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Soluzioni 24 Fisco
L'Esperto Risponde
24.5.2010
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
TASSE UNIVERSITARIE: SEMPRE VALIDE LE FASCE
ISEE
Mia figlia frequenta il secondo anno della facoltà di scienze della
formazione presso
l'Università Cattolica di Brescia, che è privata. Nel 2009 ho pagato
3mila euro di tasse di
iscrizione in forma fissa perché non è previsto l'Isee. Per la stessa
facoltà l'università
statale prevede una tassa calcolata con l'Isee che va da un minimo di
600 euro per chi è
nella fascia più bassa a un massimo di 2.600 euro per chi è nella
fascia più alta. Non
avendo compilato l'Isee (perché, ripeto, non è previsto
dall'università frequentata da
mia figlia), nel 730 il Caf vuole concedermi solo la detrazione di 600
euro. Io ritengo che
dovrebbe consentirmi di detrarre la cifra prevista per chi è alla
fascia più alta di Isee, e
cioè 2.600 euro perché, considerato il mio reddito, se fosse previsto
sarei nella fascia
Isee più alta. Chi ha ragione?
G. S. - DESENZANO DEL GARDA
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La spesa su cui calcolare la detrazione stabilita dall’articolo 15,
comma 1, lettera e), del
Dpr 917/86 è quella fissata per tasse e contributi previsti per lo
stesso corso di laurea
seguito dalla figlia presso gli istituti statali italiani della stessa
città nella quale è iscritta.
L’amministrazione finanziaria ha in passato precisato che, per la
somma da portare in
detrazione, occorre fare riferimento al corso dell’università pubblica
per il quale è più
alto l’importo dei contributi da pagare: ne consegue che tale
riferimento andrebbe fatto
ai contributi previsti in base all’indicatore della situazione
economica equivalente (Isee).
Sulla base di questo criterio, si ritiene che nel caso in questione si
possa applicare la
detrazione di 2.600 euro.
"mauxxy" <b4...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:125b27be-ac6d-484a...@f42g2000yqn.googlegroups.com...
Spese di istruzione - università private - assenza di Iseeu - modalità di
detrazione - circ. n. 18 del 2009
L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione delle spese per la frequenza
di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e
i contributi per gli istituti statali. L'Agenzia delle entrate richiama
quanto precisato nella circolare 11 del 1987, secondo cui le spese per la
frequenza presso istituti o università private danno diritto alla detrazione
in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati
per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Pertanto, in
assenza di Iseeu, la misura massima delle tasse stabilita dall'università
pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente,
costituisce il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione di
cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir nel caso di
frequentazione di istituti privati.
ciao