Narkive ha scritto:
Prima di tutto ti auguro di riprenderti dal punto di vista fisico.
Nel merito, per rispondere alle tue domande occorrerebbe prima leggere i
patti sociali.
Comunque, in linea di massima, io direi che:
1) la giurisprudenza ammette il recesso del socio (anche se la snc fosse a
tempo determinato) quando, per malattia o per infortunio o per
sopravvenuta
causa oggettiva, un socio non sia più in grado di seguire gli affari della
società.
2) in caso di recesso propriamente detto, la quota non la lasci a nessuno.
Semplicemente usciresti dalla compagine sociale e la quota verrebbe
liquidata dalla società, che continuerebbe la sua attività con gli altri
soci.
Un'altra tecnica che consente di raggiungere lo stesso risultato, sia pure
con diverso impatto fiscale, è quella di cedere la quota a uno o più soci.
Se poi venisse meno la pluralità dei soci, la conseguenza sarebbe
l'estinzione della società cui spesso consegue la prosecuzione della
attività in capo al socio superstite.
3) a mio parere resta la tua responsabilità illimitata per i debiti
contratti fino alla data di effetto del recesso.
Concludo osservando che la soluzione non è facile ed è necessario che tu
ti
faccia assistere da un professionista.
Comunque, prima di intraprendere vie legali, evidentemente è opportuno
sondare gli altri soci.
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Tango-
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