L'articolo riguarda le dichiarazioni presentate nel 2014 e relative al 2013. In relazione a quell'anno le scelte erano diverse. Se eri naturalmente minimo potevi non applicare il regime dei minimi (opzione da indicare) ma optare per il regime ordinario di determinazione redditi/iva e relative imposte.
Se non applicavi il regime dei minimi, perché superato il periodo, ma avevi gli altri requisiti minimi, dovevi applicare la determinazione dei redditi/iva in modo ordinario, ma come regime contabile naturale si aveva quello "super semplificato". Però si poteva opotare per il regime "ordinario" (in semplificata o in ordinaria). Da qui tutta una serie di opzioni possibili.
Oggi nel 2016 dovremo decidere cosa fare in relazione ai comportamenti 2015. Quindi occorre guardare al modello in bozza 2016 (che prevede quanto ho riportato rispetto al rigo VO33.
Comunque la regola generale è che se un regime è naturale non c'è necessità di fare opzioni (e il regime forfettario dal 2015, per i soggetti che rispettano tutti i requisiti, è un regime naturale) e l'entrata o uscita da un regime naturale di anno in anno per il modificarsi dei presupposti in capo al soggetto non comporta vincoli per gli anni successivi.
Solo se non si vuole applicare il proprio regime natuale occorre l'opzione e, normalmente, per l'opzione viene previsto un periodo minimo di permanenza (scaduto il quale il soggetto può continuare con l'opzione che dura di anno in anno oppure scegliere di rientrare nel regime naturale se ne ha i requisiti.
Nel caso A di gibi1970 il soggetto nel 2014 ha avuto ricavi superiori a quelli che nel 2015 erano i ricavi minimi del suo settore di attività.
La conseguenza è stata che per quel soggetto il REGIME NATURALE, non fosse quello dei forfettari, ma fosse il regime ordinario, in contabilità semplificata considerato l'importo dei ricavi.
Quindi per il 2015, nella dichiarazione 2016, non dovrà essere effettuata alcuna opzione in quanto NATURALMENTE non era applicabile il regime forfetario. Non si è trattata di una scelta del contribuente ma di una consegueza ex lege.
Nel 2016, rispetta tutti i requisiti, compreso quello dei ricavi, considerato che il nuovo limite è maggiore dei ricavi conseguiti nel 2015.
Quindi, per il periodo d'imposta 2016, il suo regime NATURALE è quello forfetario.
Se, tramite fatti concludenti, applica il regime forfetario, essendo lo stesso il suo regime naturale, non effettua alcuna opzione, ma applica ciò che la legge dice essere il suo regime fiscale.
Quindi, nel 2017, con la dichiarazione IVA relativa AL 2016 non dovrà indicare nessuna opzione nel rigo VO33 (ipotizzando che le cose rimangano così come sono oggi per quanto riguarda la modulistica).