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> Secondo me la risoluzione va fatta per atto notarile, sempre.
"Sempre" non direi proprio.
La formalità è prevista dall'art. 2556 c.c. comma 2.
Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda
devono essere provati per iscritto ...."
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura
privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel
registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio
rogante o autenticante.
E' evidente, pertanto, che l'autentica notarile è necessaria nel momento
in cui vi è un contratto che ha per oggetto "il trasferimento della
proprietà o il godimento dell'azienda".
Da ciò, pertanto, se ne desume che in ogni caso di atto unilateriale di
scioglimento degli effetti contrattuali (es. recesso, risoluzione,
condizione risolutiva etc.) e, inoltre, nel caso di avvenuta esecuzione,
non vi è alcuna necessità di tale formalità.
Nel caso di scioglimento consensuale (ex art. 1372 c.c.), tuttavia,
trattasi, secondo l'opinione prevalente, di un contratto mediante il
quale le parti pongono sostanzialmente nel nulla le pattuizioni
precedenti. Ciò, pertanto, verte in direzione dell'obbligo della
formalità notarile per l'iscrizione nel registro imprese.