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regime forfetario e opzione valida per un triennio :-(

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gibi1970

unread,
Jan 8, 2016, 11:12:21 AM1/8/16
to
Buonasera a tutti!

Vengo a chiedere un parere su due situazioni per le quali sarebbe conveniente l'accesso al "nuovo" forfetario 2016.
In entrambi i casi si tratta di contribuenti "ex-minimi", passati nel 2012 nel regime "agevolato" (quello con il versamento IVA annuale, per intenderci).

Caso A
Contribuente che nel 2014 superava i limiti di fatturato per l'accesso al "forfetario 2015". Ricavi 2014 16.000 euro, limite 15.000.
In tal caso NON è necessario effettuare l'opzione per l'ordinario (rigo VO33 della dichiarazione IVA 2016). Nel 2015 è stata computata e versata l'IVA trimestrale.
I ricavi 2015 sono stati di 21.000 euro; ora il limite è di 30.000 e di conseguenza il contribuente potrà "naturalmente" entrare nel nuovo "forfetario 2016". Nessuna "opzione", solo comportamento concludente.
Tutto corretto?

Caso B
Contribuente che nel 2014 avrebbe avuto i requisiti per entrare nel "forfetario 2015". Ricavi 2014 16.000 euro... ma il limite per il suo codice attività era di 20.000. Questa errata valutazione (il confronto, come per il caso A, è stato fatto con la soglia dei 15.000) ha portato il contribuente ad applicare per il 2015 il regime ordinario semplificato. Calcolo e versamento dell'IVA trimestrale.
Ricavi 2015 pari a 21.000 euro.
Se si optasse per NON avvalorare l'opzione per l'ordinario (VO33), passando dal 2016 nel nuovo regime "forfetario 2016", quali sarebbero le conseguenze?
Si può invocare quanto già previsto per i "vecchi minimi" quando - limitatamente al periodo di imposta 2008 - fu data la possibilità di revocare l'opzione per l'ordinario con effetto dal periodo di imposta 2009, di fatto togliendo il vincolo triennale dell'eventuale opzione?

Grazie in anticipo, saluti.

Antonio

unread,
Jan 9, 2016, 3:52:27 AM1/9/16
to
seguo e propongo un caso simile. contribuente ex-minimo fuoriuscito nel
2013. 2014 e 2015 ha adottato la contabilità semplificata (semplificata
"normale", non quella degli ex-minimi o altri regimi particolari). con
i ricavi 2015 potrebbe rientrare nei nuovi forfettari dal 2016.
l'opzione per la semplificata fatta con il 2014 lo vincola per un
triennio, quindi anche sul 2016, impedendogli di accedere al nuovo
forfettario?
c'è chi sostiene che l'opzione per la semplificata valga per un
triennio ma non ne sono molto convinto. io sapevo solo per l'ordinaria

casanmaner

unread,
Jan 9, 2016, 4:46:51 AM1/9/16
to
Ma il contribuente è uscito dal regime dei minimi per volontà, anche se aveva tutti i requisiti per rientrarvi naturalmente?
Oppure è uscito perché ha perso i requisiti?
Nel primo caso si è di fronte ad opzione per il "regime ordinario" (seppur con applicazione di contabilità semplificata) che vincola per un triennio.
Nel secondo caso non si è di fronte ad opzione e quindi non vi è un vincolo trienalle e quindi si può applicare il nuovo regime ferofetario, il quale è un regime naturale (a meno di ulteriore opzione di applicazione del regime ordinario che anche in questo caso vincola per un triennio e poi fino a revoca di anno in anno).

Insomma quello che bisogna verificare è se la fuoriscita sia dipesa dalla legge (per il venir meno dei requisiti) o da una scelta volontaria. Solo nel secondo caso si è di fronte ad un vicolo.

casanmaner

unread,
Jan 9, 2016, 4:54:37 AM1/9/16
to
Per il caso A direi che non ci sono problemi.
Per il caso B si rientra nell'ipotesi di opzione vincolante per un triennio.
Non so se sia "invocabile", per "analogia" quanto previsto nel 2008 per i "minimi", considerato che non mi pare sul punto abbiano quanto meno un "COMUNICATO STAMPA"!
Il rischio è che di fronte a mancanza di posizione ufficiale un ufficio contesti l'applicazione del regime agevolato (addebito iva, imposte ordinarie, mancanza di contabilità con determinazione presuntiva del reddito, ecc. ecc.).

