max ha scritto:
> Buonasera al NG,
> vorrei porre una domanda circa la correttezza di una richiesta di
pagamento
> ICI da parte del Comune.
> Nel piano regolatore uno stacco di terreno di 2000 mq è stato inserito,
> insieme ad alcuni altri, in una ZCV (zona di concentrazione volumetrica).
> Questo comporta, tra l'altro, che i singoli proprietari dei terreni
inseriti
> nella ZCV non possono richiedere indipendentemente l'autorizzazione ad
> edificare ma debbono presentare, tutti insieme, un unico progetto dando
> incarico ad un tecnico. Basta che anche uno solo dei proprietari non sia
> interessato che tutto quanto si blocca, gli altri non possono presentare
> nessun progetto.
> Come se questo non bastasse, il proprietario dello stacco di terreno in
> questione, in base al PRG, dovrà cedere parte del terreno al Comune per
> "opere di pubblica utilità".
> L'ufficio tributi del Comune invia al proprietario un avviso di
accertamento
> per ICI, imponendo il pagamento del tributo all'aliquota massima e per i 5
> anni precedenti considerandolo terreno edificabile perchè così è indicato
> nel PRG e calcolandone il valore sulla base delle compravendite di terreni
> simili (che però non hanno il vincolo della ZCV) e tenendo conto di tutti
i
> mq del terreno, anche se circa un terzo di questi dovrebbero essere ceduti
> al Comune ed una parte del rimanente con ogni probabilità al proprietario
di
> un altro terreno della ZCV a cui tutto il terreno dovrebbe essere
> espropriato per farne un parcheggio.
> Il proprietario, però, di fatto non può usufruire di tale terreno come
> edificabile per il vincolo indicato prima (ZCV, necessità di agire insieme
> agli altri proprietari). Anche tentare di vendere il terreno in tale
> condizione è impresa a dir poco disperata (nessuno, con la testa sulle
> spalle, acquisterebbe un terreno siffatto a quotazioni di terreno
> edificabile).
> In definitiva, non solo il proprietario non può in maniera indipendente
fare
> nulla in tale terreno, ma anche nel caso in cui si arrivasse ad una
> edificazione la parte che gli resterebbe sarebbe molto ridotta e nel
> frattempo il Comune lo tassa come terreno edificabile per tutta
> l'estensione, anche quella che lo stesso Comune dovrebbe espropriare.
> Girando su internet ho trovato una sentenza della Cassazione che dice, in
> parole povere, che ai fini ICI un terreno può essere considerato
edificabile
> solo se lo è realmente, non potenzialmente. In presenza di vincoli alla
> edificazione il terreno deve essere tassato come agricolo.
>
http://www.altalex.com/index.php?idnot=221
> Devo procedere con un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e
> vorrei citare questa sentenza.
> Secondo voi tale sentenza è applicabile al caso descritto?
> Qualcuno ha suggerimenti in merito?
Io penso che l'approvazione del PSC, almeno da noi in Emilia Romagna, non
cambi le cose ai fini ICI e sia legittimo continuare a pagarla sul
valore
agricolo fino all'approvazione degli strumenti attuativi , cioé il POC o
il
RUE o come diavolo si chiamano oggi i vecchi piani particolareggiati.
Ti copio e incollo uno stralcio di parere che ho fatto qualche mese per
un
cliente:
"Il PSC infatti non possiede un’autonoma potestà conformativa ma
costituisce
il primo passo di una tipologia di pianificazione urbanistica comunale
che,
solo ove giunta alla composizione finale, acquista efficacia in termini di
conformazione della proprietà privata.
Tali affermazioni sono state riprese e condivise anche dal T.A.R. Emilia
Romagna, sede di Parma, che, con sentenza n. 578/2007, ha ribadito che “il
piano strutturale comunale non possiede un’autonoma potestà conformativa,
potendo la definitiva classificazione urbanistica essere impressa alla
proprietà solo al termine dell’ <<iter>> comprendente anche l’adozione
anche
degli altri strumenti pianificatori, ovvero il piano operativo comunale e
il
regolamento urbanistico ed edilizio”.
Parimenti, con sentenza n. 1667 del 25 luglio 2007, il T.A.R. per l’Emilia
Romagna, sede di Bologna, ha affermato che “la Legge regionale E.R. n.
20/2000 ha previsto un ventaglio pianificatorio articolato in tre momenti
ossia il Psc, il Poc e il Rue e, pertanto, l’ambito pianificatorio prima
riservato – a livello comunale – allo strumento urbanistico generale
(PRG),
risulta ora integralmente <<coperto>>, in Emilia – Romagna, solo dalla
contemporanea presenza/interazione dell’insieme di tre nuovi strumenti
pianificatori (PSC, RUE, POC). Nessuno di questi tre nuovi strumenti è,
isolatamente preso, in grado di riassumere in sé la stessa capacità di
incidenza del <<vecchio>> PRG; nessuno, neppure il PSC che costituisce il
momento privilegiato di conoscenza e analisi del territorio, attraverso la
c.d. <<descrizione fondativa>>, sulla base della quale ogni Comune,
considerate le proprie caratteristiche e vocazione, può compiere <<le
scelte
strategiche di assetto e sviluppo>>”.
Da ultimo, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5832 del 6 novembre
2007,
non nota ai più, ha negato (sia pure in sede cautelare) la sospensione
dell’esecuzione della citata sentenza n. 1667/2007, affermando
espressamente
che essa appare formulata “in corretta attuazione della disciplina
contenuta
nella L.R. 20/2000”.
Alla luce del quadro normativo di cui alla legge regionale n. 20/2000 e
del
richiamato orientamento giurisprudenziale amministrativo, si ritiene
dunque
che, ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), la classificazione operata
dal Piano Strutturale Comunale – avendo valenza generale - non possa
conferire in via definitiva il carattere di edificabilità alle aree
oggetto
della pianificazione.
Solo l’adozione delle disposizioni attuative contenute nel RUE e nel POC -
perfezionando l’iter procedimentale avviato per la pianificazione
territoriale e urbanistica comunale – può imprimere un determinato vincolo
conformativo alla proprietà privata, classificata come edificabile dal
PSC,
con conseguente assoggettabilità all’ICI delle relative aree"
Speriamo che Sergio Lo Cascio sia d'accordo:-)
Ciao
--
Tango-
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