di congruità delle spese (che non si qualifica come danno, come aveva invece sostenuto il ricorrente).
Penali non dovute se il termine per l’ultimazione dei lavori non è scaduto
È stato escluso, invece, il pagamento di un ammontare a titolo di penali da ritardo, in quanto la clausola di cui si chiedeva l’applicazione faceva discendere le penali da ritardi “nell’ultimazione dei lavori”, ma il termine per l’ultimazione dei lavori era individuato nel 30 luglio 2022, dopo la presentazione del ricorso. È stata, quindi, ritenuta infondata la richiesta di una penale che sarebbe maturata in un periodo antecedente sia al termine pattuito per l’ultimazione, sia all’esercizio del recesso da parte del committente.
La sentenza in commento, peraltro, non si occupa della detrazione del 90%, per la quale si è optato per lo sconto in fattura le cui rate del relativo credito d’imposta sono state indebitamente utilizzate dal fornitore/cessionario.