Antonio

unread,
Jan 9, 2016, 5:08:07 AM1/9/16
to
>> seguo e propongo un caso simile. contribuente ex-minimo fuoriuscito nel
>> 2013. 2014 e 2015 ha adottato la contabilità semplificata (semplificata
>> "normale", non quella degli ex-minimi o altri regimi particolari). con
>> i ricavi 2015 potrebbe rientrare nei nuovi forfettari dal 2016.
>> l'opzione per la semplificata fatta con il 2014 lo vincola per un
>> triennio, quindi anche sul 2016, impedendogli di accedere al nuovo
>> forfettario?
>> c'è chi sostiene che l'opzione per la semplificata valga per un
>> triennio ma non ne sono molto convinto. io sapevo solo per l'ordinaria
>
> Ma il contribuente è uscito dal regime dei minimi per volontà, anche se aveva
> tutti i requisiti per rientrarvi naturalmente? Oppure è uscito perché ha
> perso i requisiti? Nel primo caso si è di fronte ad opzione per il "regime
> ordinario" (seppur con applicazione di contabilità semplificata) che vincola
> per un triennio. Nel secondo caso non si è di fronte ad opzione e quindi non
> vi è un vincolo trienalle e quindi si può applicare il nuovo regime
> ferofetario, il quale è un regime naturale (a meno di ulteriore opzione di
> applicazione del regime ordinario che anche in questo caso vincola per un
> triennio e poi fino a revoca di anno in anno).
>
> Insomma quello che bisogna verificare è se la fuoriscita sia dipesa dalla
> legge (per il venir meno dei requisiti) o da una scelta volontaria. Solo nel
> secondo caso si è di fronte ad un vicolo.

uscito per fine dei 5 anni. però nel 2014 e 2015 ha adottao la
contabilità semplificata "normale". la legge di stabilità dell'anno
scorso 190/2014 fra le altre cose diceva che chi, nel 2015, pur
avendone i requisiti NON avesse adottato il regime forfettario
introdotto allora, dovrà farne opzione in IVA-2016 e ciò lo vincola per
un triennio.

Antonio

unread,
Jan 9, 2016, 5:10:06 AM1/9/16
to
>> seguo e propongo un caso simile. contribuente ex-minimo fuoriuscito nel
>> 2013. 2014 e 2015 ha adottato la contabilità semplificata (semplificata
>> "normale", non quella degli ex-minimi o altri regimi particolari). con
>> i ricavi 2015 potrebbe rientrare nei nuovi forfettari dal 2016.
>> l'opzione per la semplificata fatta con il 2014 lo vincola per un
>> triennio, quindi anche sul 2016, impedendogli di accedere al nuovo
>> forfettario?
>> c'è chi sostiene che l'opzione per la semplificata valga per un
>> triennio ma non ne sono molto convinto. io sapevo solo per l'ordinaria
>
> Ma il contribuente è uscito dal regime dei minimi per volontà, anche se aveva
> tutti i requisiti per rientrarvi naturalmente? Oppure è uscito perché ha
> perso i requisiti? Nel primo caso si è di fronte ad opzione per il "regime
> ordinario" (seppur con applicazione di contabilità semplificata) che vincola
> per un triennio. Nel secondo caso non si è di fronte ad opzione e quindi non
> vi è un vincolo trienalle e quindi si può applicare il nuovo regime
> ferofetario, il quale è un regime naturale (a meno di ulteriore opzione di
> applicazione del regime ordinario che anche in questo caso vincola per un
> triennio e poi fino a revoca di anno in anno).
>
> Insomma quello che bisogna verificare è se la fuoriscita sia dipesa dalla
> legge (per il venir meno dei requisiti) o da una scelta volontaria. Solo nel
> secondo caso si è di fronte ad un vicolo.

e nella bozza di IVA-2016 al rigo VO33 c'è appunto l'opzione per il
regime forfettario ex L.190/2014

