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tassi Bot

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anastasia

unread,
Jan 9, 2012, 6:49:38 AM1/9/12
to
Buongiorno a tutti, l'art. 117 tub prevede che ....
il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le
operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro
annuali
o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e
delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del
contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi
precedenti lo svolgimento dell’operazione....
qualcuno sa dirmi cosa si intende per emessi nei dodici mesi
precedenti lo svolgimento dell’operazione..? quali sono i momenti da
prendere in considerazione?
Grazie a tutti in anticipo.

Sparrow®

unread,
Jan 9, 2012, 8:27:41 AM1/9/12
to
Sembra che la norma indichi quali siano i momenti da prendere in
considerazione.


anastasia

unread,
Jan 9, 2012, 8:39:50 AM1/9/12
to
il contratto è del 1985 se considerassi i tassi bot del 1984 sarebbero
maggiori a quelli usurai in alcuni anni successivi....se considerassi
quelli emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento di ciascuna
operazione diventerei invece pazza...

Luca V

unread,
Jan 10, 2012, 7:20:33 AM1/10/12
to
questa norma si applica spesso in sede di riconteggio degli interessi
in mancanza/nullità del contratto di apertura di c.c.

Per ogni anno si sostituiscono i tassi applicati dalla banca con il
tasso nominale massimo e minimo dei bot a 12 mesi del anno precedente.
Per capirsi per tutto l'anno "x" sostituisci i tassi debitori del
correntista con il valore minimo dei bot a 12 mesi dell'anno "x-1" e i
tassi creditori con il valore massimo.

Fai attenzione però che tale articolo del tub si applica solo dalla
data del 12 luglio 1992(data di entrata in vigore della legge), prima
di tale data a mio avviso (e non solo mi sentirei di dire con
tranquillità) si sostituiscono entrambi i tassi (debitore/creditore)
con i tassi legali dell'anno di riferimento.


Sparrow®

unread,
Jan 10, 2012, 9:41:17 AM1/10/12
to
Luca V wrote:
>> Buongiorno a tutti, l'art. 117 tub prevede che ....

> Fai attenzione però che tale articolo del tub si applica solo dalla
> data del 12 luglio 1992(data di entrata in vigore della legge)

Quel decreto legislativo e' entrato in vigore l'1/1/94.


anastasia

unread,
Jan 10, 2012, 10:29:04 AM1/10/12
to
il contratto è del 1985...il consulente pretende la liquidazione ai
tassi bot del 1984....o del 1992 per l'intero rapporto...ciò infatti
sarebbe assurdo visto che in alcuni anni il tasso sarebbe usuraio...
grazie....

anastasia

unread,
Jan 10, 2012, 10:57:04 AM1/10/12
to
On 10 Gen, 13:20, Luca V <NoS...@it.it> wrote:
scusa un'altra domanda...se il contratto riporta la dicitua: spese di
tenuta conto, postali e bolli a carico del correntista....devo
conteggiarle oppure escluderle in quanto non indicate in modo
specifico?

Luca V

unread,
Jan 11, 2012, 6:50:28 AM1/11/12
to
Codesto dipende molto dagli orientamenti dei tribunali...io solitamente
non rimuovo le spese di tenuta conto anche se non dettagliatamente
pattuite in contratto, piuttosto rimuovo le spese di capitalizzazione(a
volte chiamate di chiusura conto) quando si passa da una
capitalizzazione trimenstrale ad una annuale(e quindi le togli per 3
trimenstri) o finale (le lasci solo per l'ultimo trimestre).
Si rimuovono invece le cms se nel contratto non è indicata una
percentuale precisa ma c'è il rinvio agli usi su piazza.


Luca V

unread,
Jan 11, 2012, 6:54:18 AM1/11/12
to
di fatto è assurdo...ad ogni anno (IMHO) devi sostituire i tassi con
quelli bot dell'anno precedente..


Luca V

unread,
Jan 11, 2012, 6:57:23 AM1/11/12
to
> Luca V wrote:
>>> Buongiorno a tutti, l'art. 117 tub prevede che ....
>
>> Fai attenzione perᅵ che tale articolo del tub si applica solo dalla
>> data del 12 luglio 1992(data di entrata in vigore della legge)
>
> Quel decreto legislativo e' entrato in vigore l'1/1/94.

Hai ragione, io avevo in mente la legge 154/1992 entrata in vigore
appunto a luglio del 92 (mi confondo sempre tra l'8 o il 12)


Sparrow®

unread,
Jan 11, 2012, 7:41:17 AM1/11/12
to
Luca V wrote:
> Hai ragione, io avevo in mente la legge 154/1992 entrata in vigore
> appunto a luglio del 92

Forse confondi la data di entrata in vigore di quella legge con la data
di acquisto dell'efficacia di alcune sue disposizioni?


anastasia

unread,
Jan 11, 2012, 10:19:59 AM1/11/12
to
On 11 Gen, 12:57, Luca V <NoS...@it.it> wrote:
> > Luca V wrote:
> >>> Buongiorno a tutti, l'art. 117 tub prevede che ....
>
> >> Fai attenzione per che tale articolo del tub si applica solo dalla
> >> data del 12 luglio 1992(data di entrata in vigore della legge)
>
> > Quel decreto legislativo e' entrato in vigore l'1/1/94.
>
> Hai ragione, io avevo in mente la legge 154/1992 entrata in vigore
> appunto a luglio del 92 (mi confondo sempre tra l'8 o il 12)
...grazie...scusa un'ultima domanda se nel contratto del 1985 non è
prevista la commissione di massimo scoperto la banca potrebbe
successivamente pattuirla come? mediante una comunicazione unilaterale
oppure?

Luca V

unread,
Jan 12, 2012, 4:26:37 AM1/12/12
to
Secondo me (IMHO) puo introdurla solo facendo firmare un nuovo
contratto...mi sono capitate perizie in cui il c.c. era aperto dagli
anni '80 mentre il contratto era dei primi anni 90...il G.D. ha
stabilito che le cms prima del contratto andassero rimosse mentre
quelle successive erano legittime...


anastasia

unread,
Jan 12, 2012, 5:45:24 AM1/12/12
to
nel mio caso per il periodo successivo l'adeguamento ex lege del
contratto all'art. 2 bis d.1. n. 185/2008 convertito con I. n. 2/2009
si richiede l'applicazione della commissione di massimo
scoperto soltanto se prevista e se il saldo del cliente risulti a
debito per un periodo continuativo superiore a
trenta giorni ...
come anzidetto le commissioni non sono state pattuite...solo
successivamnete la banca ha inviato al cliente delle comunicazioni
fidi indicando la commissione di massimo scoperto....non è stato
stipulato un nuovo contratto....mi chiedevo se erano sufficienti
quelle comunicazioni con l'indicazione della cms affinche le applichi
a partire dalla entrata in vigore della legge di cui sopra....
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