questa norma si applica spesso in sede di riconteggio degli interessi
in mancanza/nullità del contratto di apertura di c.c.
Per ogni anno si sostituiscono i tassi applicati dalla banca con il
tasso nominale massimo e minimo dei bot a 12 mesi del anno precedente.
Per capirsi per tutto l'anno "x" sostituisci i tassi debitori del
correntista con il valore minimo dei bot a 12 mesi dell'anno "x-1" e i
tassi creditori con il valore massimo.
Fai attenzione però che tale articolo del tub si applica solo dalla
data del 12 luglio 1992(data di entrata in vigore della legge), prima
di tale data a mio avviso (e non solo mi sentirei di dire con
tranquillità) si sostituiscono entrambi i tassi (debitore/creditore)
con i tassi legali dell'anno di riferimento.