Antonio

unread,
Jan 9, 2016, 5:14:22 AM1/9/16
to
>> Caso B
>> Contribuente che nel 2014 avrebbe avuto i requisiti per entrare nel
>> "forfetario 2015". Ricavi 2014 16.000 euro... ma il limite per il suo codice
>> attività era di 20.000. Questa errata valutazione (il confronto, come per il
>> caso A, è stato fatto con la soglia dei 15.000) ha portato il contribuente
>> ad applicare per il 2015 il regime ordinario semplificato. Calcolo e
>> versamento dell'IVA trimestrale. Ricavi 2015 pari a 21.000 euro. Se si
>> optasse per NON avvalorare l'opzione per l'ordinario (VO33), passando dal
>> 2016 nel nuovo regime "forfetario 2016", quali sarebbero le conseguenze? Si
>> può invocare quanto già previsto per i "vecchi minimi" quando -
>> limitatamente al periodo di imposta 2008 - fu data la possibilità di
>> revocare l'opzione per l'ordinario con effetto dal periodo di imposta 2009,
>> di fatto togliendo il vincolo triennale dell'eventuale opzione?
>>
>> Grazie in anticipo, saluti.
>
> Per il caso A direi che non ci sono problemi.
> Per il caso B si rientra nell'ipotesi di opzione vincolante per un triennio.
> Non so se sia "invocabile", per "analogia" quanto previsto nel 2008 per i
> "minimi", considerato che non mi pare sul punto abbiano quanto meno un
> "COMUNICATO STAMPA"! Il rischio è che di fronte a mancanza di posizione
> ufficiale un ufficio contesti l'applicazione del regime agevolato (addebito
> iva, imposte ordinarie, mancanza di contabilità con determinazione presuntiva
> del reddito, ecc. ecc.).

N.B.: barrare la casella VO33 vuol dire OPTARE per il regime
forfettario 2015 ex L.190/2014, non per la contabilità ordinaria

casanmaner

unread,
Jan 9, 2016, 5:34:26 AM1/9/16
to
Il giorno sabato 9 gennaio 2016 11:08:07 UTC+1, Antonio ha scritto:
>
> uscito per fine dei 5 anni. però nel 2014 e 2015 ha adottao la
> contabilità semplificata "normale". la legge di stabilità dell'anno
> scorso 190/2014 fra le altre cose diceva che chi, nel 2015, pur
> avendone i requisiti NON avesse adottato il regime forfettario
> introdotto allora, dovrà farne opzione in IVA-2016 e ciò lo vincola per
> un triennio.

Allora sì, è vincolato perché nel 2015, se avesse avuto i requisiti, sarebbe naturalmente rientrato nel regime dei forfetari ma non ha applicato, quindi per opzione volontaria, tale regime.

casanmaner

unread,
Jan 9, 2016, 5:38:03 AM1/9/16
to
Il giorno sabato 9 gennaio 2016 11:14:22 UTC+1, Antonio ha scritto:
>
> N.B.: barrare la casella VO33 vuol dire OPTARE per il regime
> forfettario 2015 ex L.190/2014, non per la contabilità ordinaria

Io dalle istruzioni leggo il contrario:
---
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni - Articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014
Rigo VO33, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, hanno optato, nell'anno 2015, per la determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.
---

Che è il tuo caso da quello che hai scritto in precedenza.

Antonio

unread,
Jan 9, 2016, 6:11:09 AM1/9/16
to
sì ma a prescindere dal mio caso, adesso mi riferisco al caso di
apertura da parte di gibi1970: il testo delle istruzioni per me è un
po' dubbio. c'è questo articolo un po' datato ma comunque valido su
ecnews:
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/minimi-ex-minimi-attenzione-compilazione-quadro-vo

Antonio

unread,
Jan 9, 2016, 7:13:13 AM1/9/16
to
inoltre: se i ricavi 2014 erano superiori ai vecchi limiti, ma quelli
2015 no perchè i nuovi sono più alti, il vincolo triennale decade?

casanmaner

unread,
Jan 9, 2016, 7:21:36 AM1/9/16
to
L'articolo riguarda le dichiarazioni presentate nel 2014 e relative al 2013. In relazione a quell'anno le scelte erano diverse. Se eri naturalmente minimo potevi non applicare il regime dei minimi (opzione da indicare) ma optare per il regime ordinario di determinazione redditi/iva e relative imposte.
Se non applicavi il regime dei minimi, perché superato il periodo, ma avevi gli altri requisiti minimi, dovevi applicare la determinazione dei redditi/iva in modo ordinario, ma come regime contabile naturale si aveva quello "super semplificato". Però si poteva opotare per il regime "ordinario" (in semplificata o in ordinaria). Da qui tutta una serie di opzioni possibili.

Oggi nel 2016 dovremo decidere cosa fare in relazione ai comportamenti 2015. Quindi occorre guardare al modello in bozza 2016 (che prevede quanto ho riportato rispetto al rigo VO33.

