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scioglimento contratto affitto di azienda e registro imprese

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Keyser Soze

unread,
Feb 20, 2012, 12:21:38 PM2/20/12
to
Dalle vostre parti gli uffici dei registri imprese richiedono
l'autentica notarile anche nell'(eventuale) atto di risoluzione del
contratto?
Mi sembrerebbe una formalità superflua, anche in considerazione del
fatto che tale risoluzione potrebbe essere effettuata per via
stragiudiziale unilaterale (es. risoluzione su diffida e/o per clausola
risolutiva espressa).

Antonio

unread,
Feb 20, 2012, 1:34:31 PM2/20/12
to
"Keyser Soze" <Key...@Soze.com> ha scritto nel messaggio
news:Div0r.137728$GZ3....@tornado.fastwebnet.it...
la cciaa di Treviso sì e ho un cliente che non ne vuole sapere di spendere
soldi dal notaio quindi continua a risolvere i contratti con semplice
raccomandata fra le parti e poi ri-affitta l'azienda ad altri mentre in
cciaa risulta ancora affittata al precedente affittuario


ponziopilato

unread,
Feb 20, 2012, 1:38:40 PM2/20/12
to


"Antonio" <megat...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:4f42923b$0$1389$4faf...@reader1.news.tin.it...
>>
> la cciaa di Treviso sì e ho un cliente che non ne vuole sapere di spendere
> soldi dal notaio quindi continua a risolvere i contratti con semplice
> raccomandata fra le parti e poi ri-affitta l'azienda ad altri mentre in
> cciaa risulta ancora affittata al precedente affittuario

lo fa sicuramente su consiglio di sragionazzo
ciao


Tango-

unread,
Feb 21, 2012, 3:43:59 AM2/21/12
to
Keyser Soze ha scritto:
Secondo me la risoluzione va fatta per atto notarile, sempre.

--
Tango-
http://www.lurvely.com/index.php?owner=44161305@N02


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Keyser Soze

unread,
Feb 21, 2012, 5:05:02 AM2/21/12
to
>
> Secondo me la risoluzione va fatta per atto notarile, sempre.

"Sempre" non direi proprio.

La formalità è prevista dall'art. 2556 c.c. comma 2.

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda
devono essere provati per iscritto ...."

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura
privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel
registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio
rogante o autenticante.

E' evidente, pertanto, che l'autentica notarile è necessaria nel momento
in cui vi è un contratto che ha per oggetto "il trasferimento della
proprietà o il godimento dell'azienda".

Da ciò, pertanto, se ne desume che in ogni caso di atto unilateriale di
scioglimento degli effetti contrattuali (es. recesso, risoluzione,
condizione risolutiva etc.) e, inoltre, nel caso di avvenuta esecuzione,
non vi è alcuna necessità di tale formalità.

Nel caso di scioglimento consensuale (ex art. 1372 c.c.), tuttavia,
trattasi, secondo l'opinione prevalente, di un contratto mediante il
quale le parti pongono sostanzialmente nel nulla le pattuizioni
precedenti. Ciò, pertanto, verte in direzione dell'obbligo della
formalità notarile per l'iscrizione nel registro imprese.



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