Comunque la regola generale è che se un regime è naturale non c'è necessità di fare opzioni (e il regime forfettario dal 2015, per i soggetti che rispettano tutti i requisiti, è un regime naturale) e l'entrata o uscita da un regime naturale di anno in anno per il modificarsi dei presupposti in capo al soggetto non comporta vincoli per gli anni successivi.
Solo se non si vuole applicare il proprio regime natuale occorre l'opzione e, normalmente, per l'opzione viene previsto un periodo minimo di permanenza (scaduto il quale il soggetto può continuare con l'opzione che dura di anno in anno oppure scegliere di rientrare nel regime naturale se ne ha i requisiti.
Nel caso A di gibi1970 il soggetto nel 2014 ha avuto ricavi superiori a quelli che nel 2015 erano i ricavi minimi del suo settore di attività.
La conseguenza è stata che per quel soggetto il REGIME NATURALE, non fosse quello dei forfettari, ma fosse il regime ordinario, in contabilità semplificata considerato l'importo dei ricavi.
Quindi per il 2015, nella dichiarazione 2016, non dovrà essere effettuata alcuna opzione in quanto NATURALMENTE non era applicabile il regime forfetario. Non si è trattata di una scelta del contribuente ma di una consegueza ex lege.
Nel 2016, rispetta tutti i requisiti, compreso quello dei ricavi, considerato che il nuovo limite è maggiore dei ricavi conseguiti nel 2015.
Quindi, per il periodo d'imposta 2016, il suo regime NATURALE è quello forfetario.
Se, tramite fatti concludenti, applica il regime forfetario, essendo lo stesso il suo regime naturale, non effettua alcuna opzione, ma applica ciò che la legge dice essere il suo regime fiscale.
Quindi, nel 2017, con la dichiarazione IVA relativa AL 2016 non dovrà indicare nessuna opzione nel rigo VO33 (ipotizzando che le cose rimangano così come sono oggi per quanto riguarda la modulistica).

casanmaner

unread,
Jan 9, 2016, 7:26:15 AM1/9/16
to
Il giorno sabato 9 gennaio 2016 13:13:13 UTC+1, Antonio ha scritto:

> inoltre: se i ricavi 2014 erano superiori ai vecchi limiti, ma quelli
> 2015 no perchè i nuovi sono più alti, il vincolo triennale decade?

Ma non c'era alcun vincolo triennale.
Come ho detto anche nella risposta precedente se i ricavi 2014 erano superiori a quelli minimi, previsti nel 2015, non poteva NATURALMENTE applicare il regime dei forfetari e DOVEVA, per legge, applicare il regime ordinario di determinazione imposte (con applicazione del regime contabile semplificato o ordinario).
Non aveva possibilità di scegliere (quindi di optare) se applicare il regime ordinario rispetto a quello forfetario.

Se non parti dal fatto che un opzione (scelta) è presente solo quando NON si applica il proprio regime naturale, per un dato periodo d'imposta, continuerai a confondere le cose :-)
E inoltre un regime è NATURALE quando si rispettano tutte le condizioni per accedervi. Se manca una delle condizioni quello NON è il regime naturale.

Antonio

unread,
Jan 9, 2016, 7:48:44 AM1/9/16
to
e c'hai ragggione....

casanmaner

unread,
Jan 9, 2016, 7:49:00 AM1/9/16
to
Giusto per fare un esempio:
Ipotizziamo che tutti gli altri requisiti siano sempre rispettati.
Ipotizziamo ricavi massimi del settore attività: 30.000

Nel 2015 ricavi conseguiti 29.000
Regime naturale PER il 2016 FORFETARIO che viene applicato (quindi NO opzione per regime ordinario)

Nel 2016 ricavi conseguiti 31.000
Regime naturale PER 2017 ORDINARIO (non è possibile applicare il regime forfetario e non si effettua alcuna opzione per applicare il regime ordinario).

Nel 2017 ricavi conseguti 29.000
Regime naturale PER il 2018 FORFETARIO che viene applicato (quindi NO opzione per regime ordinario)

Nel 2018 ricavi conseguiti 31.000
Regime naturale PER 2019 ORDINARIO (non è possibile applicare il regime forfetario e non si effettua alcuna opzione per applicare il regime ordinario).

Nel 2019 ricavi conseguiti 29.000
Regime naturale PER il 2020 FORFETARIO MA il contribuente applica INVECE il regime ORDINARIO. Siamo di fronte ad un'opzione per applicare il regime ordinario, che NON è il regime NATURALE. Scatta l'obbligo di indicare l'opzione in IVA2021 e vicolo triennale, 2020-2021-2022, di applicazione del regime ORDINARIO.
Dal 2023, se nel 2022 i ricavi conseguiti sono al di sotto del limite massimo, si potrà applicare, naturalmente, il regime FORFETARIO, OPPURE continuare ad applicare il regime ordinario ma con "vincolo annuale".
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gibi1970

unread,
Jan 9, 2016, 12:36:55 PM1/9/16
to
Il giorno sabato 9 gennaio 2016 13:21:36 UTC+1, casanmaner ha scritto:
> [omissis]
> Quindi, nel 2017, con la dichiarazione IVA relativa AL 2016 non dovrà indicare nessuna opzione nel rigo VO33 (ipotizzando che le cose rimangano così come sono oggi per quanto riguarda la modulistica).

Complimenti per la chiarezza espositiva, e grazie per i puntuali approfondimenti.

A questo punto il peccato originale è stato sbagliare soglia.
Avevo letto "professionisti massimo 15.000" e non ho considerato che la soglia per quel professionista era in realtà 20.000.
Salvo ulteriori aperture (la citazione di quanto avvenuto nel 2008 era solo una speranza... :-)) è chiaro che il caso B dovrà specificare l'opzione in VO33 e restare ordinario fino a tutto il 2017.

Mi domando però quale probabilità attribuire alla seguente serie di eventi.
1. Il professionista B NON indica in VO33 l'opzione per il regime ordinario (come se esso fosse stato "naturale", ma non lo era).
2. Di conseguenza nel 2016 applica il "nuovo forfetario".
3. In sede di verifica della dichiarazione IVA 2016 qualcuno si accorge che andava esercitata l'opzione in VO33, dato che i redditi del 2014 sono stati di 16.000 e la soglia per quel codice attività (96.xx.xx) era di 20.000. CI SARANNO CONTROLLI AUTOMATICI DI QUESTO TIPO?
4. Di conseguenza viene fatta rettificare la dichiarazione IVA, probabilmente senza sanzioni.
5. In sede di UNICO 2017, fatto come forfetario, qualcuno si accorge che, dato che in dichiarazione IVA 2016 era stata esercitata l'opzione per l'ordinario (valida per un triennio), il professionista avrebbe dovuto applicare tale regime, e non il forfetario.
6. Nonostante gli importi esigui, la natura "minima" del contribuente, le spiegazioni dell'errore (considerato 15.000, le soglie erano tante, ma in realtà era 20.000) il Fisco impone il ricalcolo dell'intero 2016, con versamento dell'IVA (ovviamente non applicata in alcuna fattura) eccetera. Disastro, che magari potrebbe verificarsi nel 2018, obbligando al ricalcolo di due anni (2016 e 2017).

Probabilità che si verifichi questa infausta serie? :-(
Possibilità che l'Agenzia, pur arrivando al punto 5, decida di soprassedere?

Grazie, ciao!

gibi1970

unread,
Jan 11, 2016, 4:21:56 AM1/11/16
to
Il giorno sabato 9 gennaio 2016 10:54:37 UTC+1, casanmaner ha scritto:
> Per il caso A direi che non ci sono problemi.
> Per il caso B si rientra nell'ipotesi di opzione vincolante per un triennio.
> Non so se sia "invocabile", per "analogia" quanto previsto nel 2008 per i "minimi", considerato che non mi pare sul punto abbiano quanto meno un "COMUNICATO STAMPA"!
> Il rischio è che di fronte a mancanza di posizione ufficiale un ufficio contesti l'applicazione del regime agevolato (addebito iva, imposte ordinarie, mancanza di contabilità con determinazione presuntiva del reddito, ecc. ecc.).

Oltre al rischioso piano esposto nella mia del 9 gennaio 2016 (omettere opzione in VO33), mi viene in mente una ulteriore scappatoia.
Preciso meglio il "caso B".

Professionista (pedagogista) con codice attività 96.96.09 ha conseguito nel 2014 un reddito pari a 16.000 euro.
Ritenendo erroneamente che il limite per l'accesso al forfetario nel 2015 fosse di 15.000 euro, applica nel 2015 il regime ordinario semplificato.
In realtà il limite per l'accesso al forfetario sarebbe stato di 20.000, quindi il professionista è obbligato ad esplicitare l'opzione per l'ordinario in modello IVA 2016 (casella VO33), e a restarci per 3 anni.

La specifica attività del professionista (pedagogista, consulente familiare) non è ben esplicitata nelle tabelle ATECO; di conseguenza so che molti utilizzano il codice 74.90.99 (Altre attività professionali nca)... per il quale il limite 2015 sarebbe stato effettivamente di 15.000 euro. Lo studio di settore (UG99U) è lo stesso di 96.09.09.

Potrei procedere come segue?
1) Invio UNICO2015 INTEGRATIVO nel quale sostituisco il codice attività 96.09.09 con 74.90.99, allegando Studi di settore con analoga correzione. Il contribuente (ho già provato) resta congruo / normale / coerente.
2) Presento all'Agenzia il modello AA9 con il nuovo codice attività e decorrenza 01/01/2014. Sono in ritardo di più di due anni! (*)
3) Ho ottenuto (?) il passaggio per il 2014 nel codice attività 74.90.99 che prevedeva un limite massimo di reddito di 15.000 come requisito per l'accesso al regime forfetario 2015. Il "Caso B" diventa "Caso A"!!!
4) Il regime naturale per il 2015 è ora l'ordinario: non serve opzione VO33.
5) Dal 2016 posso applicare il nuovo regime forfetario, dal momento che il limite è stato innalzato a 30.000 euro.

Che ne pensate? :-)


(*) La Risoluzione del 06/07/2001 n. 112 sembrerebbe consentire la modifica retroattiva del codice attività... forse anche senza sanzioni. Sicuramente se lo avessi fatto entro il 30/09/2015 con una correttiva nei termini. Ora è un'integrativa: cosa rischio?
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Normativa+prassi+giurisprudenza+anni+precedenti/Archivio+Circolari+Studi+Settore/Anno+2001/Sanatoria+dei+codici+di+attivita/ris112_060701.pdf


gibi1970

unread,
Jan 24, 2016, 5:51:47 PM1/24/16
to
Il giorno sabato 9 gennaio 2016 10:54:37 UTC+1, casanmaner ha scritto:
Ciao, sto continuando gli approfondimenti sul caso B (ex minimo che nel 2015, pur avendo il forfetario come regime naturale, applica l'ordinario).
In tal caso sembrerebbe attivarsi il vincolo triennale.
Ma ma ma ... non potrebbe aiutarmi l'articolo 1 comma 1 del DPR 442/97?
"E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative."
Il regime è variato in conseguenza di nuove disposizioni normative!!!
E quindi il vincolo triennale decade... :-)
Che ne pensi?
Grazie, GB

casanmaner

unread,
Jan 25, 2016, 4:12:39 AM1/25/16
to
In effetti potrebbe essere una soluzione.
Nel 2016 sono state apportate modifiche al regime e quindi un contribuente, a seguito di queste regime, potrebbe avere un ripensamento, dovuto proprio alle modifiche apportate, e decidere di revocare l'opzione precedente.

casanmaner

unread,
Jan 29, 2016, 1:48:56 AM1/29/16
to
Ieri a telefisco l'Agenzia ha confermato che a seguito delle modifiche normative del 2016 anche chi aveva optato per i regime ordinari possono quest'anno optare per il forfettario in quanto è venuto meno il vincolo trienalle.
Vedi il sole di questa mattina.

ludwig

unread,
Jan 29, 2016, 4:06:52 AM1/29/16
to


"casanmaner" ha scritto nel messaggio
news:ef7f7257-c48b-47f0...@googlegroups.com...
Telefisco ha detto il contrario.

Porte aperte al forfait anche a chi (pur rientrando nel 2015) aveva utilizzato
regime ordinario.

Bye, Ludwig.

gibi1970

unread,
Jan 29, 2016, 4:16:04 AM1/29/16
to
Il giorno venerdì 29 gennaio 2016 07:48:56 UTC+1, casanmaner ha scritto:
> Ieri a telefisco l'Agenzia ha confermato che a seguito delle modifiche normative del 2016 anche chi aveva optato per i regime ordinari possono quest'anno optare per il forfettario in quanto è venuto meno il vincolo trienalle.
> Vedi il sole di questa mattina.

Visto, grazie 1000!!!

Ciao

casanmaner

unread,
Jan 29, 2016, 5:10:02 AM1/29/16
to
Grazie alle modifiche normative ;-)
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